Sentenza del 13/01/2016 n. 398 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un accertamento tributario relativo all'anno 1999 per IVA, IRPEG e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il versamento di 400 milioni di lire sul conto della società costituisse ricavi non contabilizzati e non un finanziamento del socio, mentre aveva escluso che ulteriori movimenti bancari, per oltre 800 milioni di lire, fossero sufficientemente provati come ricavi occultati. La società ha contestato la motivazione della sentenza e la violazione delle norme in materia di dichiarazione e rimborso IVA. L'Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale, ha contestato la ripartizione dell'onere della prova e la valutazione di scritture private non autenticate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Il ricorso della società era privo del quesito di fatto richiesto per le censure di motivazione e del quesito di diritto richiesto per le violazioni di legge. Anche il ricorso dell'Agenzia era inammissibile: il primo motivo conteneva un quesito di diritto inadeguato e il secondo mancava del quesito di fatto, oltre a formulare contestualmente censure incompatibili di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La decisione della Commissione tributaria regionale è quindi rimasta ferma. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le violazioni di legge e un quesito di fatto o momento di sintesi per i vizi di motivazione.
Il ricorso per cassazione doveva formulare in modo autonomo, chiaro e autosufficiente la regola di diritto contestata oppure il fatto controverso e decisivo. La Corte non poteva ricavare autonomamente tali quesiti dal corpo dei motivi.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure per violazione o falsa applicazione di legge e quelle relative a vizi della motivazione dovevano rispettare i distinti requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
La contestazione della motivazione della sentenza non era sufficiente in assenza di una specifica e autonoma sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'inidoneità della motivazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39
Le norme disciplinano i poteri di indagine bancaria dell'Amministrazione finanziaria e le modalità di rettifica del reddito; tuttavia, il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto non rispettava i requisiti formali richiesti.
Art. 2697 c.c.
La questione sull'onere della prova era stata prospettata dall'Agenzia, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del quesito formulato.
L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5
La disposizione è stata richiamata per individuare l'applicabilità temporale del regime dell'art. 366-bis c.p.c. alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel regime processuale in cui era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo di ricorso per cassazione doveva contenere un quesito autonomo e specifico: un quesito di diritto per le violazioni normative e un momento di sintesi per i vizi di motivazione.
- La Corte di cassazione non supplisce alla mancata formulazione del quesito ricostruendolo dal testo del motivo; l'assenza o l'inadeguatezza del quesito comporta l'inammissibilità senza esame del merito.
- Le censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non possono essere accumulate in modo generico e incompatibile: occorre indicare precisamente il fatto decisivo non esaminato o le specifiche carenze logiche della motivazione.
- Quando entrambe le parti propongono ricorsi formalmente inammissibili, la decisione di merito può rimanere ferma e le spese possono essere compensate per reciproca soccombenza.
- In materia di accertamenti bancari, la corretta distribuzione dell'onere della prova deve essere contestata mediante un quesito di diritto completo, riferito ai fatti accertati, alla regola applicata dal giudice e alla diversa regola che si assume corretta.
Testo integrale
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