Risoluzione n. 25 del 4/03/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo da usare nel modello F24 per versare sanzioni e interessi, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, su importi rateizzati derivanti da definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione. Indica inoltre come compilare i campi del modello e distingue i codici per tributi erariali, addizionale comunale e regionale IRPEF e IRAP.
Istituzione dei codici tributo F24 per sanzioni e interessi su somme rateizzate
Istituzione dei codici tributo per sanzioni e interessi su importi rateizzati
La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24, della sanzione e degli interessi previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con riferimento a importi rateizzati derivanti da definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione. L’intervento serve a consentire il pagamento degli importi dovuti in caso di decadenza dalla rateazione.
Presupposto normativo e decadenza dalla rateazione
Il documento richiama le disposizioni che regolano la rateazione delle somme dovute in relazione agli atti di accertamento:
- articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tali norme prevedono la decadenza dal beneficio della rateazione “in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva”.
Per il reclamo e la mediazione, l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 richiama, al comma 8, l’applicazione dell’articolo 48 in quanto compatibile. La circolare 19 marzo 2012, n. 9/E, viene richiamata per chiarire che, anche in caso di mancato pagamento di una sola delle rate successive alla prima nell’ambito dell’accordo di mediazione, si applica quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 48.
Finalità della risoluzione
La risoluzione istituisce specifici codici tributo per consentire il versamento, con F24, di:
- sanzioni;
- interessi.
Il versamento riguarda somme rateizzate a seguito di:
- definizione dell’accertamento;
- accertamento con adesione;
- conciliazione giudiziale;
- mediazione.
I codici devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”.
Codici tributo istituiti per la sanzione
Per la componente sanzionatoria, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 9946: ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali, a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione - SANZIONE;
- 9947: ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale all’IRPEF, a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione - SANZIONE;
- 9948: ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale all’IRPEF, a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione - SANZIONE;
- 9949: ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP, a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione - SANZIONE.
Codici tributo istituiti per gli interessi
Per la componente interessi, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1984: ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali, a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione - INTERESSI;
- 1985: ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale all’IRPEF, a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione - INTERESSI;
- 1986: ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale all’IRPEF, a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione - INTERESSI;
- 1987: ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP, a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione - INTERESSI.
Modalità di compilazione del modello F24
Il documento precisa che i campi del modello F24 devono essere compilati secondo le informazioni presenti negli atti emessi dall’Ufficio. In particolare:
- codice ufficio: valorizzato con le informazioni riportate negli atti;
- codice atto: valorizzato con le informazioni riportate negli atti;
- codice tributo: indicato con i codici istituiti dalla risoluzione;
- anno di riferimento: valorizzato con le informazioni riportate negli atti;
- rateazione/regione/prov./mese rif.: per i codici relativi ai tributi erariali è indicato “NON COMPILARE”; per addizionale comunale all’IRPEF deve essere indicato il codice ente locale; per addizionale regionale all’IRPEF e IRAP deve essere indicato il codice regione.
Distinzione tra tributi erariali e tributi territoriali
La risoluzione distingue chiaramente tra:
- tributi erariali, per i quali i codici 9946 e 1984 non richiedono compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”;
- addizionale comunale all’IRPEF, per cui è necessario indicare il codice dell’ente locale nelle tabelle T1;
- addizionale regionale all’IRPEF e IRAP, per cui è necessario indicare il codice della regione nelle tabelle T0 delle Regioni e Province autonome.
Elemento finale del documento
Il documento si chiude con l’indicazione che i campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” sono valorizzati con le informazioni contenute negli atti emessi dall’Ufficio, e reca la sottoscrizione del Direttore Centrale.
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