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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33631/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli (giudice dell'esecuzione) che aveva riconosciuto la continuazione tra le condanne irrevocabili emesse con rito abbreviato e rideterminato la pena complessiva in anni 19 di reclusione. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 81 e 133 c.p. e vizio di motivazione, censurando l'entità dell'aumento di pena attribuito a titolo di continuazione (sei anni), ritenuto incongruo e tale da vanificare l'effetto favorevole del rito abbreviato. Si contesta inoltre che i due reati associativi siano, di fatto, sovrapponibili temporalmente e sostanzialmente (rischio di ne bis in idem), e si chiede che l'aumento venga motivato e calcolato distintamente per ciascun reato satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al giudice dell'esecuzione competente per un nuovo esame. La Corte ha censurato la mancanza di motivazione e la mancata esplicitazione dei criteri adottati nel calcolo della continuazione: il giudice dell'esecuzione si è limitato ad indicare il reato più grave e ad operare un unico aumento complessivo (dichiarato ridotto per il rito abbreviato) senza motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite né mostrare i calcoli (pena base prima della diminuente, applicazione degli aumenti, poi riapplicazione della diminuente). La Corte ha richiamato la prassi consolidata secondo cui, per sentenze da rito abbreviato, occorre individuare il reato più grave, determinare la pena base prima della diminuzione, applicare gli aumenti di continuazione distinti per i reati satellite e quindi applicare la diminuente, fornendo adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al cumulo delle pene e alla determinazione dell'incremento sanzionatorio per la continuazione; la Corte richiama la necessità di corretta applicazione delle regole sul cumulo e sulla determinazione della pena complessiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Evidenziato dal ricorrente in tema di determinazione della pena; la Corte esige che il giudice dell'esecuzione motivi l'entità degli aumenti e il criterio di calcolo adottato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato associativo, rilevante perché uno dei reati considerati nelle sentenze irrevocabili è stato qualificato come associazione di tipo mafioso; la Corte valorizza la gravità relativa delle fattispecie nel procedimento di individuazione del reato "più grave".

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come norma relativa a una delle fattispecie contestate (reato relativo agli stupefacenti); la Corte osserva che la seconda sentenza aveva ritenuto la continuazione interna con tale reato.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Richiamato quale aggravante applicata al reato di cui al d.P.R. n. 309/1990; rilevante ai fini del confronto di gravità tra le pene irrogate.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel caso di sentenze emesse con riti speciali, deve considerare come "pena più grave inflitta" quella concretamente indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione e seguire la procedura di scorporo e ricalcolo della pena per la continuazione.

  • art. 41 611 cod. proc. pen.

    Richiamato nel provvedimento della Sezione (testo indicato nel documento processuale) per giustificare il trattamento del procedimento in camera di consiglio non partecipata, con la conseguenza che la richiesta di discussione orale è stata respinta (la Corte osserva che per il rito in camera di consiglio non partecipata non è prevista la discussione orale).

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione tra condanne pronunciate con rito abbreviato occorre individuare il reato più grave e prendere quale pena di riferimento la pena fissata per quel reato prima dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
  • Il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti, determinare la pena base del reato più grave, applicare gli aumenti per continuazione distintamente per ciascun reato satellite e solo dopo applicare la diminuente per il rito abbreviato sull'intero risultante; ogni passaggio deve essere documentato anche con calcoli aritmetici essenziali.
  • La motivazione deve indicare i criteri logici e ponderativi usati per modulare l'aumento di pena: non è sufficiente affermare globalmente un incremento, soprattutto se gli aumenti sono significativi rispetto a quelli originariamente riconosciuti in sede di cognizione.
  • Il mero avvicinarsi temporale o la parziale sovrapposizione delle condotte non elimina l'obbligo di motivare l'entità degli aumenti per continuazione né implica automaticamente la non riconoscibilità della continuazione; questioni di ne bis in idem richiedono valutazioni specifiche e motivate.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di fornire il calcolo dettagliato e la motivazione distinta per i reati satellite, la decisione è esposta a censura di Cassazione e può essere annullata con rinvio per nuovo esame.

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