Cassazione Civile, Ordinanza n. 05839/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento riguarda la proroga del trattenimento di uno straniero destinatario di un decreto di espulsione non impugnato. Il giudice di pace aveva prima convalidato il trattenimento e poi ne aveva disposto la proroga di trenta giorni, sulla base della riferita difficoltà di identificazione del trattenuto e di acquisizione del documento di viaggio necessario al rimpatrio, difficoltà asseritamente connesse a richieste inviate al consolato competente. Il ricorrente ha impugnato il decreto di proroga lamentando violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE, nonché motivazione solo apparente o illogica. Ha sostenuto che il giudice si sarebbe limitato a richiamare la richiesta dell'amministrazione senza verificare la non imputabilità del ritardo alla stessa e senza indicare elementi concreti sopravvenuti idonei a rendere probabile l'identificazione; ha inoltre dedotto che la questura sarebbe rimasta inattiva per circa quaranta giorni tra una prima richiesta al consolato e quella successiva, e che quindi la proroga non avrebbe potuto essere giustificata da ritardi non imputabili all'amministrazione. Ha anche affermato di avere collaborato producendo il proprio certificato di nascita.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che la motivazione del decreto di proroga del trattenimento era sufficiente e non meramente apparente. Ha richiamato il principio per cui, in tema di proroga del trattenimento dello straniero, il provvedimento giudiziale non è carente di motivazione quando individua la situazione transitoria ostativa al rimpatrio mediante rinvio per relationem all'istanza di proroga della Questura, atto conoscibile dalla parte. Ha inoltre ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente considerato l'attività svolta dall'amministrazione, inclusi i solleciti al consolato per l'acquisizione della documentazione identificativa, e che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. In applicazione di tali rilievi, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha escluso la liquidazione delle spese per mancata rituale difesa dell'amministrazione e ha precisato che, trattandosi di procedimento esente, non era dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
La proroga del trattenimento presuppone la sussistenza di ragioni concrete che rendano probabile l'identificazione o comunque giustifichino la protrazione della misura; la censura in cassazione non può tradursi in una mera richiesta di riesame del fatto.
La censura richiamata dal ricorrente è stata ritenuta assorbita o comunque non decisiva, poiché la motivazione del giudice di pace è stata considerata sufficiente.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione del parametro costituzionale, ritenendo la motivazione adeguata al minimo costituzionale.
art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE
La proroga del trattenimento è legittima quando lo Stato membro abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per l'allontanamento e l'operazione rischi di durare più a lungo per mancata cooperazione dell'interessato o ritardi nell'ottenimento dei documenti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrato l'onere dell'amministrazione di dimostrare tali sforzi.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Cass. 29758/2020
Il provvedimento di convalida/proroga non è carente di motivazione se richiama per relationem l'istanza della Questura, atto propulsivo del procedimento e agevolmente conoscibile dalla parte.
Cass. S.U. 8013/2014
La motivazione sintetica è sufficiente quando raggiunge il minimo costituzionale.
art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
Il procedimento è esente da tasse o imposte.
Richiamato in via sostitutiva dall'art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011 quanto all'esenzione fiscale del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la proroga del trattenimento dello straniero, la motivazione del provvedimento è sufficiente quando il giudice individua, anche per relationem all'istanza dell'autorità di polizia, la specifica situazione transitoria che ostacola il rimpatrio e rende necessaria la proroga.
- La motivazione del decreto non è apparente se consente di comprendere le ragioni della decisione e supera il minimo costituzionale; non occorre una disamina analitica di ogni dato istruttorio quando il nucleo giustificativo sia chiaro.
- La proroga del trattenimento può essere giustificata se l'amministrazione dimostra di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per organizzare l'allontanamento e l'ostacolo dipenda da difficoltà di identificazione o dal ritardo nell'ottenimento dei documenti di viaggio.
- In cassazione non è ammissibile la censura che, sotto l'apparente denuncia di vizio di motivazione o violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La collaborazione dell'interessato deve risultare in modo specifico e tempestivo; la mera allegazione di elementi documentali successivi non è di per sé idonea a smentire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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