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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32465/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce dall'appalto integrato del 16/09/2008 affidato da Roma Metropolitane all'ATI guidata da ICM per lavori al Nodo di Termini. ICM contestava che numerosi ordini di servizio della committente avessero trasformato l'appalto in un appalto c.d. "a regia", imponendo controlli stringenti e prestazioni aggiuntive non contrattuali e conseguenti maggiori oneri e tempi; per tale motivo iscrisse 41 riserve e chieste somme ulteriori. In primo grado il Tribunale riconobbe parte delle riserve e compensò crediti e domande riconvenzionali; in appello la Corte riformò parzialmente, riducendo l'importo riconosciuto e rigettando, in parte, la domanda risarcitoria della committente. ICM ha proposto ricorso per cassazione articolando 15 motivi volti a censurare omissioni istruttorie, violazioni normativi e vizi di motivazione; Roma Metropolitane e Roma Capitale hanno resistito e proposto ricorsi incidentali, quest'ultimo incentrato sulla mancata esclusione della titolarità passiva del Comune rispetto alla domanda dell'appaltatrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da ICM S.p.A., ritenendo la maggior parte dei motivi inammissibili per difetto di autosufficienza, per essere meri apprezzamenti di merito o preclusi dalla regola della "doppia conforme"; ha rigettato anche il ricorso incidentale di Roma Metropolitane. Ha invece accolto il ricorso incidentale di Roma Capitale sul punto della titolarità passiva: ha cassato la sentenza di appello in quella parte e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di ICM nei confronti di Roma Capitale. Conseguenze pratiche: ICM condannata a rifondere le spese di lite a favore di Roma Capitale (importi liquidati in dispositivo); le spese tra ICM e Roma Metropolitane compensate in parte; ICM e Roma Metropolitane tenute al versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 163/2006, art. 249

    Richiamato per l'accordo bonario: le prime otto riserve furono definite con procedimento di accordo bonario che riconobbe a ICM un importo complessivo (quantificato dal Tribunale).

  • cod. proc. civ. art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Fondamentale per i motivi di cassazione: stabilisce i vizî denunciabili in cassazione. La Corte ha applicato rigorosamente i limiti (in particolare n.3 e n.5), dichiarando molte censure inammissibili per difetto di autosufficienza o perché miravano a ricognizioni di merito.

  • cod. proc. civ. artt. 112, 115, 116, 132 (comma 2, n.4)

    Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e all'oggetto del decidere; la Corte ha precisato che la mera insoddisfazione per la motivazione o la richiesta di diversa valutazione dei fatti non consente la cassazione, e che l'assenza di motivazione è rilevante solo nei casi di mancanza totale o motivazione apparentemente contraddittoria.

  • cod. proc. civ. art. 348-ter (vigente ratione temporis)

    Applicata la regola della "doppia conforme": quando la Corte d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado molte censure in cassazione sono precluse, salvo che il ricorrente dimostri la presenza di ragioni diverse tra le due decisioni.

  • D.P.R. n. 554/1999, art. 165 e art. 200 (e artt. 134,136 richiamati)

    Riferimenti alla disciplina della tenuta della contabilità e delle riserve contrattuali; la Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate sul loro mancato esame fossero in gran parte di fatto o prive di specificità, e ha rigettato le questioni procedurali prospettate.

  • Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), artt. 4, 9.2, 11.7, 18.1, 18.3

    I riferimenti contrattuali sono stati considerati soprattutto materia di merito: la Cassazione ha ritenuto che le doglianze relative all'interpretazione delle clausole contrattuali non fossero autosufficienti e che la valutazione dei canoni ermeneutici sia indagine di merito, non sindacabile in cassazione senza specifiche indicazioni.

  • l. n. 109/1994, art. 16, commi 4 e 5

    Richiamata in tema di indagini archeologiche: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui le indagini preliminari rientrano negli obblighi del committente (al livello della progettazione definitiva), mentre all'appaltatore spettano indagini di dettaglio o verifica; ciò ha inciso sul rigetto delle pretese risarcitorie per ritrovamenti archeologici.

  • d.lgs. n. 175/2016, art. 21.4 e giurisprudenza di Sez. Un.

    Utilizzata per l'analisi della natura della società in house (Roma Metropolitane) e del "controllo analogo": la Corte ha confermato la distinzione tra società di capitali a partecipazione pubblica e l'ente pubblico, escludendo l'automatica titolarità passiva del Comune per i contratti stipulati dalla società in house.

  • cod. civ. artt. 1223, 1224

    Rilevanti per la liquidazione del danno: la Corte ha richiamato il principio che la mera rivalutazione monetaria non assicura automaticamente il ristoro integrale e che gli interessi compensativi richiedono prova specifica del danno da ritardo.

  • cod. civ. art. 2401

    Citato tra le norme richiamate dalle parti; la Corte ha trattato le questioni di quantificazione del danno come questioni di fatto e valutazione probatoria di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Richiamato per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti (ICM e Roma Metropolitane) nella misura prevista per l'impugnazione.

Massime di principio

  • In Cassazione è essenziale il principio di autosufficienza del ricorso: le censure devono contenere i fatti storici, i riferimenti testuali e la specificazione della decisività; altrimenti sono inammissibili.
  • La regola della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.) preclude molte censure in cassazione quando la Corte d'appello conferma integralmente il primo grado, salvo che il ricorrente dimostri differenze fra le due decisioni.
  • Le questioni di fatto, la valutazione della prova e l'interpretazione contrattuale sono in linea di principio materia del giudice di merito: la cassazione non è idonea a riformare valutazioni di merito senza errori di diritto o violazioni dei canoni ermeneutici chiaramente individuati.
  • L'onere della prova del quantum risarcitorio grava sul danneggiato: per ottenere interessi compensativi o maggiori indennizzi occorre dimostrare, anche per presunzioni, l'insufficienza della sola rivalutazione monetaria.
  • In materia di appalti pubblici, la qualificazione della società in house e il "controllo analogo" non determinano automaticamente l'assoggettamento dell'ente pubblico alle responsabilità contrattuali della società; la titolarità passiva va valutata conformemente alla giurisprudenza su autonomia societaria e controllo analogo.
  • I rischi da "sorpresa archeologica" sono valutati alla luce degli obblighi negoziali e normativi: se il Capitolato o la legge attribuiscono al committente gli studi preliminari, il danno da ritardo per ritrovamenti può essere diverso rispetto al caso in cui gravino sull'appaltatore le indagini.

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