Prescrizioni del Garante n. 740 del 04/12/2025
Provvedimento del 4 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un interessato che chiedeva la deindicizzazione, associata al proprio nome, di 114 URL di articoli giornalistici su vicende penali risalenti al 2018. Google ha accolto in parte la richiesta, rimuovendo o declassando numerosi link, e ha resistito solo per alcuni contenuti ritenuti ancora di pubblico interesse. L’Autorità distingue tra URL già deindicizzati, URL non pertinenti perché reindirizzano alla home page e un residuo gruppo di articoli giornalistici che, per attualità, gravità dei fatti e ruolo pubblico dell’interessato, restano legittimamente reperibili. Il reclamo è quindi dichiarato infondato per la parte residua.
Reclamo contro Google LLC per la deindicizzazione di URL su vicende giudiziarie del reclamante associate al suo nominativo
Google LLC - deindicizzazione di URL relativi a vicende giudiziarie del reclamante
Il Garante esamina un reclamo presentato contro Google LLC per ottenere la deindicizzazione, associata al nome dell’interessato, di numerosi URL che rinviano ad articoli giornalistici su procedimenti penali riguardanti un imprenditore. Il procedimento trae origine da una richiesta dell’interessato fondata sul carattere ormai superato delle notizie e sulla mancata corrispondenza tra gli articoli e l’esito giudiziario più recente.
Origine del procedimento e richiesta dell’interessato
L’interessato, rappresentato da un difensore, ha chiesto al Garante di ordinare a Google la deindicizzazione di 114 URL. Gli articoli riguardavano vicende giudiziarie risalenti al 2018 e successive, ritenute ormai obsolete. In particolare, l’interessato lamentava che i contenuti non fossero aggiornati rispetto alla sua assoluzione per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e che l’abbinamento tra tali notizie e il suo nominativo arrecasse un grave pregiudizio alla reputazione.
Posizione di Google nel corso del procedimento
A seguito della richiesta istruttoria dell’Autorità, Google ha comunicato di aver accolto in parte l’istanza del reclamante. In sintesi:
- per alcuni URL ha deciso la rimozione dai risultati europei del motore di ricerca per la query corrispondente al nome del reclamante, poiché gli articoli menzionavano anche il reato per il quale l’interessato era stato assolto;
- per altri URL ha adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati associati al nome dell’interessato, rilevando che nei contenuti non compariva il suo nome;
- per un ulteriore gruppo di URL ha negato la deindicizzazione, ritenendo gli articoli ancora di pubblico interesse in quanto relativi a gravi condotte penalmente rilevanti e a due distinti procedimenti penali.
Delimitazione dell’oggetto residuo
Il Garante prende atto delle deindicizzazioni e delle misure già adottate da Google e rileva che, per tali URL, non vi sono più i presupposti per intervenire. Inoltre, constata preliminarmente che due degli URL inizialmente contestati reindirizzano alla home page delle testate giornalistiche e non contengono articoli riferiti al reclamante; pertanto, per questi due link non sussiste materia del contendere.
Quadro normativo e criteri di valutazione
Per la valutazione della domanda di deindicizzazione, l’Autorità richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP29 sul diritto all’oblio (14/EN WP 225, 26 novembre 2014) e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza europea e nazionale in materia di bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati, diritto all’oblio e interesse pubblico all’informazione.
Valutazione nel merito degli URL residui
Per i link ancora controversi, il Garante osserva che gli articoli ricostruiscono vicende giudiziarie che hanno coinvolto il reclamante tra il 2018 e il 2022 nello svolgimento della sua attività imprenditoriale. L’interessato risulta condannato per una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione ed assolto soltanto per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
L’Autorità ritiene che:
- gli articoli hanno natura giornalistica e sono relativamente recenti, sia quanto alla pubblicazione sia quanto ai fatti narrati;
- la deindicizzazione richiesta, basata sul mancato aggiornamento rispetto alla sola assoluzione per uno dei capi, travolgerebbe integralmente gli articoli, cancellando anche informazioni relative a reati per i quali vi è stata condanna e che restano meritevoli di memoria collettiva;
- nei risultati di ricerca compaiono anche contenuti recenti che aggiornano il quadro sulla posizione processuale dell’interessato, con conseguente preservazione della sua identità informazionale;
- l’interessato svolge o ha svolto un ruolo imprenditoriale di rilievo, tale da collocarlo, ai fini delle Linee guida sul diritto all’oblio, in una posizione di interesse pubblico che giustifica la reperibilità delle informazioni.
Esito del bilanciamento e decisione finale
Nel bilanciamento tra diritto all’oblio e interesse pubblico alla conoscenza delle notizie, il Garante conclude che la permanenza in rete degli URL residui è giustificata dall’esigenza di garantire un corretto processo di formazione dell’opinione pubblica e di tutelare gli interessi economici dei consumatori nei rapporti con l’interessato in quanto imprenditore. Il reclamo viene quindi dichiarato infondato per la parte residua, ad eccezione dei due URL che rinviano solo alla home page della testata e non a contenuti riferiti al reclamante.
Tutela residua e rimedi
Resta impregiudicato il diritto dell’interessato di rivolgersi agli editori originari delle testate per richiedere l’aggiornamento o l’integrazione dei dati personali che lo riguardano, producendo idonea documentazione a sostegno.
Dispositivo
Il Garante, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR:
- prende atto della deindicizzazione già effettuata da Google per gli URL indicati nel proprio riscontro e non adotta ulteriori provvedimenti in merito;
- dichiara infondato il reclamo per la richiesta di deindicizzazione degli URL del primo blocco, salvo i due link nn. 1 e 16 che reindirizzano alla home page delle testate senza articoli riferiti all’interessato.
Opposizione
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e oggetto della richiesta
L’interessato ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR chiedendo di ordinare a Google LLC la deindicizzazione, in associazione al proprio nominativo, di 114 URL collegati ad articoli giornalistici su procedimenti penali che lo avevano riguardato. La doglianza si fondava sul carattere ormai obsoleto delle notizie, sul mancato aggiornamento rispetto a un’assoluzione per uno dei reati contestati e sul pregiudizio all’immagine e alla reputazione.
Posizione del titolare del trattamento
Google ha comunicato di aver già aderito in parte alla richiesta: per un primo gruppo di URL ha disposto la rimozione dai risultati europei relativi alla query del nome del reclamante; per un secondo gruppo ha adottato misure manuali per impedire il posizionamento associato al nome dell’interessato. Ha invece negato la deindicizzazione di un terzo gruppo di URL, ritenendo gli articoli ancora di pubblico interesse perché relativi a gravi condotte penali, a due distinti procedimenti e a fatti in parte connessi a condanne definitive.
Valutazioni preliminari del Garante
L’Autorità richiama la propria competenza ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR, in ragione dello stabilimento europeo di Google e del fatto che il trattamento è gestito dalla società statunitense anche per il territorio dell’Unione. Prende atto inoltre delle deindicizzazioni già effettuate e rileva che alcuni URL non sono pertinenti perché reindirizzano alla home page delle testate senza contenuti riferiti al reclamante.
Bilanciamento tra diritto all’oblio e interesse pubblico
Per gli URL residui il Garante applica i criteri elaborati dalle Linee guida WP29 sul diritto all’oblio e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019, richiamando anche la giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Sottolinea che il trascorrere del tempo non è di per sé sufficiente quando le informazioni riguardano reati commessi nello svolgimento di funzioni lavorative o sociali o comunque di particolare gravità, rispetto ai quali permane l’interesse pubblico alla conoscenza.
Motivi del rigetto parziale
Gli articoli residui ripercorrono vicende giudiziarie tra il 2018 e il 2022 che hanno coinvolto l’interessato quale imprenditore, con condanne per una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione e assoluzione soltanto per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il Garante evidenzia che la deindicizzazione richiesta avrebbe colpito l’intero contenuto, cancellando anche informazioni ancora meritevoli di memoria collettiva. Inoltre, nei risultati del motore di ricerca compaiono articoli recenti che aggiornano la posizione processuale dell’interessato, preservando la correttezza della sua identità informazionale.
Esito finale e tutela residua
Il reclamo è dichiarato infondato per gli URL del primo blocco ancora controversi, salvo i due link che reindirizzano alla home page delle testate e non contengono articoli riferiti all’interessato. Resta fermo il diritto dell’interessato di rivolgersi agli editori originari per eventuali richieste di aggiornamento o integrazione dei dati.
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