Sentenza del 17/03/2015 n. 568 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - cessione di beni - obblighi dell'imprenditore - verifica della sussistenza dei beni e della loro origine - sussiste - mancato adempimento - frode IVA - consapevolezza - è presunta.IVA - inesistenza soggettiva - presunzione di consapevolezza - sussiste - onere della prova - dimostrazione di partecipazione incolpevole - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detrazione dell'IVA relativa a beni acquistati da un imprenditore e successivamente concessi in locazione finanziaria a un cliente. L'Amministrazione aveva contestato l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, poiché i beni non risultavano esistenti oppure il soggetto cedente non era il reale interlocutore commerciale. La società di leasing sosteneva di essere inconsapevole della frode. Tuttavia, in quanto acquirente professionale, avrebbe dovuto verificare l'origine, la natura, la qualità, l'effettiva esistenza e la corrispondenza dei beni rispetto a quelli indicati nelle fatture, anche mediante il controllo dei numeri di matricola dei beni mobili registrati.
La decisione
La contestazione è stata accolta nei confronti della società di leasing. Il mancato svolgimento delle verifiche sull'esistenza e sull'identificazione dei beni ha impedito alla contribuente di dimostrare la propria partecipazione incolpevole e la propria estraneità alla frode IVA. La consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità, dell'operazione fraudolenta è stata ritenuta presunta sulla base degli elementi oggettivi disponibili, mentre spettava alla contribuente fornire la prova contraria della propria buona fede.
Norme richiamate
Art. 54 del d.P.R. 633/1972
Disciplina i poteri di rettifica e accertamento dell'IVA. La norma consente all'Amministrazione finanziaria di contestare la detrazione quando emergono elementi indicativi dell'inesistenza delle operazioni fatturate.
Art. 2729 del codice civile
Consente di fondare la prova presuntiva su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso esaminato, la mancata verifica dell'esistenza e dell'identificazione dei beni ha contribuito a presumere la consapevolezza, o conoscibilità, della frode.
Art. 2697 del codice civile
Stabilisce la ripartizione dell'onere della prova. Una volta individuati gli elementi indicativi dell'inesistenza soggettiva o oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare di aver partecipato all'operazione in modo incolpevole e di avere adottato la necessaria diligenza.
Massime di principio
- L'acquirente che opera professionalmente non può limitarsi a possedere una fattura formalmente regolare, ma deve verificare concretamente l'esistenza, l'origine, la natura e la corrispondenza dei beni acquistati.
- Per i beni mobili registrati o comunque univocamente identificabili, è opportuno controllare numeri di matricola, registri, documenti di proprietà, consegna e disponibilità effettiva dei beni.
- Quando l'operazione presenta elementi di inesistenza soggettiva o oggettiva, la buona fede del contribuente non si presume automaticamente: egli deve dimostrare di avere adottato procedure ragionevoli di verifica.
- La mancata effettuazione di controlli essenziali può essere utilizzata come elemento presuntivo della consapevolezza, o almeno della conoscibilità, della frode IVA.
- La diligenza richiesta è proporzionata alla professionalità dell'acquirente, al valore e alla tipologia dei beni e alle circostanze dell'operazione; maggiore è la specificità o rilevanza economica dei beni, più approfonditi devono essere i controlli.
- Per tutelare la detrazione IVA, è consigliabile conservare una documentazione completa delle verifiche effettuate, delle consegne, dei pagamenti, dell'identità dei soggetti coinvolti e dell'effettiva disponibilità dei beni.
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