Ordinanza n. 14/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- adottata dal Comune di Gioia Tauro con la quale è stata ordinato al sig. -OMISSIS-, titolare della ditta individuale omonima, con sede in -OMISSIS-, l’immediata cessazione dell’attività di sala giochi; - della nota del comune di Gioia Tauro prot. n. -OMISSIS- (conosciuta solo all’esito della ordinanza n. -OMISSIS-) con la quale viene stabilito e comunicato che tra la posizione territoriale dell’attività “-OMISSIS-” e i luoghi sensibili non vi è la distanza minima di 500 m prevista dalla L R n. 19/2018; - della nota della Questura di Reggio Calabria, (mai conosciuta) acquisita al protocollo del Comune di Gioia Tauro al n. -OMISSIS- inerente la richiesta di revisione del parere espresso dall’Ufficio del Comune di Gioia Tauro circa la distanza da luoghi sensibili dell’attività svolta da -OMISSIS-; - di ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguenziale; nonché per l’accertamento: - del diritto al risarcimento danni patiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di immediata cessazione dell'attività di sala giochi, unitamente agli atti relativi alla distanza minima dai luoghi sensibili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il provvedimento non esamina il merito dell'impugnazione dell'ordinanza comunale e degli atti presupposti. Il giudizio riguarda esclusivamente la domanda del Comune di Gioia Tauro di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 576 del 4 agosto 2025, che aveva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 in favore del Comune e di euro 1.500,00 in favore della Questura di Reggio Calabria, oltre accessori. L'errore consisteva nell'omessa distrazione delle spese in favore dell'avvocato del Comune, che ne aveva fatto richiesta nella memoria depositata il 23 maggio 2025 dichiarandosi antistatario.
La decisione
Il TAR ha rilevato l'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 576 del 4 agosto 2025. Alla condanna alle spese in favore del Comune e della Questura è stata aggiunta la precisazione che la somma liquidata in favore del Comune deve essere distratta in favore del relativo procuratore, dichiaratosi antistatario. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. Non è stata adottata alcuna nuova decisione sull'annullamento degli atti amministrativi o sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 86, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per ordinare alla Segreteria l'annotazione della correzione apportata al provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata nel giudizio, costituisce errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dal processo amministrativo.
- La correzione dell'errore materiale può integrare il dispositivo della sentenza senza modificare la decisione di merito, precisando il destinatario della distrazione delle spese già liquidate.
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