Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6293/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugna la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato l'improseguibilità della sua domanda contro ILVA, in quanto la società era in amministrazione straordinaria (art. 4 D.L. 347/2003 conv. L. 79/2004), ritenendo che la domanda dovesse essere riproposta avanti al tribunale fallimentare di Milano per l'ammissione al passivo. L'INPS ha dedotto violazione dell'art. 96, comma 2, del R.D. 263/1942 e dell'art. 53 del d.lgs. 270/1999, ossia che la corte territoriale ha illegittimamente negato la possibilità di proseguire il giudizio di impugnazione innanzi al giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in tema di ammissione al passivo, l'onere di proporre o proseguire l'appello contro una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento/amministrazione straordinaria e non ancora passata in giudicato incombe sul curatore/commissario; se l'onere non è assolto e la sentenza diventa definitiva, il credito accertato va ammesso al passivo senza riserva. Sono state altresì disposte le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 263/1942, art. 96 comma 2

    La Corte interpreta l'art. 96, comma 2, come imponendo l'onere al curatore (o al commissario) di proporre o proseguire l'appello contro la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e non ancora passata in giudicato che accerti l'esistenza di un credito; in mancanza, se la sentenza diventa definitiva il credito va ammesso al passivo senza riserva.

  • Decreto legislativo 270/1999, art. 53

    L'art. 53 è richiamato per estendere ai procedimenti di amministrazione straordinaria le regole dettate dalla legge fallimentare (art. 96 e connessi), per cui gli obblighi di impugnazione e le conseguenze della mancata impugnazione si applicano anche all'amministrazione straordinaria.

  • Decreto-legge 347/2003, art. 4 (conv. L. 79/2004)

    Individua l'istituto dell'amministrazione straordinaria; la Corte rileva che tale regime speciale non esclude l'applicazione delle norme sulla prosecuzione degli appelli previste dalla legge fallimentare mediante il richiamo operato dall'art. 53 del d.lgs. 270/1999.

  • Legge fallimentare (R.D. 267/1942), art. 52 e art. 95

    L'art. 96 comma 2 costituisce deroga al principio generale della 'vis attractiva' (art. 52) e alle regole ordinarie; l'art. 95 (nella sua evoluzione normativa) è interpretato estensivamente per comprendere i casi in cui il procedimento concorsuale sopravvenga a sentenze non passate in giudicato, imponendo l'impugnazione da parte del curatore/commissario per evitare l'ammissione automatica del credito.

  • Decreti legislativi n. 5/2006 e n. 169/2007

    Richiamati come testi di modifica della normativa fallimentare; la Corte segnala che la norma novellata (art. 96 comma 2 nel testo risultante dalle modifiche) è applicabile anche all'amministrazione straordinaria per il richiamo normativo.

Massime di principio

  • Se esiste una sentenza di primo grado che accerta (anche parzialmente) un credito nei confronti di un'impresa e tale sentenza è stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento o dell'avvio dell'amministrazione straordinaria, il curatore/commissario ha l'onere di proporre o proseguire l'appello: in mancanza, una volta che la sentenza diventa definitiva il credito risultante sarà ammesso al passivo senza riserve.
  • Le regole sull'obbligo di impugnazione previste dalla legge fallimentare si applicano anche all'amministrazione straordinaria per effetto del richiamo contenuto nell'art. 53 del d.lgs. 270/1999: dunque non è automaticamente legittimo dichiarare l'improseguibilità del giudizio di merito e obbligare la riproposizione della domanda solo avanti al tribunale fallimentare quando sussiste l'onere di impugnazione.
  • Il creditore che intende ottenere la riforma di una sentenza di primo grado pronunciata prima dell'apertura della procedura concorsuale deve appellare secondo le forme ordinarie: la mancata impugnazione da parte dell'organo della procedura comporta la perdita dell'effetto impeditivo sull'ammissione al passivo.
  • In situazioni analoghe, le parti devono monitorare tempestivamente l'evoluzione delle procedure concorsuali e valutare l'opportunità di proporre o proseguire impugnazioni prima della definitività delle sentenze per non pregiudicare i diritti di credito.
  • Se un giudice territoriale dichiara improseguibile un giudizio per richiamare la competenza del tribunale fallimentare senza aver verificato gli oneri di impugnazione del curatore/commissario, tale pronuncia è vulnerabile e può essere cassata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.