Circolare numero 12 del 22-01-2025
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Ente Bilaterale ENBIUC, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i termini della convenzione tra INPS ed Ente Bilaterale ENBIUC per la riscossione dei contributi tramite modello F24 (codice tributo "EBUA"), le modalità di trasmissione dei dati tramite UniEmens, i controlli e i riversamenti all'Ente, i costi e le relative fatturazioni, le garanzie di esonero di responsabilità, le norme su recesso/risoluzione/sospensione e le istruzioni contabili specifiche.
Convenzione INPS - ENBIUC per la riscossione dei contributi (stipulata il 30 luglio 2024, validità fino al 31/12/2026)
Punti principali
1. Premessa
Convenzione sottoscritta il 30/07/2024 tra INPS ed ENBIUC; validità fino al 31/12/2026 con possibilità di rinnovo triennale su richiesta PEC entro giugno 2026; facoltà di recesso da entrambe le parti mediante comunicazione PEC.
2. Modalità di riscossione e codice tributo
Riscossione effettuata dall'INPS contestualmente ai contributi obbligatori; versamento tramite modello F24 con codice tributo "EBUA"; indicazioni di compilazione nella sezione INPS ("causale contributo" = "EBUA", "codice sede", "matricola INPS", "periodo di riferimento" con "da mm/aaaa"); INPS versa gli importi sul conto corrente indicato dall'Ente e non è responsabile dell'esazione coattiva.
3. Misura del contributo
La misura e la periodicità del contributo sono dichiarate dall'Ente (tramite dichiarazione sostitutiva) e comunicate all'INPS; l'Ente è responsabile di informare i datori di lavoro e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni all'Istituto.
4. Compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro devono inserire nel percorso DenunciaIndividuale > DatiRetributivi > DatiParticolari > ConvBilat > Conv: CodConv = "EBUA"; Importo = contributo individuale; attributo Periodo in formato "AAAA-MM" corrispondente al mese di competenza.
5. Riversamento, controlli e trattenuta del 2%
INPS verifica congruità tra flussi UniEmens e F24 e può segnalare all'Agenzia delle Entrate, all'Ente e ai datori di lavoro; l'Istituto riversa all'Ente gli importi riscossi al netto dei costi e senza interessi; normalmente viene versato il 98% mensile, mentre il 2% è trattenuto per conguagli su costi (par. 7); soglia minima di versamento €50, accumulo fino al raggiungimento della soglia; pagamenti su IBAN fornito dall'Ente (INPS non responsabile per IBAN errato); sospensione delle rimesse in caso di irregolarità DURC dell'Ente; in caso di cessazione del servizio le quote versate successivamente restano a disposizione del datore di lavoro e devono essere rimborsate su richiesta.
6. Fornitura dati
INPS fornisce i dati relativi ai versamenti e i dati previsti dall'art.86, comma 13‑bis del d.lgs. n.276/2003 al completamento dell'elaborazione delle denunce UniEmens; modalità tecniche saranno comunicate successivamente.
7. Costi e fatturazione
Costi a carico dell'Ente: a) una tantum €7.200 (già fatturati); b) €1.900 annui per costi ricorrenti; c) €0,32 per ogni rigo F24; d) rimborso oneri Agenzia delle Entrate. Le voci b) e d) sono conguagliate con la ritenuta del 2% entro maggio dell'anno successivo; eventuale residuo dovrà essere versato dall'Ente tramite bonifico con causale specifica. I costi possono essere riesaminati annualmente; variazioni comunicate danno diritto di recesso entro 60 giorni. Fatturazione elettronica da parte dell'Istituto.
8. Clausola di salvaguardia
INPS è esonerato da ogni responsabilità verso i datori di lavoro e terzi connessa all'applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti delle somme; rapporti e rimborsi tra Ente e datori di lavoro sono diretti tra loro.
9. Recesso, risoluzione e sospensione
INPS può avvalersi delle cause di risoluzione previste dalla convenzione; la convenzione si risolve di diritto se l'Ente non paga gli importi dovuti (voci b e d) entro i termini assegnati; sospensione possibile se l'Ente è sottoposto a procedimenti giudiziari per reati patrimoniali; comunicazioni tramite PEC; cessazione ha effetto immediato salvo tempi tecnici.
10. Istruzioni contabili
Riferimento alle istruzioni contabili della circolare n.112 del 30/12/2024; istituzione del conto di debito GPA18326 "Debito per contributi verso ENBIUC Ente bilaterale UAI CONFINTESA - EBUA"; allegata variazione al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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