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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11616/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soci illimitatamente responsabili di una società di persone hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumono derivati dalla condotta dell'amministrazione finanziaria e del direttore dell'ufficio territoriale. Secondo la loro prospettazione, l'ufficio aveva dapprima negato e poi sospeso i rimborsi IVA spettanti alla società, aveva mantenuto il diniego anche dopo l'annullamento in sede tributaria degli atti di sospensione, costringendo la società a promuovere un giudizio di ottemperanza per ottenere i rimborsi; successivamente aveva promosso nuovi accertamenti e richieste di restituzione dei rimborsi già effettuati, ipotizzando frodi fiscali e operazioni inesistenti. I ricorrenti sostenevano che tali iniziative avessero determinato la perdita di credibilità creditizia della società presso le banche, il rientro dei finanziamenti, lo stato di insolvenza e infine il fallimento della società, con riflessi anche sul loro patrimonio personale, che sarebbe stato intaccato per far fronte ai debiti sociali. Dopo una prima sentenza di condanna in primo grado e una riforma in appello, la causa era stata già cassata con rinvio da una precedente decisione della Corte; in sede di rinvio la Corte d'appello aveva però respinto nuovamente le domande. Con il presente ricorso per cassazione i soci hanno censurato tale decisione, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha riscontrato l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del direttore dell'ufficio perché assistito da una procura non speciale per il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il controricorso del direttore dell'ufficio territoriale per difetto di procura speciale; dichiara improcedibile il ricorso principale perché nel fascicolo non era depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, impedendo la verifica della tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. La Corte condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Il giudizio si chiude quindi senza esame dei motivi di ricorso, con prevalenza della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della pretesa risarcitoria per fatto illecito della pubblica amministrazione; la Corte non decide nel merito sulla sua applicazione perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 365 c.p.c.

    Per il controricorso è richiesta, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di difensore munito di procura speciale per il giudizio di legittimità.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è necessario per consentire alla Corte la verifica della tempestività del ricorso; la sua omissione comporta improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla decorrenza del termine breve per l'impugnazione dalla notificazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata ma non deposita la relata di notifica o la documentazione equivalente necessaria a verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • L'onere di deposito imposto dall'art. 369 c.p.c. risponde a un'esigenza pubblicistica di controllo del giudicato formale e non è superato dalla mancata contestazione della controparte o dalla mera presenza del documento nel fascicolo d'ufficio, salvo i casi in cui la documentazione risulti comunque nella disponibilità della Corte per iniziativa di altre parti o per acquisizione di ufficio.
  • La procura al controricorso in cassazione deve essere speciale e riferita al giudizio di legittimità; una procura rilasciata per gradi precedenti non è sufficiente.
  • La sanzione dell'improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione non viola, di per sé, l'art. 6 CEDU, quando la parte è stata assistita da difensore abilitato e ha già fruito di pieno contraddittorio nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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