Sentenza del 30/03/2016 n. 6087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società S. s.r.l., ai fini IVA per l'anno 2000, l'utilizzo di fatture relative a prestazioni pubblicitarie ritenute oggettivamente inesistenti, emesse dalla società F.S. s.r.l. La contribuente ha dedotto, tra l'altro, la violazione degli obblighi di motivazione dell'avviso di accertamento, del diritto di difesa e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello, che aveva fondato la pretesa fiscale principalmente sulla definitività degli accertamenti notificati alla società terza F.S. s.r.l.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso: il primo per difetto di autosufficienza, poiché non era stato riportato il contenuto della segnalazione della Guardia di Finanza allegata all'avviso, e il secondo perché la censura formalmente proposta come violazione di legge riguardava in realtà la motivazione. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo palesemente insufficiente la motivazione della C.T.R., basata soltanto sulla mancata impugnazione degli accertamenti emessi nei confronti della società F.S. s.r.l., senza valutare adeguatamente le prove contrarie prodotte da S. s.r.l. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Toscana, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La questione riguardava l'eventuale effetto preclusivo del condono tombale sugli accertamenti tributari. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha deciso definitivamente tale profilo, poiché ha cassato la sentenza per insufficienza della motivazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
Impone specifici obblighi di motivazione degli atti tributari e, in caso di motivazione per relationem, richiede che gli atti richiamati siano conoscibili dal contribuente. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina i requisiti dell'avviso di accertamento, compresa la motivazione. La Corte non ha esaminato nel merito la censura per ragioni processuali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
È stato invocato in relazione all'impugnazione degli atti tributari e alla tutela processuale del contribuente, ma il relativo motivo è stato ritenuto inammissibile.
Costituzione, artt. 24 e 111
Sono stati richiamati a tutela del diritto di difesa e del giusto processo. La Corte non ha accolto autonomamente tali censure, poiché il motivo è stato riqualificato come critica alla motivazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure riguardavano, rispettivamente, violazioni di legge e insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e fondato il terzo.
Principi in materia di detrazione IVA per operazioni inesistenti
L'Ufficio deve dimostrare, anche mediante presunzioni, che l'operazione fatturata non è stata realmente effettuata. Il contribuente deve poi provare la legittimità della detrazione e la propria mancata consapevolezza di partecipare a una frode. La mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente.
Massime di principio
- La definitività dell'accertamento emesso nei confronti del fornitore o di un soggetto terzo non prova automaticamente, nei confronti del cliente, l'inesistenza delle operazioni o la sua partecipazione alla frode.
- Il giudice tributario deve valutare concretamente e complessivamente gli indizi dell'Amministrazione, verificandone gravità, precisione e concordanza, nonché esaminare le prove contrarie offerte dal contribuente.
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire una base probatoria, anche presuntiva, sull'inesistenza dell'operazione; solo dopo il contribuente deve dimostrare la legittimità della detrazione e la propria buona fede.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è di per sé decisiva, perché tali elementi possono essere astrattamente falsificati o predisposti per dissimulare una frode.
- Una sentenza tributaria è insufficiente quando si limita a richiamare l'esito di accertamenti riferiti a un'altra società senza confrontarsi con le specifiche allegazioni e documenti prodotti dal contribuente.
- Le censure relative alla motivazione per relationem devono essere formulate riportando nel ricorso il contenuto essenziale degli atti richiamati, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
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