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Sentenza

Sentenza del 18/06/2020 n. 11827 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’intimazione di pagamento fondata su una cartella notificata il 19 luglio 2001. La CTR della Puglia, con sentenza n. 1895/22/15, depositata il 14 settembre 2015, aveva accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione della CTP, ritenendo invalida la notifica della cartella: era stata eseguita presso un indirizzo diverso da quello risultante dai registri anagrafici e il messo aveva depositato l’atto in Comune senza indicare le ricerche compiute per accertare l’irreperibilità assoluta. La società ha formulato due motivi: ha invocato la litispendenza e il ne bis in idem, sostenendo che la regolarità della notifica fosse già stata decisa in un altro giudizio relativo alla stessa cartella; inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, affermando che il contribuente aveva una residenza anagrafica fittizia e che fosse quindi legittimo il rito degli irreperibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e confermato l’esito favorevole al contribuente. Il primo motivo è infondato: non ricorre litispendenza, perché l’altro giudizio aveva ad oggetto un’iscrizione ipotecaria, provvedimento diverso e autonomo rispetto all’intimazione di pagamento impugnata in questa causa. Il secondo motivo è infondato: l’errore attribuito alla CTR non costituisce una falsa percezione della realtà deducibile come revocazione, ma attiene all’esame delle prove; in ogni caso, la relata attestava soltanto il ricorso al rito degli irreperibili e il deposito in Comune, senza documentare le ricerche necessarie a dimostrare l’irreperibilità assoluta. La mera assenza del destinatario, anche dopo precedenti tentativi, non basta a superare i dati anagrafici. La ricorrente è stata condannata a rifondere al contribuente le spese, liquidate in euro 1.900,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 39 c.p.c.

    La litispendenza presuppone la identita' sia dei soggetti che dell'oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, cio' che nella specie di causa non si e' realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce e conclusosi con la sentenza n. 1899/22/15 della CTR della Puglia.

    La litispendenza richiede identità sia delle parti sia dell’oggetto delle cause contemporaneamente pendenti. Non sussiste quando i giudizi riguardano provvedimenti distinti e autonomi, anche se collegati alla medesima cartella.

  • Art. 140 c.p.c.

    In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018).

    In caso di irreperibilità relativa, quando il destinatario è temporaneamente assente o non è possibile consegnare l’atto a una persona legittimata, occorrono il deposito in Comune, l’affissione dell’avviso alla porta e l’invio della raccomandata informativa. La notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata o, comunque, dopo dieci giorni dalla sua spedizione.

  • Art. 143 c.p.c.

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte decide la questione distinguendo tra irreperibilità relativa e assoluta e applicando le regole dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi, nella circostanza, non e' stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato articolo 60, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche' sconosciuto all'indirizzo indicato.

    La disciplina distingue l’irreperibilità relativa da quella assoluta. Se residenza e indirizzo sono noti ma il destinatario non viene trovato, si applica l’art. 140 c.p.c.; il rito previsto dall’art. 60, lett. e), è utilizzabile quando il contribuente risulta sconosciuto all’indirizzo e l’irreperibilità assoluta sia stata accertata.

  • Art. 395 c.p.c.

    L'errore di cui trattasi, pero', si risolve non in una falsa percezione della realta', ipotesi altrimenti prevista dall'articolo 395 c.p.c. come motivo di revocazione, ma piuttosto in un difettoso esame, da parte del giudice di merito, di specifici elementi probatori idonei a fornire la rappresentazione di un fatto decisivo e controverso, oggetto appunto di accertamento giudiziale.

    La falsa percezione della realtà può integrare un motivo di revocazione; il difettoso esame di elementi probatori da parte del giudice di merito è invece una questione distinta e non rientra, per ciò solo, in tale ipotesi.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata dalla ricorrente per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha esaminato le censure proposte sotto tale profilo e le ha rigettate.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Per distinguere l’irreperibilità relativa da quella assoluta conta la situazione accertata nel luogo del domicilio fiscale: se indirizzo e residenza sono noti e il destinatario è soltanto assente, si applica il procedimento dell’art. 140 c.p.c.; il rito semplificato previsto per l’irreperibilità assoluta richiede invece che il destinatario risulti sconosciuto all’indirizzo.
  • La sola attestazione di irreperibilità e il deposito dell’atto in Comune non dimostrano l’irreperibilità assoluta. Il messo deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare che il contribuente non abbia semplicemente cambiato indirizzo al suo interno; dalla relata deve emergere chiaramente che tali ricerche sono state compiute e che sono riferibili alla notifica in questione.
  • In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede tutte le formalità dell’art. 140 c.p.c., inclusa la raccomandata informativa; la sua regolarità richiede anche la prova della spedizione e dell’esito della raccomandata secondo le regole applicabili.
  • L’eventuale comportamento del destinatario o le sue assenze in precedenti tentativi non sostituiscono l’accertamento e la documentazione delle condizioni che consentono di ricorrere al rito dell’irreperibilità assoluta.
  • La contestazione della notifica di una cartella in giudizi diversi non determina automaticamente litispendenza o violazione del ne bis in idem: occorre verificare l’identità di parti e oggetto. L’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria e quella di un’intimazione di pagamento sono controversie distinte se riguardano provvedimenti diversi e autonomi.

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