Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 20/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il nuovo modello IVA TR, con istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Stabilisce inoltre le regole di reperibilità, stampa e trasmissione telematica, imponendo l’invio esclusivamente via telematica per le istanze dal secondo trimestre 2008.

Approvazione del modello IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale

Approvazione del modello IVA TR per il credito IVA trimestrale

Il provvedimento approva il nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, destinato alla richiesta di rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo a periodi inferiori all’anno. Il testo disciplina anche la disponibilità del modello, le caratteristiche per la stampa e le modalità di trasmissione telematica dei dati.

Oggetto e ambito di applicazione

Il modello IVA TR è utilizzato per presentare istanza di rimborso o di compensazione del credito IVA trimestrale, includendo anche il prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per i crediti IVA del gruppo. Il modello approvato sostituisce quello precedente a decorrere dalle richieste relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2008, da presentare entro il termine dell’articolo 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542.

Decorrenza e obbligo di invio telematico

A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, la presentazione del modello diventa obbligatoria esclusivamente in via telematica, in attuazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2008 e dell’art. 1, comma 215, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento precisa che i soggetti incaricati della trasmissione telematica devono comunque rilasciare al contribuente la richiesta redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati.

Reperibilità del modello e stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È ammessa anche la pubblicazione su altri siti Internet, purché il modello mantenga le caratteristiche tecniche dell’Allegato A e rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento. È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’Allegato A; il modello è reso disponibile anche in formato elettronico specifico per i soggetti dotati di sistemi tipografici idonei alla riproduzione.

Modalità di trasmissione telematica

La trasmissione dei dati contenuti nel modello può avvenire direttamente oppure tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Le specifiche tecniche della trasmissione sono contenute nell’Allegato B. Prima dell’invio, il soggetto trasmittente deve utilizzare il software dell’Agenzia delle entrate per il controllo formale dei dati.

Motivi del provvedimento

Il testo richiama la disciplina dell’art. 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che consente ai contribuenti IVA di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile anche per periodi inferiori all’anno, in presenza delle condizioni previste dall’art. 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e). In alternativa al rimborso, l’art. 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 consente l’utilizzo in compensazione nel modello F24. Lo stesso articolo disciplina modalità e termini di presentazione, richiedendo gli elementi individuati dal DM 23 luglio 1975. Il provvedimento motiva l’aggiornamento del modello con l’esigenza di razionalizzare e uniformare le istanze, adeguare il contenuto alla nuova classificazione Ateco 2007 e recepire l’ampliamento della categoria dei contribuenti ammessi al rimborso prioritario.

Struttura del modello e regole di compilazione

Le specifiche tecniche distinguono i record di fornitura in:

  • record di tipo "A" come testa della fornitura;
  • record di tipo "B" contenente i dati anagrafici e del frontespizio;
  • record di tipo "C" contenente i dati dei quadri del modello IVA TR;
  • record di tipo "Z" come coda della fornitura.

La sequenza deve rispettare un solo record "A" iniziale, un record "B" per ogni modello, uno o più record "C" secondo la compilazione dei quadri, e un solo record "Z" finale. I record "A", "B" e "Z" sono composti da campi posizionali; il record "C" contiene una prima parte posizionale e una seconda parte non posizionale con tabella di elementi codice-valore. Sono indicati criteri generali di allineamento e formattazione dei campi, con distinzioni tra campi alfanumerici, codici fiscali, partite IVA, date, numeri, province, caselle barrate e altri formati specifici.

Regole generali sui dati e sui controlli

Il provvedimento stabilisce che:

  • i codici fiscali e le partite IVA devono essere formalmente corretti;
  • il codice fiscale del contribuente deve essere registrato in Anagrafe Tributaria e coerente con la partita IVA;
  • la non registrazione o incongruenza comporta lo scarto della richiesta;
  • in caso di omocodia risolta con attribuzione di nuovo codice fiscale, l’indicazione del precedente codice comporta lo scarto;
  • anche il codice fiscale del rappresentante deve essere registrato in Anagrafe Tributaria, salvo utilizzo del flag apposito per la non registrazione.

È inoltre previsto che i dati non conformi alle specifiche siano motivo di scarto, salvo i casi in cui il controllo possa essere superato impostando i flag previsti, come il flag conferma per la corrispondenza dei dati o i casi particolari indicati nelle specifiche. Tutti gli elementi della parte non posizionale del record "C" devono essere inizializzati con spazi, riportando solo i dati diversi da zero o da spazi. Gli importi sono espressi in euro con unità e centesimi separati da virgola e i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo.

Contenuto del record B

Il record "B" raccoglie i dati del dichiarante, del contribuente, dell’eventuale soggetto diverso dalla persona fisica, del rappresentante, del domicilio/residenza, dei recapiti, della firma e dei dati relativi all’intermediario e all’impegno alla trasmissione. Sono disciplinati i casi particolari di compilazione, tra cui:

  • regime particolare;
  • contabilità separate;
  • richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo;
  • dati anagrafici del contribuente persona fisica o soggetto diverso da persona fisica;
  • identificativi del rappresentante, del dichiarante diverso dal contribuente e dell’intermediario.

Sono indicati vincoli specifici, ad esempio in relazione al codice attività, al codice carica, ai dati anagrafici obbligatori e alla compilazione di campi alternativi tra loro.

Quadro TA - Operazioni attive

Il quadro TA contiene i dati delle operazioni attive, con imponibili e imposte per diverse aliquote, operazioni senza addebito d’imposta, variazioni di imposta, operazioni non imponibili, altre operazioni, totale operazioni e cessioni di beni ammortizzabili. Le specifiche stabiliscono numerosi controlli di coerenza tra imponibili e imposte, ad esempio la corrispondenza delle imposte con la relativa aliquota dell’imponibile e la relazione tra totale imponibile e totale operazioni.

Quadro TB - Operazioni passive

Il quadro TB raccoglie i dati sugli acquisti e sulle importazioni imponibili, con imposte corrispondenti per le varie aliquote, il totale degli imponibili e delle imposte, variazioni di imposta, operazioni non detraibili, percentuale di detrazione e imposta ammessa in detrazione. Sono previsti controlli di coerenza tra i totali delle colonne, le imposte calcolate e le varie componenti del quadro.

Quadro TC - Determinazione del credito

Il quadro TC determina il credito IVA, distinguendo tra:

  • IVA sulle operazioni imponibili;
  • IVA relativa a tipologie particolari di operazioni;
  • IVA a debito;
  • IVA ammessa in detrazione;
  • IVA detraibile dei produttori agricoli;
  • imposta a credito.

Il valore dell’imposta a credito deve risultare dalla differenza tra IVA detraibile e IVA a debito, con la precisazione che il valore deve essere superiore a 2.582,28 euro.

Quadro TD - Sussistenza dei presupposti

Il quadro TD è obbligatorio e serve a indicare i presupposti per il rimborso o la compensazione. Prevede caselle per:

  • aliquota media;
  • operazioni non imponibili;
  • beni ammortizzabili;
  • soggetti non residenti.

Sono presenti anche i campi per l’importo chiesto a rimborso, l’importo da utilizzare in compensazione e l’importo di cui si chiede il rimborso senza garanzie. Sono fissati vincoli di relazione tra gli importi del quadro TD e il credito determinato nel quadro TC.

Quadro TE - Richiesta di rimborso del gruppo

Il quadro TE riguarda la richiesta di rimborso del gruppo ed è articolato in due sezioni. La Sezione I contiene i dati delle società del gruppo con partita IVA, presupposto del rimborso, erogazione prioritaria, credito e debito. I controlli richiedono la presenza di almeno due righi se il quadro è compilato e la compilazione coerente dei campi. La Sezione II, relativa alla determinazione del credito, può stare solo sul modulo 1 e riepiloga:

  • totale crediti;
  • totale debiti;
  • eccedenza di credito di gruppo;
  • eccedenze di società del gruppo riportate da periodi precedenti;
  • eccedenza di credito del periodo;
  • somma dei righi TC7 dei moduli allegati.

La Sezione III disciplina il rimborso e/o la compensazione, sempre solo sul modulo 1, con gli importi richiesti a rimborso e in compensazione, la cui somma non può superare il minore tra l’eccedenza di credito del periodo e la somma dei righi TC7.

Record di coda Z

Il record "Z" chiude la fornitura e contiene il numero dei record di tipo "B" e di tipo "C", oltre allo spazio non utilizzato e ai caratteri di controllo finali.

Allegato A - Caratteristiche tecniche per la stampa

L’Allegato A definisce le caratteristiche del modello cartaceo e delle istruzioni. Il modello deve essere predisposto su fogli singoli A4, separatamente dalle istruzioni, con dimensioni 21,0 x 29,7 cm. È consentita anche la predisposizione su moduli meccanografici a striscia continua in formato A4, nonché la riproduzione tramite stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità. La carta deve essere bianca, con opacità tra 86% e 88% e peso tra 80 e 90 gr/mq. I contenuti grafici devono rispettare il fac-simile, essere contenuti in un’area centrale di dimensioni prestabilite e utilizzare il nero per il testo e l’azzurro PANTONE 311 U per i fondini; è ammessa la stampa monocromatica nera.

Allegato B - Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

L’Allegato B disciplina la struttura dei dati da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate. Ogni fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri, classificati in record A, B, C e Z. Sono descritte le regole di sequenza, la struttura dei campi posizionali e non posizionali e le modalità di formattazione dei dati, compresi i formati per codici fiscali, partite IVA, date, numeri, percentuali, province e caselle barrate.

L’allegato contiene inoltre le specifiche dettagliate dei campi dei record A, B, C e Z, con indicazione delle posizioni, lunghezze, formati, valori ammessi e controlli bloccanti. Sono riportati i controlli di rispondenza per i vari quadri, i vincoli di compilazione e i criteri di coerenza tra importi e caselle.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • DM 23 luglio 1975;
  • DM 13 dicembre 1979;
  • DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • DPR 14 ottobre 1999, n. 542;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • provvedimento 16 novembre 2007 sulla classificazione Ateco 2007;
  • DM 3 marzo 2008 sulla trasmissione esclusivamente telematica;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 20 marzo 2008 e precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.