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Legge

L.R. Marche 3/2019

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche".

Normativa regionaleL.R. Marche 3/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Marche n. 1/2018 sulle costruzioni in zone sismiche, intervenendo su definizioni, procedimenti e allegato tecnico, oltre a prevedere il ricorso a professionisti esterni o a nuovo personale per il supporto all’autorizzazione sismica. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina sismica regionale delle Marche

Modifiche alla disciplina sismica regionale delle Marche

La legge regionale Marche 7 febbraio 2019, n. 3 interviene in modo puntuale sulla l.r. 4 gennaio 2018, n. 1, che disciplina le costruzioni in zone sismiche nel territorio marchigiano. Il provvedimento aggiorna alcuni passaggi della normativa vigente e introduce una specifica possibilità organizzativa per gli enti locali impegnati nelle attività tecniche connesse all’autorizzazione sismica.

Ambito delle modifiche

L’atto non riscrive integralmente la disciplina sismica, ma ne modifica alcune disposizioni interne e l’allegato tecnico. Le modifiche riguardano:

  • l’art. 2;
  • l’art. 3;
  • l’art. 12;
  • l’art. 16;
  • l’art. 17;
  • l’Allegato 1 della l.r. 1/2018.

Supporto tecnico agli enti locali per l’autorizzazione sismica

La modifica dell’Allegato 1 introduce una previsione organizzativa rilevante per gli enti locali che non dispongano di specifiche professionalità interne sufficienti per svolgere le attività tecniche richieste dal rilascio dell’autorizzazione sismica.

In tal caso, gli enti possono ricorrere, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, a due strumenti alternativi o complementari:

  • supporto tecnico-specialistico di professionisti esterni, da individuare mediante accordi con gli ordini professionali, nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi;
  • assunzione del personale tecnico necessario, nell’ambito dei propri piani di fabbisogno di personale.

Effetti della legge e copertura finanziaria

La legge dichiara espressamente l’invarianza finanziaria: dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e quindi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Rilevanza attuale

Il provvedimento ha natura modificativa di una disciplina ancora esistente e, per il contenuto fornito, non risulta limitato a un esercizio finanziario o a un evento ormai concluso. Non emergono elementi per considerarlo obsoleto o abrogato nel testo trasmesso.

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