Cassazione Civile, Ordinanza n. 18344/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano conseguito la laurea in medicina e si erano iscritti a scuole di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione. Sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi e che l'Italia avesse dato attuazione tardiva e parziale a tali obblighi soltanto con la legge n. 257 del 1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo prescritto il diritto. In cassazione il primo gruppo ha denunciato, in sostanza, l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione; il secondo gruppo ha censurato la decorrenza dal 27 ottobre 1999 e ha sostenuto che la prescrizione non potesse iniziare prima dell'integrale recepimento della direttiva. Sono stati inoltre dedotti: violazione dell'art. 101, comma 2, Cost.; erroneo rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; mancata compensazione delle spese; erronea declaratoria di assorbimento delle questioni su legittimazione passiva, intervento e arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione, riuniti i due ricorsi, li ha entrambi dichiarati inammissibili. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione mediche si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto una borsa di studio solo a chi fosse già titolare di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Ha quindi ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi sulla prescrizione, sul rinvio pregiudiziale e sulle spese. Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, ha osservato che tale azione è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione. Ha inoltre condannato i ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con ulteriore condanna al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione
consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza
la Corte rinvia alle motivazioni già espresse in precedenti identici
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è facoltativo per il giudice di merito e va disposto solo se rilevante
l'azione di arricchimento senza causa è preclusa se la domanda principale è rigettata per prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità del titolo
può essere applicata in caso di lite temeraria proposta con colpa grave o mala fede
il danno da lite temeraria è liquidabile equitativamente
art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14
regola i criteri di aumento dei compensi professionali in presenza di più soccombenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
ha riconosciuto la borsa di studio solo a favore di chi fosse beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha dato attuazione alla disciplina comunitaria sulle scuole di specializzazione mediche
direttiva 75/362/CEE
ha disciplinato il riconoscimento dei diplomi medici e il quadro del diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
direttiva 75/363/CEE
ha fissato i requisiti minimi della formazione specializzata del medico
direttiva 82/76/CEE
ha introdotto il principio dell'adeguata remunerazione della formazione specialistica e fissato il termine di recepimento al 31 dicembre 1982
Costituzione, art. 101, comma 2
il richiamo è stato ritenuto non decisivo, perché il motivo in realtà investiva la prescrizione
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie si prescrive nel termine ordinario decennale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato in questo caso nell'entrata in vigore della normativa interna che ha comunque preso atto del pregresso assetto e della situazione giuridica.
- La decorrenza della prescrizione non è impedita dal fatto che la direttiva non sia stata integralmente recepita, se il diritto sostanziale invocato era già chiaro e conoscibile e l'inadempimento dello Stato era oggettivamente certo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione non è rilevante o quando il principio di diritto da applicare è già stato chiarito in modo consolidato.
- L'azione generale di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per aggirare la prescrizione dell'azione principale di risarcimento del danno.
- La proposizione di ricorsi manifestamente contrari a un orientamento consolidato può integrare lite temeraria e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →