L.R. Veneto 27/2018
Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 27/2018 aggiorna la disciplina degli impianti carburanti introducendo la nozione di ricarica elettrica “almeno veloce”, regole sulla ristrutturazione totale e nuovi obblighi per impianti esistenti e nuovi su GNC/GNL e ricarica elettrica. Prevede deroghe per aree svantaggiate e ostacoli tecnici, sanzioni e revoca dell’autorizzazione per inadempimento. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina veneta della rete distributiva dei carburanti, con obblighi su carburanti alternativi e ricarica elettrica
Modifiche alla disciplina veneta della rete distributiva dei carburanti
La legge regionale del Veneto n. 27 del 2018 interviene sulla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, aggiornando la disciplina degli impianti stradali di carburanti in funzione della diffusione dei carburanti alternativi e della ricarica per veicoli elettrici. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale veneto.
Ambito di applicazione e nuove definizioni
La legge introduce tra le definizioni regionali il punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce, inteso come punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico con potenza superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW.
Ristrutturazione totale degli impianti
Viene disciplinata la ristrutturazione totale dell’impianto stradale di carburanti, intesa come completo rifacimento dell’impianto mediante:
- totale sostituzione o riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere;
- interventi anche in momenti successivi, purché realizzati nell’arco di tre anni.
Sono considerate ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali che, nel medesimo periodo di tre anni, determinino il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione. Il titolare dell’autorizzazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la mancata realizzazione di una ristrutturazione totale nei termini definiti.
Requisiti degli impianti esistenti e nuovi obblighi tecnologici
Per gli impianti stradali di carburanti esistenti al 31 luglio 2018 è richiesto che siano dotati di:
- benzina e gasolio;
- possibilmente GPL e metano;
- apparecchiature self-service, pre e post-pagamento;
- autonomi servizi all’auto e all’automobilista;
- autonome attività commerciali integrative, entro superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato.
Per i nuovi impianti e per gli impianti oggetto di ristrutturazione totale è obbligatoria la presenza di:
- infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce;
- rifornimento di GNC o GNL;
- anche in esclusiva modalità self-service.
L’obbligo non si applica nelle aree svantaggiate, cioè località di minore consistenza demografica, prive di servizio carburanti, situate in comuni appartenenti a comunità montane, isolane o di arcipelago, secondo la definizione della Giunta regionale.
Autorizzazioni in deroga per carburanti a basso impatto e ricarica elettrica
I comuni possono autorizzare, anche in deroga agli obblighi ordinari, l’installazione e l’esercizio di impianti che eroghino esclusivamente carburante a basso impatto ambientale e di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce.
Obblighi specifici per impianti esistenti con elevati volumi di vendita
Per gli impianti stradali di carburanti esistenti che ricadono in determinate circoscrizioni provinciali o metropolitane con superamento dei limiti di PM10 nei capoluoghi, sono previsti due regimi obbligatori:
- per gli impianti esistenti al 31 dicembre 2015 con erogato 2015 di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri, presentazione di un progetto entro il 31 dicembre 2018;
- per gli impianti esistenti al 31 dicembre 2017 con erogato 2017 di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri, presentazione di un progetto entro il 31 dicembre 2020.
I progetti devono riguardare la dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL e, una volta approvati, devono essere realizzati entro 24 mesi dalla presentazione.
Modalità di assolvimento, esclusioni e deroghe ambientali
Gli obblighi di dotazione per gli impianti esistenti possono essere assolti anche tramite un altro impianto nuovo o già in titolarità del soggetto obbligato, purché:
- l’impianto alternativo non sia soggetto ad analogo obbligo;
- sia ubicato nella stessa circoscrizione territoriale della provincia o Città metropolitana;
- sia coerente con la programmazione regionale.
Gli obblighi non si applicano in presenza di ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali, come definiti dalla legge. Per l’attuazione degli obblighi sugli impianti esistenti o su quelli oggetto di ristrutturazione totale, se non è possibile intervenire su altri impianti nel territorio provinciale o metropolitano, è ammessa deroga alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo, con misure di mitigazione ambientale e compensazione.
Ostacoli tecnici e oneri economici eccessivi
La legge individua alcune situazioni che rendono non applicabile l’obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti, incluso il metano per autotrazione:
- accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza antincendio, per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016;
- per il GNC, tubazioni di allacciamento superiori a 1.000 metri tra rete del gas e punto di stoccaggio e pressione della rete inferiore a 3 bar;
- per il GNL, distanza superiore a 1.000 chilometri dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra.
Tali ostacoli devono essere fatti valere dal titolare e verificati e certificati dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Controlli, sanzioni e revoca dell’autorizzazione
La mancata presentazione dei progetti nei termini previsti per gli impianti soggetti agli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 50.000 euro.
Se i progetti non vengono realizzati nei termini stabiliti, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l’impianto procede alla revoca dell’autorizzazione.
Disposizioni attuative
La Giunta regionale deve adeguare, entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di carburante.
Regime transitorio
L’obbligo di dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento GNC/GNL per i nuovi impianti non si applica ai procedimenti di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari e decorrenza
L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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