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Legge

L.R. Valle d'Aosta 1/2017

Disposizioni in materia di agibilità. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 1/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta la segnalazione certificata di agibilità, i relativi documenti, i controlli comunali, le sanzioni per omissione e la dichiarazione di inagibilità. Si applica ai procedimenti di agibilità avviati dopo la sua entrata in vigore; non vale per quelli non ancora conclusi a tale data.

Disposizioni regionali in materia di agibilità edilizia

Disposizioni in materia di agibilità edilizia

La legge regionale interviene sulla l.r. Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11, introducendo una disciplina organica dell’agibilità degli edifici e del relativo procedimento di segnalazione certificata. La normativa si applica esclusivamente nel territorio della Valle d’Aosta.

Nozione e presupposti dell’agibilità

L’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, secondo la normativa statale e regionale vigente. Presuppone che l’opera realizzata sia conforme al progetto presentato, alle varianti in corso d’opera e alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso e autorizzazione.

Interventi soggetti ad agibilità

L’agibilità è riferita a:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, di edifici;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

La legge prevede inoltre che l’agibilità possa riguardare anche costruzioni esistenti prive di certificato di agibilità o abitabilità, purché non soggette agli interventi sopra indicati e con altezza minima dei locali abitabili non inferiore a 2,20 metri, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa richiamata.

Individuazione della necessità della segnalazione certificata

Per gli interventi soggetti ai titoli abilitativi di cui all’articolo 59, comma 1, lettere a) e c), il titolo stesso stabilisce se l’intervento richiede la segnalazione certificata di agibilità. Per gli interventi soggetti al titolo di cui alla lettera b), sono i soggetti aventi titolo a dichiarare se l’intervento necessita di tale segnalazione.

Agibilità parziale

L’agibilità può essere riferita all’intero intervento edilizio oppure a singole parti, nei casi previsti dalla legge. In particolare, può riguardare:

  • singoli edifici o porzioni autonome della costruzione, quando siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria dell’intero intervento, completate e collaudate le parti strutturali connesse e collaudati e certificati gli impianti delle parti comuni;
  • singole unità immobiliari, quando siano completate e collaudate le parti strutturali connesse, certificati gli impianti e completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio.

La Giunta regionale è incaricata di definire ulteriori criteri e modalità applicative.

Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità

In via ordinaria, entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori nei termini del titolo abilitativo, i soggetti titolari del titolo edilizio, o i loro successori o aventi causa, presentano all’ufficio competente la segnalazione certificata di agibilità, corredata della documentazione richiesta.

Per l’agibilità parziale, la segnalazione può essere presentata anche prima dell’ultimazione dei lavori nei termini del titolo, con effetti limitati alla sola parte di intervento oggetto della segnalazione.

Documentazione da allegare

Alla segnalazione va allegata l’attestazione del direttore dei lavori o, se non nominato, di un professionista abilitato, sulla conformità dell’opera al progetto e sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge. Devono inoltre essere allegati, se non già nella disponibilità dell’ufficio competente:

  • certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione; in mancanza, certificato di idoneità strutturale individuato dalla Giunta regionale;
  • dichiarazione di conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  • estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  • dichiarazione dell’impresa installatrice sulla conformità degli impianti;
  • attestato di prestazione energetica, nei casi previsti.

Nei casi di agibilità di costruzioni esistenti prive di precedente certificazione, la documentazione è adattata alla situazione dell’immobile e può includere progetto o rilievo architettonico, certificato di collaudo statico o certificato di idoneità strutturale, eventuale documentazione sull’accessibilità, dati catastali e dichiarazioni di conformità o rispondenza degli impianti.

Effetti della presentazione e uso dell’immobile

L’uso delle costruzioni oggetto degli interventi può iniziare dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità completa della documentazione richiesta, salvo l’obbligo di adeguarsi alle eventuali prescrizioni impartite all’esito dei controlli. L’agibilità decorre dalla medesima data di presentazione.

Controlli dell’ufficio competente

Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, l’ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge. Se necessario, con provvedimento motivato comunicato all’interessato entro lo stesso termine, può disporre il divieto d’uso delle costruzioni e prescrivere gli interventi necessari per conformarle alla normativa vigente.

Sanzioni per omessa presentazione

La mancata presentazione della segnalazione entro il termine di 60 giorni comporta, oltre all’obbligo di depositare la documentazione dovuta, una sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Per il procedimento sanzionatorio si applica la l. 689/1981. I proventi sono destinati alle finalità previste dalla normativa richiamata.

Nei casi di agibilità di costruzioni esistenti, la sanzione si applica anche quando, all’epoca dell’ultimo intervento edilizio, il certificato di agibilità o abitabilità era già previsto dalla disciplina allora vigente.

Dichiarazione di inagibilità

La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non preclude il potere dell’autorità competente di dichiarare l’inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi della normativa sanitaria statale.

Regime transitorio e decorrenza

Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di rilascio dell’agibilità non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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