Cassazione Civile, Ordinanza n. 31778/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società costruttrice era stata convenuta insieme ad alcuni acquirenti di appartamenti da una società proprietaria del fondo servente per ottenere l'accertamento della difformità dell'esercizio di una servitù di passaggio rispetto al titolo costitutivo del 1981 e rispetto alle distanze legali, nonché la rimozione delle opere eseguite in difformità, la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. In riconvenzionale i convenuti avevano chiesto l'accertamento della conformità delle opere al titolo costitutivo, o in subordine l'accessione invertita dell'area occupata. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda principale; la Corte d'appello aveva riformato in parte, ordinando la rimozione delle opere oltre la fascia di 7 metri della servitù e l'arretramento delle scale esterne entro 5 metri dal confine. In cassazione la società costruttrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1064, 1065 e 1067 c.c. per errata interpretazione del titolo della servitù e per motivazione contraddittoria, sostenendo che le opere e lo sconfinamento fossero stati legittimamente realizzati in funzione dell'utilità del passaggio e con consenso delle parti; 2) violazione dell'art. 873 c.c. e dei regolamenti amministrativi, oltre a omesso esame di fatti decisivi, contestando il calcolo delle distanze dal confine per manufatti interrati e per le scale esterne; 3) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato su spese e manleva in assenza di una domanda specifica di condanna alle spese. La controparte principale ha resistito e proposto ricorso incidentale con due motivi: 1) inammissibilità della prova testimoniale su un preteso accordo modificativo della servitù, per violazione degli artt. 1058, 1350, 2722, 2723 e 2725 c.c.; 2) nullità/invalidità dell'accordo verbale per mancanza della forma scritta e del consenso di tutti i comproprietari del fondo servente, oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i primi due motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale tendevano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, osservando che la Corte d'appello aveva motivato coerentemente l'accertamento della difformità della strada rispetto al titolo, ma anche dell'intervenuto consenso/accordo sulle modalità di realizzazione e dell'esigenza di ricondurre comunque le opere entro la fascia di 7 metri prevista dal titolo. Ha escluso l'ultrapetizione perché la condanna alle spese è conseguenza legale della soccombenza e può essere pronunciata anche senza domanda espressa. Ha inoltre respinto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la Corte territoriale avesse accertato in fatto un accordo tra i titolari dei fondi sulle modalità di realizzazione della sede stradale, qualificando le opere come necessarie per l'esercizio concreto della servitù ai sensi dell'art. 1064 c.c.; anche in questo caso le censure miravano solo a sovrapporre una diversa lettura dei fatti. Le spese sono state regolate secondo soccombenza e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare che il titolare della servitù può compiere le opere necessarie per il suo concreto esercizio, purché nei limiti del titolo e dell'utilità spettante
invocato dal ricorrente principale in tema di interpretazione del titolo e contenuto dell'esercizio della servitù
invocato dal ricorrente principale in relazione alla pretesa alterazione dell'esercizio della servitù
richiamato per le distanze legali tra costruzioni e dal confine
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di forma della costituzione/modifica delle servitù
richiamato per sostenere la necessità della forma scritta per gli atti costitutivi/modificativi di servitù
richiamato per il divieto di prova testimoniale di patti contrari o aggiunti al contenuto di un contratto scritto
richiamato per i limiti della prova testimoniale in presenza di scritto
richiamato per l'inammissibilità della prova testimoniale quando la legge richiede la forma scritta
invocato per dedurre ultrapetizione, poi esclusa perché la pronuncia sulle spese segue la soccombenza
richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito
richiamato per affermare che la condanna alle spese costituisce conseguenza naturale della decisione sulle domande
richiamato nella regolazione delle spese in favore della parte che ha anticipato le spese processuali
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo
Cass. SU 24148/2013
richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove
Cass. 30729/2022
richiamata per il principio che la condanna alle spese segue la soccombenza anche in assenza di specifica domanda
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio: le censure che mirano a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili o comunque infondate.
- La prova testimoniale può essere ammessa anche in presenza di un titolo scritto quando non sia diretta a modificare il contenuto del contratto, ma a chiarire fatti storici relativi alla sua esecuzione o alle concrete modalità di attuazione del rapporto.
- In materia di servitù, le opere necessarie al concreto esercizio del diritto possono essere valutate alla luce dell'accordo tra i titolari dei fondi e delle caratteristiche morfologiche del luogo; il giudice di merito, se motiva adeguatamente, può accertare che l'assetto materiale realizzato sia compatibile con il titolo entro i limiti da esso fissati.
- La deduzione di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a pronunciare sulla condanna alle spese di lite, poiché tale statuizione consegue ex lege alla soccombenza e può essere adottata anche senza richiesta espressa della parte vittoriosa.
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