Risposta n. 702 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante propone di assoggettare il riscatto parziale LPP all'imposta sostitutiva del 5% autoliquidandola nella dichiarazione (quadro RM sezione V, causale "I") e versando con il codice tributo "1242", poiché non ha potuto incaricare la banca di operare la ritenuta essendo l'accredito avvenuto sul conto dell'impresa
Trattamento fiscale della prestazione LPP (previdenza professionale svizzera) anticipata per ristrutturazione e accreditata sul conto corrente italiano dell'impresa esecutrice
Il quesito
Se, essendo residente in Italia e avendo l'ente svizzero accreditato il capitale LPP direttamente sul conto italiano dell'impresa esecutrice (che quindi non ha applicato la ritenuta del 5%), il contribuente possa autoliquidare l'imposta sostitutiva del 5% in sede di dichiarazione dei redditi
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che le prestazioni LPP sono imponibili esclusivamente in Italia e che la ritenuta del 5% si applica quando interviene un intermediario residente che canalizza il pagamento. Se, pur essendo il flusso tracciato tramite un intermediario residente, la ritenuta non è stata operata perché l'accredito è avvenuto sul conto dell'impresa esecutrice (senza incarico per la ritenuta), il contribuente può autoliquidare l'imposta sostitutiva al 5% in dichiarazione indicando la prestazione nel quadro RM (sez. V) con causale "I" e codice Stato "071" (Svizzera) e versando con il codice tributo "1242"; la base imponibile è il valore lordo alla data di corresponsione. Il parere è reso sulla base dei documenti forniti, presunti veritieri.
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