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Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2017

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. Valle d’Aosta 19/2003 sui referendum e l’iniziativa popolare: innalza al 50% dei votanti delle ultime elezioni regionali il quorum per referendum propositivo e abrogativo, modifica la disciplina del referendum consultivo e precisa che, per quello di iniziativa popolare, si applicano le regole sulla raccolta e verifica delle firme. Sono norme tuttora rilevanti per i procedimenti referendari regionali.

Modifiche alla disciplina regionale su iniziativa legislativa popolare e referendum

Modifiche alla disciplina regionale dell’iniziativa popolare e dei referendum

La legge regionale della Valle d’Aosta 20 marzo 2017, n. 3 interviene sulla l.r. 25 giugno 2003, n. 19, aggiornando alcuni profili della disciplina dei referendum propositivo, abrogativo e consultivo e dell’iniziativa legislativa popolare. Il testo risultante riguarda esclusivamente i procedimenti della Regione Valle d’Aosta.

Referendum propositivo: quorum e approvazione

La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata solo se ricorrono congiuntamente due condizioni:

  • alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum;
  • la risposta affermativa ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

La norma sostituisce il precedente criterio di approvazione e fissa quindi un quorum partecipativo parametrato alle ultime elezioni regionali.

Referendum abrogativo: validità e approvazione

Per il referendum abrogativo viene ridefinito il quorum di validità e il criterio di approvazione. L’ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 50 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali.

La proposta di referendum abrogativo è approvata solo se:

  • alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum;
  • la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

Referendum consultivo: soggetti legittimati e termine per la richiesta

La richiesta di referendum consultivo può essere avanzata da:

  • la Giunta regionale;
  • almeno un terzo dei consiglieri regionali;
  • almeno un cinquantesimo degli elettori.

La richiesta deve essere presentata entro un mese dalla trasmissione al Consiglio della Valle del provvedimento legislativo o dell’atto amministrativo di particolare rilevanza generale.

Referendum consultivo di iniziativa popolare: raccolta e verifica delle firme

Nel caso di referendum consultivo di iniziativa popolare, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo II relative alla raccolta e alla verifica delle firme. La disciplina rinvia quindi alle regole procedurali già previste per la fase di sottoscrizione e controllo delle firme.

Effetti pratici e ambito applicativo

L’intervento non istituisce nuove materie, ma modifica i requisiti di ammissibilità e approvazione dei referendum regionali già disciplinati dalla l.r. 19/2003. Restano centrali i parametri collegati alle ultime elezioni regionali e le regole procedurali per l’iniziativa popolare. Non risultano disposizioni transitorie o termini di efficacia limitati nel testo fornito.

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