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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15032/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intercorso per molti anni tra una società e un istituto di credito, nel quale la correntista lamentava l'applicazione indebita di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, valute e spese non dovute. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito, ritenendo prescritti soltanto i versamenti anteriori al decennio precedente la citazione. In appello, invece, la banca ha ottenuto il rigetto della domanda, mentre la società ha insistito sull'esistenza di un giudicato esterno formato da una precedente sentenza dello stesso tribunale resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sul medesimo rapporto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 12 disp. prel. e 2937 c.c., sostenendo che il giudicato esterno della sentenza del 2011 dovesse coprire anche le questioni relative a CMS, interessi ultralegali, valute e spese, poiché si trattava dello stesso rapporto già definito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la procura rilasciata alla banca nel giudizio di merito fosse stata ritenuta valida senza che fosse stata fornita adeguata prova della legittimazione del soggetto che l'aveva sottoscritta. La banca si è difesa con controricorso quale cessionaria del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente sentenza del 2011, pur riguardando lo stesso rapporto di conto corrente e le stesse parti, aveva espressamente escluso di dover accertare la quantificazione del dare/avere, in assenza di una domanda di ripetizione di indebito in quel giudizio; di conseguenza, non poteva dirsi formato un giudicato sulle questioni relative a CMS, interessi, valute e spese, che non erano state oggetto di accertamento. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la doglianza non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, la censura sulla prova della rappresentanza processuale della banca non integra una violazione dell'art. 2697 c.c. se in realtà si contesta la valutazione delle prove, censurabile semmai nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., profilo neppure dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come base del giudicato sostanziale, ma ritenuto non operante sulle questioni non accertate nella precedente sentenza

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato interno/esterno, ma escluso che la precedente decisione coprisse il quantum della pretesa restitutoria

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dalla ricorrente nell'interpretazione del perimetro del giudicato

  • art. 2937 c.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per il motivo di violazione di legge sul giudicato e sulla prova

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicata come il solo possibile veicolo per censurare l'erroneo apprezzamento delle prove, ma non dedotta nel caso concreto

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità della censura alla luce della giurisprudenza consolidata

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato esterno su un rapporto contrattuale non si estende automaticamente a tutte le voci economiche del rapporto se la precedente sentenza ha definito solo l'an della pretesa o un profilo parziale, senza accertare il quantum e senza conoscere della domanda restitutoria.
  • Per configurare il giudicato su una specifica posta debitoria o creditoria occorre che quella posta sia stata effettivamente oggetto di accertamento nel precedente giudizio; la semplice identità del rapporto o delle parti non basta.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito la regola di riparto dell'onere della prova; non quando si censuri, in realtà, la valutazione del materiale istruttorio o la maggiore o minore persuasività della prova acquisita.
  • Una censura che non investa la ratio decidendi della decisione impugnata è inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di cassazione, l'erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie non si denuncia come violazione dell'art. 2697 c.c., ma, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoContenzioso tributarioConto correnteRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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