Messaggio numero 2645 del 23-06-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando una gelateria o pasticceria artigiana deve aprire una o più posizioni contributive: due posizioni se produzione e vendita sono autonome, con regole specifiche per il pubblico esercizio; una sola posizione artigiana se manca autonomia o la licenza di pubblico esercizio.
Classificazione contributiva di gelaterie e pasticcerie artigiane con attività di vendita
Classificazione contributiva di gelaterie e pasticcerie artigiane
Il documento fornisce ulteriori precisazioni operative sulla classificazione contributiva delle gelaterie e pasticcerie artigiane, in continuità con quanto già illustrato nel punto 2 della circolare 56/2017. L’obiettivo è definire quando debbano essere aperte posizioni contributive distinte e quale inquadramento attribuire in funzione dell’organizzazione dell’attività e dell’eventuale licenza di pubblico esercizio.
Principio generale sulle attività plurime
L’Istituto richiama il principio generale secondo cui, in caso di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, è possibile attribuire al datore di lavoro inquadramenti in settori diversi. Questo principio viene applicato anche alle gelaterie e pasticcerie artigiane che svolgano sia produzione sia vendita al pubblico.
Ipotesi di autonomia organizzativa e funzionale tra produzione e vendita
Quando una gelateria o pasticceria artigiana dispone di un locale di vendita al pubblico e le due attività, cioè produzione e vendita, risultano dotate di autonomia organizzativa e funzionale, devono essere aperte due distinte posizioni contributive:
- una nel settore Artigianato, per la contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di produzione;
- una nel settore Commercio, con c.s.c. 70201 e codice Ateco2007 47.24.20, per la contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di vendita.
Ulteriore posizione in presenza di licenza di pubblico esercizio
Se, per l’attività di vendita, l’impresa artigiana possiede anche la licenza di Pubblico esercizio, alla seconda posizione contributiva devono essere attribuiti:
- c.s.c. 70504;
- codice Ateco2007 56.10.30;
- c.a. 9P, indicato come "contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi".
Deroga eccezionale al requisito di autonomia gestionale
Il documento prevede un’eccezione al principio generale: la distinta classificazione per l’attività di vendita con i codici sopra indicati deve essere adottata anche in assenza del requisito di autonomia gestionale, purché per l’attività di vendita sia stata rilasciata un’apposita licenza di pubblico esercizio.
Ipotesi di unica posizione contributiva nel settore artigianato
Se le attività di produzione e di vendita non presentano caratteri di autonomia, oppure se l’impresa artigiana non è in possesso della licenza di pubblico esercizio, deve rimanere aperta, o essere assegnata, una sola posizione contributiva nel settore Artigianato.
Aggiornamento delle posizioni già modificate
Le eventuali variazioni di inquadramento intervenute dopo l’emanazione della circolare 56/2017 devono essere riesaminate e rivisitate alla luce delle indicazioni contenute nel presente messaggio.
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