Sentenza del 17/06/2019 n. 2040 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRES - Accertamento - Associazione Sportiva Dilettantistica - "Animus sociandi" versus sinallagmaticità degli importi versati - Dichiarazione dei soggetti indicati nel libro soci - Rilevanza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ASD ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2006 e 2007. L'associazione sosteneva che gli importi versati dagli utenti fossero quote associative e non corrispettivi commerciali, contestando inoltre la rilevanza delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai soggetti iscritti nel libro soci. Secondo l'associazione, l'iscrizione al CONI avrebbe certificato il possesso dei requisiti per il regime fiscale agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che mancassero una reale partecipazione associativa e il cosiddetto "animus sociandi", poiché gli utenti avevano pagato esclusivamente per frequentare i corsi, con importi variabili e parametrati alle prestazioni ricevute.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'iscrizione al CONI fosse un elemento necessario ma non sufficiente per beneficiare delle agevolazioni fiscali e che l'associazione dovesse provare concretamente la sussistenza dei relativi requisiti. Le dichiarazioni degli iscritti al libro soci sono state considerate rilevanti e idonee a escludere l'effettiva volontà di associarsi. Gli importi versati sono stati qualificati come corrispettivi sinallagmatici per attività commerciale, non come autentiche quote associative, determinando il superamento della soglia di 250.000 euro prevista per il regime agevolato. Sono stati inoltre valorizzati ulteriori elementi, tra cui la mancata prova della partecipazione dei soci alla vita associativa, irregolarità o assenza delle scritture sociali e dei rendiconti, nonché l'impossibilità di verificare l'assenza di lucro e la corretta gestione dei compensi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 16 dicembre 1991, n. 398, art. 1
Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro [...] che svolgono attività sportive dilettantistiche e che [...] hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 310.000 euro possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni previste dalla legge.
Il regime fiscale agevolato è subordinato sia alla presenza dei requisiti soggettivi e sostanziali dell'associazione sportiva dilettantistica sia al rispetto della soglia dei proventi commerciali.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 2
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [...] l'importo è elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro.
Per gli anni oggetto della controversia la soglia rilevante era di 250.000 euro; il suo superamento, in presenza di ricavi qualificati come commerciali, impedisce l'applicazione del regime agevolato.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, comma 8
Obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
La corretta tenuta della documentazione contabile e associativa costituisce un elemento utile a dimostrare la genuinità dell'attività istituzionale e il rispetto dei requisiti per le agevolazioni fiscali.
Codice civile, art. 2909
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La sentenza della Corte d'appello resa nei confronti dell'INPS, per finalità previdenziali e tra soggetti diversi, non era opponibile all'Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52
La norma è richiamata quale base processuale per la proposizione dell'appello tributario.
Massime di principio
- L'iscrizione al CONI o il possesso di una formale qualifica sportiva dilettantistica non dimostrano da soli il diritto alle agevolazioni fiscali: occorre provare concretamente la genuinità dell'organizzazione associativa e dell'attività istituzionale.
- Le quote versate dagli utenti possono essere riqualificate come corrispettivi commerciali quando risultano collegate sinallagmaticamente a specifici servizi, soprattutto se sono variabili e commisurate alla frequenza dei corsi.
- Le dichiarazioni degli iscritti o dei presunti soci che negano la volontà di associarsi possono costituire elementi probatori rilevanti per escludere l'animus sociandi; non sono considerate semplici opinioni personali se confermano l'assenza di una reale relazione associativa.
- La partecipazione effettiva dei soci alla vita dell'associazione, la regolare tenuta del libro soci e del libro del consiglio direttivo, la convocazione delle assemblee e la redazione dei rendiconti sono elementi essenziali per dimostrare la natura non lucrativa e associativa dell'ente.
- In caso di contestazione, l'associazione deve fornire una prova complessiva e coerente dei requisiti agevolativi; non è sufficiente basarsi su singoli documenti formali o su certificazioni amministrative.
- Il superamento della soglia dei ricavi commerciali applicabile al periodo d'imposta, una volta qualificati gli incassi come corrispettivi commerciali, può comportare la perdita del regime fiscale agevolato.
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