L.R. Marche 4/2019
Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove, nelle Marche, il censimento e la valorizzazione dei mulini ad acqua realizzati prima del 1900, per finalità turistiche, culturali, didattiche e produttive. Prevede linee di intervento regionali ed europee, una relazione annuale alla Assemblea, specifiche regole per le concessioni di derivazione e stanziamenti regionali limitati agli esercizi 2020 e 2021.
Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche
Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche
La legge disciplina interventi della Regione Marche per censire, salvaguardare e valorizzare i mulini storici ad acqua, con attenzione alla fruizione turistica, culturale e alla conservazione di un patrimonio legato alla civiltà rurale. La disciplina riguarda i mulini ad acqua realizzati prima del 1900.
Finalità e definizione dell’ambito di applicazione
La Regione promuove la valorizzazione dei mulini storici ad acqua nei limiti delle risorse disponibili, con l’obiettivo di incentivarne la conoscenza e la fruizione per finalità:
- ricreative;
- didattiche;
- scientifiche;
- culturali.
Ai fini della legge, sono considerati “mulini storici ad acqua” i mulini ad acqua costruiti in data antecedente al 1900.
Interventi previsti
La legge affida alla Regione una serie di azioni volte alla tutela e alla valorizzazione dei mulini storici. In particolare, sono previste attività di censimento, promozione e sostegno al recupero e all’uso degli impianti tradizionali. Gli interventi comprendono anche ogni altra attività utile alla salvaguardia, conservazione e ripristino dei mulini nel contesto dell’antica civiltà rurale.
In sintesi, la Regione:
- censisce i mulini ad acqua delle Marche, distinguendo tra funzionanti e inutilizzati;
- promuove iniziative per garantirne un’ampia conoscenza;
- incentiva l’uso degli impianti di macinazione tradizionale e di molitura per fini produttivi;
- sostiene la salvaguardia, la conservazione e il ripristino dei mulini storici.
Strumenti di programmazione e coordinamento
Le finalità della legge sono perseguite attraverso la pianificazione regionale in materia di:
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- programmazione turistica;
- tutela ambientale;
- energie rinnovabili.
La legge prevede inoltre che i programmi regionali collegati ai Fondi strutturali e di investimento europei possano attuare gli interventi, purché ciò sia compatibile con le finalità della relativa programmazione europea.
Disposizioni attuative e censimento iniziale
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve effettuare il censimento dei mulini storici ad acqua delle Marche. Sempre entro tale termine, e previo parere della competente Commissione assembleare, deve individuare le linee di intervento della programmazione regionale ed europea utili all’attuazione della legge, indicando le eventuali risorse disponibili.
Regole sulle concessioni di derivazione d’acqua
Per evitare di compromettere la funzione produttiva e la valenza turistico-culturale dei mulini storici, il disciplinare di concessione delle derivazioni di acqua pubblica relative a tali mulini deve determinare unicamente il canone concessorio, nei limiti della normativa statale applicabile.
Resta inoltre a carico dell’amministrazione concedente il costo della manutenzione straordinaria dei beni demaniali oggetto della concessione, secondo quanto stabilito da apposito atto della Giunta regionale.
Monitoraggio e relazione annuale
La Giunta regionale deve trasmettere all’Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge. La relazione deve contenere almeno:
- il numero dei mulini storici censiti, distinguendo tra funzionanti e non funzionanti;
- la localizzazione dei mulini storici;
- gli interventi di valorizzazione realizzati, con particolare riferimento a restauro, mantenimento, salvaguardia di edifici di valore storico e rilancio della macinazione tradizionale;
- i risultati degli interventi, anche in relazione al riutilizzo dei mulini non funzionanti;
- l’entità del finanziamento regionale per i singoli interventi e la distribuzione territoriale delle risorse.
L’Assemblea legislativa, acquisita la relazione, valuta l’attuazione della legge e i risultati progressivamente conseguiti; inoltre cura la divulgazione degli esiti della valutazione e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.
Disposizioni finanziarie
Il finanziamento delle finalità e degli interventi può essere assicurato con risorse:
- europee;
- statali;
- regionali.
Quanto alle sole risorse regionali, per gli interventi previsti dall’articolo 4 è autorizzata una spesa massima di:
- euro 30.000,00 per l’anno 2020;
- euro 100.000,00 per l’anno 2021.
La copertura degli oneri è garantita dalle risorse già iscritte nella Missione 05, Programma 01, del bilancio di previsione 2019/2021. Per gli anni successivi al 2021, l’autorizzazione di spesa è vincolata alle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.
Valutazione sull’attualità della disciplina
La legge non risulta superata o limitata a un singolo evento concluso, ma contiene una disciplina ancora coerente con attività di censimento, valorizzazione, gestione delle concessioni e programmazione finanziaria. Per questo non è da considerarsi obsoleta.
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