Sentenza del 07/06/2019 n. 15443 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, cosiddetta ecotassa, relativo agli anni 2010 e 2011. La Regione contestava alla società l'omessa dichiarazione e il mancato versamento del tributo, ritenendo che I. Idrobioimpianti fosse il gestore della discarica e quindi il soggetto passivo dell'imposta. La società sosteneva invece di svolgere soltanto attività tecnica e operativa, in esecuzione di un appalto, mentre il soggetto obbligato sarebbe stato A. s.p.a., società pubblica partecipata dalla Provincia di Avellino. La questione centrale era quindi individuare, sulla base del contratto e delle attività concretamente svolte, chi fosse il gestore dell'impianto ai fini tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti. Ha accolto il ricorso della Regione Campania relativo all'annualità 2010, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso originario della società. Ha inoltre rigettato il ricorso proposto da I. Idrobioimpianti relativo all'annualità 2011. La Corte ha ritenuto che la società fosse il gestore economico e operativo della discarica, in quanto il contratto le affidava l'esercizio, la costruzione, la gestione e la chiusura dell'impianto, oltre a responsabilità amministrative e tecniche. Sono stati considerati rilevanti anche la tenuta dei registri di carico e scarico, la presentazione del MUD e la remunerazione parametrata alle tonnellate di rifiuti conferiti. La società è stata condannata al pagamento di 12.000 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie, accessori di legge e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 24-40
"il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo è obbligato al pagamento del tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento"
Il soggetto passivo dell'ecotassa è il gestore della discarica, anche se il costo economico del tributo può essere trasferito, mediante rivalsa, al soggetto che conferisce i rifiuti. La responsabilità tributaria deriva dalla gestione dell'impianto e dagli obblighi di registrazione e dichiarazione dei conferimenti.
D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 30 e 143
La qualificazione del rapporto come concessione o appalto dipende dalle caratteristiche sostanziali dell'attività, tra cui la gestione funzionale ed economica dell'opera, l'erogazione del servizio e l'assunzione dei rischi, anche economici, da parte del gestore.
Legge Regionale Campania n. 1 del 2012, art. 10
La norma consentiva di considerare regolarmente effettuati, entro il 30 giugno 2012, determinati versamenti e adempimenti dichiarativi relativi all'ecotassa, con finalità di riduzione del contenzioso.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, come avvenuto dopo aver ritenuto sufficienti gli elementi già acquisiti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'ecotassa, occorre individuare il soggetto che gestisce concretamente l'attività di stoccaggio definitivo, non limitandosi alla denominazione formale del contratto o alla titolarità pubblica dell'impianto.
- La gestione rilevante fiscalmente può risultare da un insieme di elementi: poteri di esercizio dell'impianto, responsabilità amministrative e tecniche, tenuta dei registri dei rifiuti, presentazione delle dichiarazioni ambientali e modalità di remunerazione parametrate ai conferimenti.
- Il gestore è tenuto direttamente al versamento del tributo e agli adempimenti dichiarativi, anche quando può rivalersi economicamente sui conferitori dei rifiuti. L'obbligo di rivalsa non trasferisce la soggettività passiva nei confronti dell'amministrazione tributaria.
- La mancata riscossione delle tariffe dagli utenti non è, da sola, decisiva per escludere la qualifica di gestore: prevalgono la gestione funzionale ed economica complessiva e l'assunzione delle relative responsabilità.
- Per contestare in cassazione l'interpretazione di un contratto non basta proporre una lettura alternativa: occorre evidenziare specifici vizi nell'interpretazione delle clausole o una motivazione apparente, illogica o omissiva rispetto agli elementi decisivi.
- La disparità di trattamento tra gestori di discariche deve essere dimostrata mediante il confronto tra fattispecie effettivamente omogenee; differenze contrattuali o operative possono giustificare esiti tributari diversi.
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