DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto rifinanzia gli investimenti del PNRR e quelli usciti dal Piano, rimodula il Piano nazionale per gli investimenti complementari e disciplina monitoraggio, responsabilità e recupero delle somme in caso di mancato conseguimento degli obiettivi. Rafforza inoltre il coordinamento antifrode per PNRR e coesione e introduce modifiche finanziarie e operative, con stanziamenti riferiti principalmente al periodo 2024-2030.
Finanziamenti, governance e controlli per l’attuazione del PNRR e del Piano complementare
Finanziamento degli investimenti PNRR e degli interventi usciti dal Piano
Il provvedimento rifinanzia il Fondo previsto dalla legge n. 178/2020 per sostenere gli investimenti del PNRR, come modificato dalla decisione ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e autorizza risorse sostitutive per interventi non più finanziati, in tutto o in parte, dal Piano. Gli stanziamenti sono riferiti agli esercizi indicati nel testo e devono consentire il rispetto dei traguardi e degli obiettivi del PNRR.
Il Fondo è incrementato di 2.911 milioni di euro per il 2024, 3.973 milioni per il 2025 e 2.536 milioni per il 2026. Per gli investimenti usciti dal finanziamento PNRR sono autorizzati complessivamente 684 milioni nel 2024, 785 milioni nel 2025, 765 milioni nel 2026, 548,8 milioni nel 2027, 400 milioni nel 2028 e 260 milioni nel 2029. Queste risorse sono destinate a:
- servizi digitali e esperienza dei cittadini: 19 milioni nel 2024;
- progetto Cinecittà: 10 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026;
- uso dell’idrogeno nei settori hard-to-abate: 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026, 210 milioni nel 2027, 285 milioni nel 2028 e 205 milioni nel 2029;
- piani urbani integrati – progetti generali: 450 milioni nel 2024, 520 milioni nel 2025, 470 milioni nel 2026 e 153,8 milioni nel 2027;
- aree interne e potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità: 45 milioni nel 2024, 95 milioni nel 2025, 125 milioni per ciascun anno 2026 e 2027, 75 milioni nel 2028 e 35 milioni nel 2029;
- valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: 60 milioni annui dal 2024 al 2027, 40 milioni nel 2028 e 20 milioni nel 2029.
Sono inoltre incrementate le autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per complessivi 50 milioni nel 2024, 120 milioni annui nel 2025 e 2026, 1.360 milioni nel 2027 e 975 milioni nel 2028, con ripartizione tra le specifiche linee di intervento indicate dal provvedimento. È aumentata anche l’autorizzazione prevista dalla legge n. 266/2005 di 19,221 milioni nel 2026 e 33,539 milioni nel 2028; le risorse del programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte» sono incrementate di 400 milioni nel 2026.
Monitoraggio e possibile definanziamento del PNC
Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro competente per il PNRR devono informare congiuntamente il CIPESS sui costi degli interventi PNC e sulle iniziative per reperire fonti di finanziamento diverse dal bilancio nazionale. La prima informativa era prevista entro il 31 marzo 2024, con successivi aggiornamenti semestrali; quella iniziale doveva anche indicare gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, risultavano assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
A questo fine, le amministrazioni titolari trasmettono entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto, e poi ogni sei mesi, l’elenco degli interventi identificati dal CUP, indicando assegnazione o concessione del finanziamento, importi, quota PNC, stato procedurale, impegni contabili, obbligazioni vincolanti e pagamenti. Se i dati non sono trasmessi, si utilizzano quelli dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
L’obbligazione giuridicamente vincolante coincide, di regola, con l’assunzione dell’impegno contabile previsto dalla legge n. 196/2009. Nei casi in cui l’impegno sia assunto secondo l’ultimo periodo della disposizione richiamata, si considera perfezionata con l’assegnazione delle risorse e l’individuazione dei beneficiari finali per gli incentivi, oppure con la stipula del contratto negli altri casi.
Sulla base delle informative, uno o più DPCM, approvati dal Consiglio dei ministri, possono individuare e definanziare interventi PNC privi di obbligazioni vincolanti alla data rilevante, rendendo indisponibili le relative risorse. Per gli atti successivi si considerano le obbligazioni esistenti alla data delle informative e il rispetto dei cronoprogrammi procedurali; rilevano anche complessità e stato di avanzamento. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro sette giorni, e, quando interessano assegnazioni soggette a intesa, richiedono l’intesa nella Conferenza competente. È escluso il definanziamento degli interventi e dei programmi fiscali specificamente individuati dal decreto-legge n. 59/2021.
Le somme impegnate possono essere disimpegnate e conservate per il successivo trasferimento. Se sono già state trasferite ad amministrazioni con bilancio autonomo, devono essere versate al bilancio dello Stato entro trenta giorni dal perfezionamento del DPCM.
Aggiornamento del PNC e impiego delle economie
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente per il PNRR, aggiorna i cronoprogrammi procedurali del PNC, con obiettivi iniziali, intermedi e finali, in relazione alle riduzioni e ai rifinanziamenti disposti. Resta fermo il cronoprogramma finanziario. Per la validità delle assegnazioni del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, il termine finale è quello indicato nei cronoprogrammi aggiornati. Le economie conseguite nella realizzazione di opere pubbliche PNC restano vincolate al rispettivo intervento fino al collaudo.
Il provvedimento abroga il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59/2021 e specifiche disposizioni dello stesso decreto-legge e della legge n. 234/2021, allo scopo di reintegrare il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Dispone inoltre che determinate somme relative al Fondo per l’avvio di opere indifferibili siano rese indisponibili nel periodo 2026-2031.
Coperture finanziarie e risorse per la qualità dell’aria
Gli oneri derivanti dagli stanziamenti sono coperti attraverso riduzioni e riprogrammazioni di autorizzazioni di spesa e fondi esistenti, versamenti al bilancio dello Stato di somme in conto residui e utilizzo di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sia per i periodi 2021-2027 sia per il 2014-2020 e precedenti. Il testo quantifica gli oneri per gli anni 2024-2029 e, in termini di fabbisogno, anche per il 2030, e specifica le singole fonti di copertura. Le riduzioni indicate nell’allegato possono essere rimodulate, su proposta dei ministri competenti, con decreto MEF da adottare entro il 31 dicembre 2024, a condizione di mantenere i risparmi in termini di indebitamento netto e l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Per accelerare gli interventi necessari a ricondurre l’inquinamento atmosferico entro i limiti della direttiva 2008/50/CE, il fondo previsto dal decreto-legge n. 34/2019 è incrementato di 10 milioni nel 2024, 20 milioni annui nel 2025 e 2026, 30 milioni nel 2027 e 35 milioni nel 2028. La copertura è posta a carico della quota del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 spettante alle amministrazioni centrali, nel rispetto del vincolo territoriale previsto dalla legge.
Interventi sanitari e trasferimento delle risorse
Gli investimenti del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal PNC, sono posti a carico del finanziamento previsto dall’articolo 20 della legge n. 67/1988, fatta eccezione per quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania. Per il 2024 tale autorizzazione è incrementata di 39 milioni di euro, utilizzando risorse PNC disponibili in conto residui.
Per sostenere i maggiori costi degli investimenti PNRR relativi a Case della comunità, Ospedali di comunità e ospedali sicuri e sostenibili, nonché degli interventi già posti a carico del PNC, le regioni possono utilizzare, ove disponibili, risorse loro destinate ai sensi della legge n. 67/1988, integrando i quadri economici dei progetti inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS). La richiesta, corredata da perizia suppletiva di variante e dal quadro delle fonti di finanziamento, è trasmessa al Ministero della salute. L’approvazione ministeriale, che integra il CIS, richiede il parere positivo del Nucleo di valutazione degli investimenti e l’intesa con il MEF. Il trasferimento delle risorse alla regione avviene su richiesta del Ministero della salute, in base allo stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo istituzionale del CIS. Le regioni rendicontano semestralmente alla Ragioneria generale dello Stato le risorse complessivamente impiegate per ciascuna linea di finanziamento.
Le risorse PNRR presenti sui conti di tesoreria o sulle contabilità speciali possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai capitoli di spesa pertinenti delle amministrazioni interessate, per l’utilizzo secondo le ordinarie procedure di bilancio e nel rispetto dei saldi programmati. Le risorse nazionali destinate agli investimenti PNRR sono versate sui conti di tesoreria Next Generation EU-Italia; vi affluiscono anche le risorse UE per REPowerEU.
Responsabilità e monitoraggio degli obiettivi PNRR
I soggetti attuatori devono rendere disponibili o aggiornare sul sistema ReGiS, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento, aggiornato alla data di entrata in vigore della legge, con stato di avanzamento e pagamenti. Nei successivi trenta giorni, l’unità di missione o la struttura dirigenziale generale dell’amministrazione centrale titolare attesta tramite ReGiS la completezza delle informazioni e la coerenza dello stato di attuazione con il conseguimento tempestivo dei traguardi e degli obiettivi. Le medesime regole si applicano alle amministrazioni centrali che svolgono direttamente il ruolo di soggetto attuatore.
La Struttura di missione PNRR e l’Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato verificano congiuntamente l’adempimento. Se emergono disallineamenti o incoerenze, la Struttura di missione chiede chiarimenti all’amministrazione titolare e, se necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine massimo di venti giorni, prorogabile una sola volta per non oltre dieci giorni. Se il termine decorre inutilmente o le incongruenze persistono, la Cabina di regia PNRR può proporre al Presidente del Consiglio l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Il superamento di termini intermedi previsti da bandi o avvisi, quando non si tratta di scadenze espressamente fissate dal PNRR, non comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 né l’esercizio dei poteri sostitutivi, se amministrazione titolare e soggetto attuatore attestano che l’intervento può comunque essere completato entro i termini PNRR. La Struttura di missione pubblica i cronoprogrammi e indica quelli per i quali è stato richiesto l’intervento sostitutivo.
Recupero delle somme in caso di obiettivi non conseguiti
Quando la Commissione europea accerta l’omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali di un programma o intervento PNRR, l’amministrazione centrale titolare restituisce gli importi percepiti, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato, e avvia il recupero nei confronti dei soggetti attuatori responsabili. Se concorrono più attuatori, il recupero riguarda esclusivamente quelli inadempienti; può essere effettuato anche mediante compensazione con altre risorse nazionali dovute.
Se la riduzione del contributo UE supera gli importi percepiti, il MEF può recuperare le somme non riconosciute riducendo risorse statali per investimenti assegnate all’amministrazione titolare o all’attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data della decisione europea. Quando l’attuatore non è una pubblica amministrazione, il recupero può incidere, fino alla concorrenza della somma non riconosciuta, anche su altre risorse statali o su risorse gestite da soggetti pubblici statali e non ancora trasferite. Le società pubbliche attuatrici beneficiarie di canoni, contributi o tariffe a carico degli utenti non possono trasferire su questi ultimi gli oneri del recupero.
Prevenzione e contrasto delle frodi
Le funzioni del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea sono estese ai finanziamenti PNRR, alle politiche di coesione 2021-2027 e ai fondi nazionali collegati. Il Comitato può chiedere informazioni sulle misure antifrode adottate, promuovere e monitorare protocolli d’intesa, formulare proposte anche normative e svolgere analisi sull’andamento dei risultati; l’attività è rappresentata nella relazione al Parlamento.
La composizione è integrata con i coordinatori della Struttura di missione PNRR, del Dipartimento per le politiche di coesione e del Sud e della Struttura di missione ZES, nonché con i rappresentanti della Rete dei referenti antifrode PNRR, del Comitato di coordinamento presso il Ministero dell’interno, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del suo Nucleo speciale per la spesa pubblica e la repressione delle frodi comunitarie, della Corte dei conti, dell’ANAC, dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle strutture indicate del Ministero dell’interno. Le amministrazioni interessate designano i propri rappresentanti secondo i rispettivi ordinamenti; possono essere invitati altri soggetti in relazione ai temi trattati.
La partecipazione non dà diritto a compensi, indennità o gettoni; sono ammessi gli eventuali rimborsi di missione a carico delle risorse disponibili delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi UE svolge le funzioni di segreteria tecnica. Organizzazione e funzionamento sono disciplinati con decreto ministeriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I protocolli d’intesa previsti dal decreto-legge n. 77/2021 devono inoltre definire le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere con la Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni centrali titolari dati, informazioni e documenti rilevanti acquisiti nelle proprie attività, anche in deroga al segreto d’ufficio, nel rispetto del segreto investigativo e della normativa sulla protezione dei dati personali.
Modifiche penali e ulteriori disposizioni
Il testo riportato avvia una modifica dell’articolo 512-bis del codice penale, estendendo la pena prevista dal primo comma a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote o azioni o cariche sociali per eludere la disciplina della documentazione antimafia. La disposizione è incompleta nell’estratto fornito, che si interrompe prima della conclusione del nuovo comma.
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