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Ordinanza

Ordinanza n. 16313/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento 1) del provvedimento prot. GSEWEB / P20260667779 del 5.08.2026 (comunicato a mezzo PEC in data 5.08.2026: cfr. all. 1) con il quale il Direttore della Direzione Fonti Rinnovabili del GSE ha comunicato il rigetto dell'istanza, presentata dalla ricorrente, di ammissione al contributo in conto capitale da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 “promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo” per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui di seguito; 2) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento alla “...comunicazione del Comitato indipendente per l'investimento, previsto ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.L. 19/2026, con la quale è stato approvato il suddetto esito dell'istruttoria...” del quale si riferisce nel provvedimento di cui al punto 1 che precede (ma i cui partiti contenuti non sono noti per non essere stato partecipato alla ricorrente); alla comunicazione del 3.0.3026 (all. sub 2) con la quale il GSE comunicava la “apertura interlocutorio” chiedendo documentazione integrativa e chiarimenti, come indicato nel portale telematico nonché al decreto GSE prot. GSE/P20260103022 - 28/08/2026 (all. sub 3) con il quale è stata approvata, nel periodo successo al detto provvedimento di rigetto, la graduatoria dei beneficiari del fondo in questione nella quale non figura la domanda della ricorrente; 3) in via subordinata delle “Regole operative per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione CACER M2C2 I.1.2 Promozione rinnovabili per la comunità energetiche e l'autoconsumo del PNRR” (all. sub 4) e del Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.02.24 (all. sub 5) con il quale dette Regole Operative sono state approvato, ove da interpretarsi come determinanti una violazione del divieto di artato frazionamento in caso di mera prossimità / vicinanza di impianti; E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto di Telux s.r.l. ad essere inserita nelle graduatorie dei beneficiari del fondo per cui è ricorso e di vedersi pertanto riconosciuto il richiesto finanziamento

Giustizia amministrativa202609384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto dell’istanza di ammissione al contributo in conto capitale PNRR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, unitamente agli atti presupposti e alla graduatoria dei beneficiari nella quale la domanda non è stata inserita

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il rigetto, comunicato il 5 agosto 2026, della domanda di contributo in conto capitale nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, per un impianto fotovoltaico. Ha contestato anche gli atti istruttori presupposti, inclusa la comunicazione del Comitato indipendente per l’investimento, non conosciuta nei suoi contenuti, la richiesta di documentazione integrativa e chiarimenti e la successiva graduatoria dei beneficiari, oltre alle Regole operative e al decreto ministeriale che le ha approvate, in via subordinata, nella parte in cui sarebbero interpretabili nel senso di vietare l’artato frazionamento anche in caso di mera prossimità o vicinanza di impianti. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria e al finanziamento. L’ordinanza non riporta l’articolazione completa dei motivi di legittimità, né decide il merito delle censure.

La decisione

Il TAR non ha deciso le censure di merito e ha fissato l’udienza pubblica del 19 gennaio 2027 per la loro trattazione. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato a un solo controinteressato e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo, individuabili nell’elenco impugnato, autorizzando la notificazione per pubblici proclami tramite il sito istituzionale del GSE. La pubblicazione deve comprendere il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati; il GSE deve mantenerla online fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, attestare la data di pubblicazione e predisporre un collegamento dalla home page. La ricorrente deve effettuare gli adempimenti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositarne prova nei successivi dieci giorni; l’omissione comporta l’improcedibilità del ricorso. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 7, d.l. 19/2026

    comunicazione del Comitato indipendente per l'investimento, previsto ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.L. 19/2026, con la quale è stato approvato il suddetto esito dell'istruttoria

    La disposizione è menzionata per individuare il Comitato che ha approvato l’esito istruttorio, ma l’ordinanza non ne interpreta né applica il contenuto.

  • artt. 35 e 49 c.p.a.

    le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (artt. 35 e 49 cod. proc. amm.), nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni dal primo adempimento

    L’omessa esecuzione nei termini perentori degli adempimenti disposti per integrare il contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio

    La notificazione per pubblici proclami è ammessa quando sussiste una difficoltà oggettiva di notificare individualmente a un numero elevato di destinatari, ma deve comunque assicurare l’identificazione dei controinteressati e l’effettività del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio

    L’integrazione del contraddittorio può essere effettuata con pubblici proclami in presenza di una somma difficoltà legata all’elevato numero dei controinteressati, purché la forma di notificazione mantenga la funzione di chiamata in giudizio, indicando i destinatari e dando conoscibilità agli atti.

Massime di principio

  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l’elevato numero dei controinteressati rende oggettivamente e particolarmente difficile, anche sotto il profilo economico, la notificazione ordinaria; la pubblicazione deve però indicare le generalità dei destinatari e gli elementi necessari a consentire l’effettiva chiamata in giudizio, senza ridursi a una mera forma di pubblicità.
  • Quando il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio entro termini perentori, il ricorrente deve eseguire gli adempimenti prescritti e depositarne tempestivamente la prova; l’inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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