Cassazione Civile, Ordinanza n. 02966/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una fornitura di materiale elettrico: la società fornitrice sosteneva di avere consegnato merce per un corrispettivo complessivo di euro 41.908,71, di cui erano stati pagati solo euro 8.772,63, e otteneva decreto ingiuntivo per il residuo. La società acquirente e i soci proponevano opposizione, respinta in primo grado e solo parzialmente accolta in appello, con revoca del decreto e condanna al pagamento di euro 12.279,07. In cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi strettamente collegati, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme sul contraddittorio, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.: sostenevano che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto priva di motivazione e non consentita la rettifica dell’importo residuo dovuto, che a loro dire era pari a euro 3.423,24 e non a euro 12.279,07, e che non avesse considerato l’avvenuto pagamento parziale già riconosciuto dalla stessa creditrice nel ricorso monitorio. La censura mirava quindi, in sostanza, a contestare l’accertamento del debito contenuto nella sentenza d’appello e a proporre una diversa ricostruzione delle risultanze documentali e contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il complesso delle doglianze inammissibile perché i motivi non aggredivano davvero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’espressa ammissione, da parte della debitrice, di essere tenuta al pagamento di euro 12.279,07 per le fatture non contestate. La ricorrente, invece di dimostrare l’errore del giudice di merito nel valorizzare quel riconoscimento, si limitava a insistere sulla tardività o sulla correttezza della rettifica dell’errore materiale e a chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione, oltre a una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio
art. 111, comma 2, Cost.
invocato dai ricorrenti in tema di motivazione e giusto processo, ma non ritenuto decisivo
invocato come parametro del contraddittorio nel motivo di ricorso
invocato per contestare la dedotta novità della rettifica dell’importo
invocato nel motivo sul contraddittorio e sulla fase di appello
richiamato per sostenere che la creditrice non avesse provato integralmente il credito e i pagamenti parziali
richiamato per contestare la valutazione delle prove e dei fatti non contestati
applicato per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato, ricorrendone i presupposti
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
la Corte ha disposto la condanna della ricorrente anche in favore della controparte e della cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle risultanze probatorie.
- È precluso alla Corte di cassazione il riesame del merito e la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito, anche se il ricorrente allega gli atti processuali su cui fonda la diversa ricostruzione fattuale.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un riconoscimento espresso del debito da parte della parte obbligata, la censura deve aggredire proprio tale accertamento e non solo questioni accessorie o rettifiche contabili.
- La doglianza di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
- In presenza di ricorso rigettato definito come manifestamente infondato o comunque infondato, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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