Risposta n. 700 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che i compensi ai modelli e ai testimonials per le sessioni svolte in Italia e per i correlati diritti d'immagine costituiscano redditi di lavoro autonomo rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 23 Tuir e che, non essendo l'Istante stabile organizzazione in Italia, non sia tenuta ad operare come sostituto d'imposta.
Regime fiscale dei compensi corrisposti da società non residente a modelli e testimonials non residenti per sessioni di photo shooting in Italia e per i relativi diritti di utilizzazione dell'immagine (art. 23, 53, 54 Tuir)
Il quesito
1) Se i compensi corrisposti ai modelli non residenti per sessioni di photo shooting in Italia e per i diritti di immagine siano redditi di lavoro autonomo e territorialmente rilevanti in Italia; 2) se lo stesso valga per i testimonials non residenti (attori, cantanti, influencer); 3) se la società non residente sia tenuta a operare come sostituto d'imposta in assenza di stabile organizzazione in Italia.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che i compensi ai modelli e ai testimonials (inclusi i diritti di utilizzazione dell'immagine) sono qualificabili come redditi di lavoro autonomo (art. 53 e art. 54, comma 1‑quater) e, se le prestazioni sono svolte in Italia, sono territorialmente rilevanti ai sensi dell'art. 23, lett. d). Inoltre precisa che, posto che il soggetto non residente non abbia una stabile organizzazione in Italia, non è obbligato a svolgere il ruolo di sostituto d'imposta; la risposta è resa assumendo la non residenza dei percipienti e l'assenza di stabile organizzazione.
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