Ordinanza n. 11/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota prot. n. 0444811 del 28 novembre 2025 del Settore IV della Città di Martina Franca, recante ad oggetto “Diniego definitivo della richiesta di Permesso di Costruire ex art. 34-36 D.P.R. 380/01 acquisita al prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 92688/30-04-2024”; nonché, ove necessario - del preavviso di rigetto della richiesta di Permesso di Costruire ex artt. 34-36 d.P.R. 380/01 (ID pratica GRDSNM68P62Z114F-05042024-1117) del 29 maggio 2025; - dell’Ordinanza Dirigenziale n. 161 del 20/02/2024, notificata il 21 successivo, per il “ripristino dello stato dei luoghi relativa ad opere eseguite in difformità dal Permesso di Costruire n. 33/04 del 28/01/2004 ed in assenza di titolo abilitativo”; - dell’Accertamento del Comando di Polizia Locale prot. n. 8111 del 01/02/2024; - di tutti gli ulteriori atti comunque presupposti e/o connessi, nei limiti dell’interesse della ricorrente; con accertamento - della intervenuta caducazione degli effetti dell’ordinanza di demolizione n. 161 del 20/02/2024 in esito alla presentazione da parte della ricorrente in data 30/04/2024 dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001; e in subordine, della interruzione del termine di 90 giorni portato dalla medesima ordinanza ingiuntiva in esito alla presentazione in data 30/04/2024 dell'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001; e in ulteriore subordine, della sospensione del medesimo termine fino alla conclusione del suddetto procedimento di sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di permesso di costruire in sanatoria e ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e in assenza di titolo abilitativo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego definitivo del Comune di Martina Franca relativo alla richiesta di permesso di costruire ai sensi degli artt. 34-36 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre impugnato il preavviso di rigetto, l’ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi, l’accertamento della Polizia Locale e gli ulteriori atti presupposti e connessi. In via di accertamento, ha dedotto la caducazione degli effetti dell’ordinanza di demolizione per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità del 30 aprile 2024; in subordine, l’interruzione del termine di novanta giorni previsto dall’ordinanza e, in ulteriore subordine, la sospensione di tale termine sino alla conclusione del procedimento di sanatoria. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente gli specifici motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo interinalmente gli effetti dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra. Il Collegio ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento delle questioni poste con il ricorso. Con riferimento agli altri atti impugnati, invece, ha ritenuto difettante il requisito del periculum in mora e non ha disposto la sospensione cautelare. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza del marzo 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della richiesta di accertamento di conformità e del procedimento edilizio oggetto di diniego; l’ordinanza cautelare non ne definisce l’interpretazione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente; l’ordinanza cautelare non ne definisce l’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha disposto la sospensione interinale dell’ordinanza di ripristino, ritenendo sussistente un pregiudizio cautelare con riguardo a tale atto, ma non rispetto agli altri provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione può essere limitata al solo atto rispetto al quale sia ravvisato un pregiudizio grave e attuale, mentre può essere negata per gli altri atti impugnati in difetto del periculum in mora.
- Quando le questioni dedotte richiedono un ulteriore approfondimento e la sospensione è necessaria per consentire una decisione di merito re adhuc integra, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi.
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità e i suoi effetti sul termine assegnato da un’ordinanza edilizia possono essere riservati alla cognizione di merito, senza che la pronuncia cautelare anticipi la decisione sulla caducazione, interruzione o sospensione del termine.
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