Messaggio numero 2655 del 23-06-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce le regole di accesso all’assegno emergenziale del Fondo per lavoratori licenziati in procedure di esubero, indicando che la domanda va presentata dall’azienda solo dopo la cessazione del rapporto e che l’istruttoria parte dopo la domanda di disoccupazione del lavoratore. Precisa inoltre che il datore di lavoro deve versare il contributo emergenziale, pari alla metà della prestazione comprensiva di contribuzione correlata, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di concessione, con recupero coattivo in caso di mancato pagamento.
Assegno emergenziale del Fondo: domande, istruttoria e versamento del contributo datoriale
Assegno emergenziale del Fondo: accesso, istruttoria e contributo datoriale
Il documento disciplina alcuni aspetti applicativi dell’assegno emergenziale previsto per i lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi e privi dei requisiti per le prestazioni straordinarie. Vengono chiarite le modalità di presentazione della domanda, l’avvio dell’istruttoria e gli obblighi di versamento del contributo a carico del datore di lavoro.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiama il combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 12 del D. Interm. n. 83486/2014. In base a tali disposizioni, il Fondo eroga in via emergenziale un assegno per il sostegno al reddito, con durata massima di 24 mesi, subordinato al permanere dello stato di disoccupazione involontaria.
La Circolare Inps n. 213/2016 precisa che il finanziamento richiesto, comprensivo dell’importo dell’assegno emergenziale e della contribuzione correlata, viene stimato dall’Istituto sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante a ciascun lavoratore licenziato.
Intervento del Comitato amministratore e Delibera n. 46/2017
Il Comitato amministratore del Fondo, in forza dei poteri attribuiti dall’art. 4 del decreto, con la Delibera n. 46 del 6 giugno 2017 ha ulteriormente definito il quadro operativo della prestazione. La delibera interviene in particolare su:
- modalità di presentazione della domanda;
- modalità di assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di versamento del contributo emergenziale dovuto al Fondo.
Presentazione della domanda di assegno emergenziale
Le domande di accesso alla prestazione di cui all’art. 12, comma 1, lettera a), del D. Interm. n. 83486/2014 possono essere presentate dall’azienda solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo.
Ne consegue che la domanda non è proponibile in pendenza del rapporto, ma soltanto una volta concluso il rapporto di lavoro del lavoratore interessato.
Istruttoria della domanda e ruolo della domanda di disoccupazione
L’istruttoria viene avviata soltanto dopo la presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato.
Tale passaggio consente all’Istituto di:
- procedere alla stima dell’importo del finanziamento richiesto;
- sottoporre le domande, se l’istruttoria ha esito positivo, all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo.
Contributo a carico del datore di lavoro
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. Interm. n. 83486/2014, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo emergenziale il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata.
Il versamento deve avvenire secondo le modalità indicate nella Circolare Inps n. 213/2016 ed entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore che concede l’assegno emergenziale e quantifica il contributo dovuto.
Conseguenze del mancato versamento
Qualora il termine di 30 giorni decorra inutilmente senza che il datore di lavoro abbia effettuato il versamento, l’Istituto avvierà le attività previste dalla normativa vigente per il recupero della contribuzione dovuta e non versata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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