Cassazione Penale, Sentenza n. 25938/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza del Giudice di Pace di Milano per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che il giudice non aveva valutato la sussistenza di un "giustificato motivo" per il suo trattenimento in Italia il 12/07/2018, motivo invece riconosciuto per una violazione successiva (01/11/2019). L'argomentazione era che anche per la prima data egli era sottoposto a procedimento penale (indagine per reato commesso il 07/12/2017) e quindi la presenza in Italia sarebbe stata giustificata per esercitare la difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di Pace per la violazione del divieto di soggiorno (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/1998) commessa il 12/07/2018, motivando che la mera pendenza di indagini penali non costituisce di per sé un giustificato motivo per trattenersi in Italia oltre l'ordine di allontanamento. La Corte ha osservato che l'art. 17 d.lgs. n.286/1998 consente il rientro o la presenza limitata per lo svolgimento delle udienze o atti specifici necessari alla difesa, ma non legittima una permanenza indefinita in ragione di semplici indagini. Poiché il ricorrente non ha provato che per il procedimento derivante dal fatto del 07/12/2017 vi fossero udienze o impossibilità di comunicare con il difensore dall'estero, la condanna è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n.286/1998, art. 14, comma 5-ter
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/1998
Norma che configura reato la permanenza sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore. La Corte ha applicato la norma per confermare la sanzione nei confronti dell'imputato per la violazione accertata.
art. 17 d.lgs. n.286/1998
Prevede la facoltà di autorizzare lo straniero sottoposto a procedimento penale a rientrare in Italia o a permanervi per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa (partecipazione a udienze o atti per i quali è necessaria la presenza). La Corte ha interpretato questa norma nel senso che essa non giustifica una permanenza indeterminata o preliminare basata solo su indagini, ma limita la presenza ai bisogni concreti e temporanei della difesa.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che individua il vizio di motivazione come motivo di ricorso in cassazione. Il ricorrente l'aveva invocata per lamentare contraddittorietà nella valutazione del giustificato motivo; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente e non contraddittoria.
Richiamata come titolo del reato per cui il ricorrente era stato indagato/condannato. La Corte ha valutato che la mera indagine relativa a tale reato non dimostrava la necessità della presenza fisica del ricorrente in Italia nella data contestata.
Massime di principio
- La mera pendenza di indagini penali non costituisce di per sé un giustificato motivo per rimanere in Italia in violazione di un ordine di allontanamento: occorre dimostrare esigenze concrete e temporanee di presenza (udienze o atti per i quali la presenza è necessaria).
- L'art. 17 d.lgs. n.286/1998 autorizza la presenza o il rientro limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esercizio della difesa; la difesa organizzativa o il semplice conferimento a un avvocato possono essere svolti anche a distanza e non giustificano la permanenza indefinita.
- Il soggetto che invoca il giustificato motivo ha l'onere di allegare e, se possibile, provare circostanze concrete che rendano impossibile o irrealizzabile la difesa dall'estero (ad esempio l'esistenza di udienze fissate, impossibilità di comunicare col difensore dall'estero, pericolosità del rientro, ecc.).
- Il giudice può valutare distintamente violazioni commesse in date diverse sulla base delle circostanze specifiche di ciascun episodio; decisioni diverse sono legittime se motivate dalla diversa situazione fattuale.
- Per evitare abusi, non deve essere consentito che la semplice apertura di indagini diventi uno strumento per eludere le norme sull'immigrazione: la giurisprudenza richiede concretezza e proporzionalità nella valutazione del "giustificato motivo".
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