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Legge

L.R. Calabria 50/2013

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma

Normativa regionaleL.R. Calabria 50/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone una variazione compensativa del bilancio 2013 della Regione, incrementando due capitoli di spesa per interventi sociali e finanziando le maggiori uscite con riduzioni su altri capitoli. Modifica inoltre un riferimento della legge regionale n. 19/2013 e autorizza la Giunta agli adeguamenti tecnici di bilancio. L’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione.

Variazione compensativa al bilancio regionale 2013

Variazione compensativa del bilancio regionale 2013

La legge regionale disciplina una variazione al bilancio di previsione 2013 della Regione, con effetti limitati all’esercizio finanziario 2013. L’intervento consiste in una riallocazione di risorse tra capitoli di spesa già autorizzati, senza introdurre una disciplina generale o stabile.

Incremento di stanziamenti per interventi specifici

La norma aumenta, in termini di competenza e cassa, due capitoli del bilancio 2013 destinati a interventi settoriali:

  • il capitolo 43020107, relativo agli interventi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, è incrementato di 1.600.000 euro;
  • il capitolo 43020209, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, è incrementato di 5.600.000 euro.

Si tratta di risorse destinate a finalità già previste da leggi regionali precedenti, rese disponibili tramite la rimodulazione del bilancio 2013.

Copertura finanziaria

La copertura delle maggiori spese è assicurata mediante riduzioni di stanziamento su altri capitoli del medesimo bilancio 2013:

  • 5.500.000 euro sono prelevati dal capitolo 62010529, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 19;
  • 1.700.000 euro sono prelevati dal capitolo 4331103, relativo agli interventi disposti con la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

La legge realizza quindi una compensazione interna agli stanziamenti già iscritti nel bilancio dell’esercizio 2013.

Coordinamento con la legge regionale n. 19 del 2013

La disposizione interviene anche sul testo della legge regionale 2 maggio 2013, n. 19, sostituendo nel comma 3 dell’articolo 1 il riferimento all’UPB 6.2.01.05 con il riferimento all’UPB 6.2.01.02, capitolo 4331105. La modifica serve ad allineare il richiamo contabile alla nuova allocazione delle risorse.

Adeguamenti tecnici di bilancio

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche e integrazioni necessarie al documento tecnico di bilancio previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. La previsione ha funzione meramente attuativa e tecnica, per rendere coerente la variazione con la struttura contabile del bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi però di una variazione riferita all’esercizio finanziario 2013, la sua utilità pratica è oggi esaurita e l’atto deve considerarsi obsoleto.

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