Cassazione Civile, Ordinanza n. 15032/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intercorso per molti anni tra una società e un istituto di credito, nel quale la correntista lamentava l'applicazione indebita di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, valute e spese non dovute. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito, ritenendo prescritti soltanto i versamenti anteriori al decennio precedente la citazione. In appello, invece, la banca ha ottenuto il rigetto della domanda, mentre la società ha insistito sull'esistenza di un giudicato esterno formato da una precedente sentenza dello stesso tribunale resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sul medesimo rapporto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 12 disp. prel. e 2937 c.c., sostenendo che il giudicato esterno della sentenza del 2011 dovesse coprire anche le questioni relative a CMS, interessi ultralegali, valute e spese, poiché si trattava dello stesso rapporto già definito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la procura rilasciata alla banca nel giudizio di merito fosse stata ritenuta valida senza che fosse stata fornita adeguata prova della legittimazione del soggetto che l'aveva sottoscritta. La banca si è difesa con controricorso quale cessionaria del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente sentenza del 2011, pur riguardando lo stesso rapporto di conto corrente e le stesse parti, aveva espressamente escluso di dover accertare la quantificazione del dare/avere, in assenza di una domanda di ripetizione di indebito in quel giudizio; di conseguenza, non poteva dirsi formato un giudicato sulle questioni relative a CMS, interessi, valute e spese, che non erano state oggetto di accertamento. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la doglianza non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, la censura sulla prova della rappresentanza processuale della banca non integra una violazione dell'art. 2697 c.c. se in realtà si contesta la valutazione delle prove, censurabile semmai nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., profilo neppure dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del giudicato sostanziale, ma ritenuto non operante sulle questioni non accertate nella precedente sentenza
richiamato in tema di giudicato interno/esterno, ma escluso che la precedente decisione coprisse il quantum della pretesa restitutoria
invocato dalla ricorrente nell'interpretazione del perimetro del giudicato
richiamato nel motivo sul giudicato, senza rilievo decisivo nella decisione
la Corte ribadisce che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per il motivo di violazione di legge sul giudicato e sulla prova
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicata come il solo possibile veicolo per censurare l'erroneo apprezzamento delle prove, ma non dedotta nel caso concreto
richiamato per affermare l'inammissibilità della censura alla luce della giurisprudenza consolidata
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato esterno su un rapporto contrattuale non si estende automaticamente a tutte le voci economiche del rapporto se la precedente sentenza ha definito solo l'an della pretesa o un profilo parziale, senza accertare il quantum e senza conoscere della domanda restitutoria.
- Per configurare il giudicato su una specifica posta debitoria o creditoria occorre che quella posta sia stata effettivamente oggetto di accertamento nel precedente giudizio; la semplice identità del rapporto o delle parti non basta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito la regola di riparto dell'onere della prova; non quando si censuri, in realtà, la valutazione del materiale istruttorio o la maggiore o minore persuasività della prova acquisita.
- Una censura che non investa la ratio decidendi della decisione impugnata è inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- Nel giudizio di cassazione, l'erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie non si denuncia come violazione dell'art. 2697 c.c., ma, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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