Deliberazione n. 609 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso. Le misure ordinate mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, ove il contenuto sia acquisito in chiaro, a conservarlo per finalità probatorie per 12 mesi, con cautele per evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione senza consenso. Il procedimento ha riguardato l’attivazione delle misure previste per i casi di c.d. revenge porn.
Presupposti normativi e origine dell’intervento
L’Autorità richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso. Lo stesso articolo prevede che il Garante decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo può adottare in via d’urgenza provvedimenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica da parte dell’Autorità. Nel caso di specie, con le determinazioni nn. 377 e 378 del 6 ottobre 2025 è stato disposto quanto segue:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione della conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 9 ottobre 2025, il Garante ha esaminato la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ha ratificato i provvedimenti nn. 377/2025 e 378/2025 adottati d’urgenza dal dirigente competente. Il provvedimento si chiude senza irrogazione di sanzioni pecuniarie e conferma esclusivamente le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria disposte in via urgente.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram. La disciplina richiamata consente di intervenire in caso di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 377 e 378 del 6 ottobre 2025. Tali provvedimenti sono stati trasmessi ai gestori delle piattaforme interessate il 6 ottobre 2025.
Misure imposte alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 9 ottobre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria.
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