L.R. Calabria 53/2013
Disciplina del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il sistema regionale calabrese dell’istruzione e formazione professionale: percorsi triennali, quadriennali e annuali, soggetti accreditati, programmazione, certificazioni, valutazione, sostegno agli studenti a rischio dispersione, sistema informativo e trattamento dati. Prevede norme transitorie fino al piano regionale e disposizioni finanziarie per gli anni successivi, con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disciplina del sistema regionale calabrese di istruzione e formazione professionale
Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale in Calabria
La legge istituisce e regola il sistema regionale calabrese dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto della normativa costituzionale e statale. Definisce finalità, percorsi, soggetti attuatori, programmazione, certificazione delle competenze, supporto agli studenti, valutazione, uso dei dati personali e copertura finanziaria.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda la Regione Calabria e si applica alle funzioni regionali e locali, nonché ai soggetti del sistema dell’istruzione e formazione professionale. Il sistema è finalizzato a:
- elevare le competenze generali delle persone;
- ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
- assicurare il successo scolastico e formativo e contrastare la dispersione;
- rispondere ai fabbisogni formativi e professionali del territorio;
- favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale. La Regione promuove inoltre l’integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro, anche tramite il partenariato sociale.
Struttura del sistema: percorsi, qualifiche e diplomi
Il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale comprende:
- percorsi triennali, conclusi con una qualifica professionale di livello EQF, valida per l’accesso al quarto anno;
- percorsi quadriennali, conclusi con un diploma professionale di IV livello europeo, valido per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
- un corso annuale successivo al diploma quadriennale, realizzato d’intesa con università e alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’università e all’AFAM. L’offerta è concepita in modo graduale, continuo, modulare e personalizzabile. È rivolta anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione per il recupero della dispersione e per il reingresso nei percorsi formativi o nell’apprendistato.
Soggetti del sistema e accreditamento
Possono far parte del sistema:
- le agenzie formative accreditate;
- gli istituti professionali, con ruolo integrativo e complementare in regime di sussidiarietà. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce criteri e requisiti di accreditamento. Essa approva e aggiorna l’elenco dei soggetti accreditati, lo pubblicizza e ne verifica annualmente la conformità. Le istituzioni formative ammesse hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo. Qualifiche e diplomi sono rilasciati solo dai soggetti accreditati e dagli istituti professionali ammessi.
Accesso ai percorsi e raccordi con il sistema scolastico
Ai percorsi triennali possono iscriversi gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado. I soggetti del sistema progettano i percorsi in modo unitario e integrato, al fine di garantire il successo formativo. La Regione favorisce i raccordi tra percorsi, con particolare attenzione ai passaggi degli studenti da un percorso all’altro, mediante attività di sostegno e riallineamento delle competenze e altre opportunità conformi alla normativa vigente. È inoltre assicurato, nei limiti della disciplina nazionale, l’avvio contemporaneo dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale e di quelli del sistema scolastico statale.
Programmazione regionale e territoriale
La programmazione e l’organizzazione del sistema spettano alla Regione. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la commissione competente:
- approva il piano annuale regionale dell’istruzione e formazione professionale;
- aggiorna periodicamente indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione territoriale. Gli indirizzi includono anche i criteri per armonizzare i parametri dimensionali delle istituzioni formative e per individuare gli ambiti territoriali funzionali. La programmazione è soggetta a monitoraggio costante.
Standard formativi e certificazione delle competenze
La certificazione dei percorsi si basa sui sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, sui livelli essenziali delle prestazioni e sugli standard nazionali. Il sistema di certificazione mira a garantire trasparenza delle competenze, prosecuzione degli studi, inserimento e permanenza nel lavoro, riconoscimento regionale, nazionale ed europeo. Sono previste tre principali certificazioni:
- certificato delle competenze di base, al termine dell’obbligo di istruzione;
- attestato di qualifica di operatore professionale, al termine del percorso triennale;
- diploma di tecnico professionale, al termine del quarto anno. Le certificazioni possono valere come attestati di idoneità o abilitazione, se l’offerta formativa rispetta le norme di accesso ed esercizio delle attività professionali. Le certificazioni rilasciate anche solo parzialmente, nonché quelle acquisite in contesti non formali e informali, in alternanza e in apprendistato, costituiscono credito formativo. Sono registrate nel libretto formativo del cittadino. La Giunta regionale approva i criteri di certificazione nel rispetto della disciplina nazionale.
Supporto agli studenti e contrasto alla dispersione
La Regione svolge un’azione di supporto al sistema, sentiti gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative e la direzione scolastica regionale, con particolare attenzione:
- allo sviluppo delle competenze di base e professionali;
- ai passaggi tra istruzione e istruzione/formazione professionale;
- agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo. Per tali studenti può essere attivato un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale da parte dei soggetti competenti. La Giunta regionale definisce modalità e criteri dell’integrazione progettuale e operativa, anche mediante gruppi di lavoro settoriali. La Regione sostiene inoltre orientamento, formazione di docenti e orientatori e adeguata strumentazione didattica.
Valutazione del sistema e clausola valutativa
Il sistema è sottoposto a valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con le linee guida nazionali. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta i risultati anche sulla base delle relazioni periodiche della Giunta. La Giunta presenta:
- una relazione triennale alla commissione consiliare competente, con dati su attività, soggetti coinvolti, studenti ed effetti su offerta formativa, qualifiche, prosecuzione degli studi, inserimento lavorativo e passaggi tra sistemi;
- una relazione annuale entro il 31 ottobre sull’attuazione della legge. È prevista anche la possibilità di valutazione partecipata con cittadini e soggetti attuatori.
Attribuzione delle risorse e sostegno economico
L’assegnazione delle risorse avviene, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria, secondo il criterio principale della quota unitaria per studente. Possono essere previsti coefficienti e correttivi a favore delle aree svantaggiate, in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell’utenza e alla tipologia e qualità dell’offerta. Una parte dei finanziamenti è riservata allo sviluppo del sistema e al riconoscimento dei risultati eccellenti. Un’ulteriore quota dei finanziamenti previsti dalla legge regionale sul diritto allo studio è destinata ai partecipanti ai percorsi del sistema.
Sistema informativo, anagrafe studenti e trattamento dei dati personali
La Giunta istituisce, nel sistema informativo regionale, settori specifici e interconnessi dedicati a istruzione e formazione professionale, istruzione, formazione professionale e lavoro. Tali settori servono per analisi, valutazione e programmazione; comunicazione e promozione dell’offerta; contrasto alla dispersione; gestione, monitoraggio e controllo; raccolta di certificazioni e accreditamenti; analisi dell’inserimento lavorativo. È istituita l’anagrafe regionale degli studenti, coordinata e integrata con l’anagrafe nazionale, alimentata dai dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. I dati personali sono trattati nel rispetto del codice privacy e per le finalità di legge, con collegamenti tra i diversi settori informativi. La Giunta può comunicare specifici dati a uffici scolastici e comuni per finalità istituzionali, nonché alle istituzioni formative accreditate, nel rispetto dell’informativa privacy. Sono elencati i dati trasmissibili relativi a percorso scolastico, formativo, apprendistato e dati anagrafici dei residenti in età scolastica.
Regime transitorio
Fino all’adozione del piano regionale dell’istruzione e formazione professionale continuano ad applicarsi le linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 28 febbraio 2011 e le circolari ministeriali sulla gestione e rendicontazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Per l’anno 2013 l’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Per gli oneri successivi, in particolare quelli collegati alla riserva di risorse per il diritto allo studio e agli ulteriori costi stimati, si provvede con le leggi di bilancio e finanziaria nei limiti delle risorse disponibili, incluse quelle del Ministero del lavoro e del Fondo sociale europeo. La Regione prevede inoltre il finanziamento nell’ambito della programmazione 2014-2020, in coerenza con l’obiettivo tematico sull’istruzione, le competenze e la formazione permanente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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