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Messaggio

Messaggio numero 2549 del 20-06-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento riepiloga le regole 2017 per la corresponsione della quattordicesima ai pensionati, con l’adeguamento degli importi e l’estensione della platea prevista dalla legge n. 232/2016. Indica requisiti anagrafici, contributivi e reddituali, fasce e importi, modalità di erogazione d’ufficio o a domanda, nonché alcune esclusioni e informazioni operative per le diverse gestioni pensionistiche.

Quattordicesima mensilità pensionati 2017

Quattordicesima mensilità pensionati 2017

Il documento illustra gli effetti delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di quattordicesima mensilità pensionistica prevista dall’art. 5, commi 1-4, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge n. 127/2007. Per il 2017 vengono aggiornati importi e platea dei beneficiari, con erogazione d’ufficio della somma aggiuntiva e chiarimenti sui criteri di accesso.

Quadro generale della misura

Le innovazioni richiamate riguardano due profili principali:

  • l’aumento degli importi per i soggetti già beneficiari, cioè con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo;
  • l’estensione del diritto ai soggetti con reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, ai quali spettano gli importi previsti fino all’anno precedente per la fascia inferiore.

È inoltre prevista una fascia di garanzia per i casi di confine tra le due soglie reddituali. La lavorazione centrale è stata effettuata nei mesi di aprile e maggio 2017 per l’erogazione d’ufficio della quattordicesima con la mensilità di luglio 2017.

Requisiti anagrafici

Il beneficiario deve aver compiuto 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione.

Per il 2017 rientrano nella platea:

  • i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.

Il beneficio può essere riconosciuto anche per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi spettanti, nei casi di pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31 gennaio e di compimento del 64° anno nel corso dell’anno. In tal caso il beneficio spetta anche per il mese di compimento dell’età.

Requisiti contributivi

Ai fini della quattordicesima viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo:

  • viene considerata solo la contribuzione degli enti pubblici indicati nel documento: INPS, ENPALS, INPDAP, IPOST, INPGI;
  • è esclusa la contribuzione relativa agli enti privatizzati.

Se la somma aggiuntiva è corrisposta sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Requisiti reddituali e criteri di verifica

La verifica del diritto avviene secondo criteri diversi a seconda che si tratti di:

  • prima concessione;
  • concessione successiva alla prima.

Per la prima concessione si applicano i criteri dell’art. 35, comma 9, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge n. 14/2009. Per le concessioni successive si applicano i criteri del comma 8 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 122/2011.

Per il 2017 vengono considerati:

  • in caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nel 2017;
  • in caso di concessione successiva alla prima, i redditi da prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2017 e i redditi diversi conseguiti nel 2016.

Se i dati non sono disponibili, vengono utilizzati i dati dichiarati negli anni precedenti. La somma è corrisposta in via provvisoria e la sussistenza del diritto viene verificata a consuntivo sulla base della dichiarazione dei redditi.

Limiti reddituali, fasce e clausola di salvaguardia

Il reddito annuo del richiedente, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella del documento. Dal 2017 gli importi sono differenziati in base alla fascia di reddito:

  • fino a 1,5 volte il trattamento minimo;
  • fino a 2 volte il trattamento minimo.

È prevista una clausola di salvaguardia: se il reddito annuo complessivo supera la soglia di 1,5 o 2 volte il trattamento minimo ma resta inferiore alla stessa soglia aumentata dell’importo della quattordicesima spettante, la somma è corrisposta fino a concorrenza del limite maggiorato.

Il documento chiarisce inoltre il meccanismo della fascia di garanzia, pari alla differenza tra gli importi della quattordicesima spettanti nella prima e nella seconda fascia, sommata al limite di reddito della prima fascia.

Importi e soglie per l’anno 2017

Per il 2017 il trattamento minimo mensile è pari a euro 501,89.

La tabella distingue tre fasce contributive e due fasce reddituali. Gli importi e i tetti massimi riportati sono i seguenti:

  • Fino a 15 anni di contribuzione per lavoratori dipendenti / fino a 18 anni per lavoratori autonomi

    • fino a euro 9.786,86: importo spettante euro 437,00; tetto massimo euro 10.223,86;
    • tra euro 9.786,87 e euro 9.887,85: fascia di garanzia;
    • tra euro 9.887,86 e euro 13.049,14: importo spettante euro 336,00; tetto massimo euro 13.385,14;
    • oltre euro 13.049,14: non spetta.
  • Tra 15 e 25 anni di contribuzione per lavoratori dipendenti / tra 18 e 28 anni per lavoratori autonomi

    • fino a euro 9.786,86: importo spettante euro 546,00; tetto massimo euro 10.332,86;
    • tra euro 9.786,87 e euro 9.912,85: fascia di garanzia;
    • tra euro 9.912,86 e euro 13.049,14: importo spettante euro 420,00; tetto massimo euro 13.469,14;
    • oltre euro 13.049,14: non spetta.
  • Oltre 25 anni di contribuzione per lavoratori dipendenti / oltre 28 anni per lavoratori autonomi

    • fino a euro 9.786,86: importo spettante euro 655,00; tetto massimo euro 10.441,86;
    • tra euro 9.786,87 e euro 9.937,85: fascia di garanzia;
    • tra euro 9.937,86 e euro 13.049,14: importo spettante euro 504,00; tetto massimo euro 13.553,14;
    • oltre euro 13.049,14: non spetta.

Esempio applicativo della fascia di garanzia

Il documento riporta un esempio relativo alla prima fascia contributiva:

  • reddito posseduto: euro 9.800,00;
  • applicando rigidamente il solo limite reddituale, il soggetto rientrerebbe nella seconda fascia e percepirebbe euro 336,00;
  • il reddito complessivo sarebbe pari a euro 10.136,00;
  • poiché tale importo è inferiore al tetto massimo della prima fascia, pari a euro 10.223,86, viene riconosciuto l’importo di quattordicesima della prima fascia fino alla concorrenza del tetto, ossia euro 423,86.

Gestione operativa per pensioni delle gestioni private

Per le pensioni delle gestioni private la lavorazione centrale ha memorizzato nel segmento GP1 del database pensioni:

  • GP1CMPNTIP = valore QA, con elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse;
  • GP1FMPNTIP = valore 1;
  • GP1DMPN = data di elaborazione;
  • GP1CPRD = M2017.

Nella funzione DIARIO sono stati memorizzati i seguenti codici:

  • 0710: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017, conguaglio euro xxx,00;
  • 0711: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017, conguaglio corrisposto su pensione cat/sede/numero;
  • 0712: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017, scartata al calcolo per motivazione.

Sulla pensione interessata è stato memorizzato nel segmento GP3, sezione CUD, l’importo della somma aggiuntiva corrisposta, con campo GP3EDISP.

Prestazioni escluse e casi di mancata erogazione

La quattordicesima non spetta sulle seguenti prestazioni:

  • 044 (INVCIV)
  • 077 (PS)
  • 078 (AS)
  • 030 (VOBIS)
  • 031 (IOBIS)
  • 035 (VMP)
  • 036 (IMP)
  • 027 (VOCRED)
  • 028 (VOCOOP)
  • 029 (VOESA)
  • 010 (VOSPED)
  • 011 (IOSPED)
  • 012 (SOSPED)
  • 043 (INDCOM)
  • 032 (VOBANC)
  • 033 (IOBANC)
  • 034 (SOBANC)
  • 127 (CRED27)
  • 128 (COOP28)
  • 198 (VESO33)
  • 199 (VESO92)

La quattordicesima non viene inoltre erogata:

  • sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
  • sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
  • sulle pensioni della ex SPORTASS;
  • sulle pensioni per le quali era già stata esclusa a seguito di segnalazione di rinuncia da parte delle sedi.

Se il pensionato ha in corso il recupero di una quattordicesima non dovuta, corrisposta in anni precedenti, la quattordicesima dovuta per il 2017 viene utilizzata, in tutto o in parte, per compensare il debito residuo.

Gestione operativa per pensioni delle gestioni pubbliche

Per le pensioni delle gestioni pubbliche, nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI sono stati pubblicati gli elenchi:

  • dei soggetti ai quali la quattordicesima è stata attribuita d’ufficio;
  • dei soggetti ai quali non è stata attribuita, con indicazione della motivazione.

Pensioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti

Per queste pensioni la somma aggiuntiva è stata inserita nell’Area "crediti e debiti" della maschera PNCTA1 con il codice di credito esente CE78 e data ruolo 07/2017.

L’importo del beneficio è visibile al campo 19 della cedola di pagamento di luglio 2017 della pensione interessata. L’inserimento del codice CE78 è avvenuto tramite la variazione batch 705, denominata somma aggiuntiva L. 127/2007.

Comunicazioni ai pensionati

Ai beneficiari viene inviata dalla Direzione Generale una comunicazione dedicata, che indica:

  • l’importo attribuito;
  • la provvisorietà del beneficio.

Inoltre, i pensionati vengono informati del pagamento della quattordicesima tramite apposita voce nel cedolino di luglio 2017.

Erogazione d’ufficio e domanda di ricostituzione

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di luglio 2017 ai soggetti che:

  • rientrano nei limiti reddituali stabiliti;
  • hanno compiuto almeno 64 anni entro il 31 luglio 2017.

Ai soggetti che perfezionano il requisito anagrafico dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 e a coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2017, se in possesso dei requisiti reddituali, la somma è attribuita d’ufficio sulla rata di dicembre 2017.

Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può presentare domanda online sul sito INPS, utilizzando le credenziali PIN INPS, SPID o CNS, oppure rivolgendosi a un patronato.

Il documento segnala inoltre la predisposizione di un’apposita domanda di ricostituzione online, utilizzabile per i pensionati di tutte le gestioni. Le sedi provvedono all’esame delle domande e all’attribuzione della somma sulla prima rata utile, se spettante.

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