Cassazione Civile, Sentenza n. 12234/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal contribuente avverso la decisione della CTP di Bari. Loriusse chiedeva il rimborso di somme versate a titolo di IRPEF a seguito di una cartella di pagamento (n. 014200901020590421) emessa dopo un controllo formale ex art.36-ter D.P.R. n.600/1973; ha proposto numerosissimi motivi di gravame (vizi di legittimazione dei funzionari, nullità/inesistenza della cartella, vizi di notifica, incompetenza, e omesso esame di fatti decisivi), contestando altresì la legittimazione processuale della controparte e dei suoi rappresentanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse fondatamente escluso l'appello per avere il ricorrente introdotto domande nuove in violazione dell'art.57 d.lgs. n.546/1992; tale statuizione era idonea a sorreggere il decisum e non è stata efficacemente e specificamente contestata in cassazione. La Corte ha inoltre rilevato il mancato rispetto dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità richiesti dall'art.366 c.p.c. e la cumulatività impropria delle censure (mescolanza di rimedi ex art.360, n.3 e n.5 c.p.c. senza individuazione chiara dei singoli vizi), configurando così la proposizione di «non motivi» che determina l'inammissibilità. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 57 D.lgs. 546/1992
Proibizione di introdurre domande nuove in appello davanti alla Commissione tributaria: la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello del contribuente perché il thema decidendum era stato ampliato; questa motivazione è stata ritenuta decisiva e non efficacemente censurata in cassazione.
art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973
Norma che disciplina il controllo formale cui si riferisce l'avviso di accertamento e la cartella impugnata, quale atto presupposto del rimborso richiesto dal contribuente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Categoria di motivo di cassazione per 'violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto': può essere invocata solo se la censura è formulata con specificità e riferibilità alla decisione impugnata; nel caso è stata utilizzata in modo cumulativo e non chiaro.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Categoria di cassazione per 'omesso esame di un fatto decisivo': anche questa va specificata con chiara indicazione del fatto storico e del capo di decisum cui si riferisce; nella vicenda è stata confusa con altre censure.
art. 366 c.p.c., primo comma (nn. 3 e 4 richiamati dalla sentenza)
Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione (specificità, completezza, riferibilità dei motivi). La mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare il ricorso nullo.
art. 111 e art. 24 Cost. e art. 6 CEDU (richiamati nella motivazione)
Principi costituzionali e convenzionali richiamati dalla Corte per bilanciare il diritto di difesa e l'esigenza di limitare doglianze non pertinenti, giustificando la necessità di chiarezza e specificità nelle impugnazioni.
art. 370 c.p.c. (richiamato nella relata di costituzione)
Norma procedurale che regola la possibilità di partecipazione all'udienza anche se la costituzione non è tempestiva; citata incidentalmente nella vicenda processuale.
Massime di principio
- Se in appello davanti alla Commissione Tributaria si introducono domande nuove rispetto al thema decidendum del primo grado, l'appello può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.57 D.lgs. 546/1992: evitare di ampliare la domanda nel gravame o motivare espressamente la necessità di nuovi mezzi se ammissibili.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti di specificità, completezza e riferibilità (art.366 c.p.c.): indicare con precisione il capo della decisione impugnata e spiegare chiaramente perché è errata la motivazione o la decisione, evitando liste indifferenziate di censure.
- Non cumulare in un unico motivo censure riconducibili a diverse ipotesi dell'art.360 c.p.c. (es. n.3 e n.5) senza indicare a quale vizio si riferisce ciascuna doglianza: il giudizio di legittimità è a critica vincolata e richiede l'isolamento dei profili critici.
- Le questioni di fatto decisive per il giudizio devono essere esposte con chiarezza e collegamento diretto al vizio giuridico denunciato; le generiche lamentazioni su omesso esame o su plurime nullità documentali sono inidonee se non riferite puntualmente al decisum.
- Se il motivo sostanziale del rigetto del gravame in sede di merito è una questione procedurale (es. inammissibilità dell'appello), la cassazione potrà risultare difficilmente percorribile se tale questione non viene attaccata con motivi tecnicamente adeguati e specifici.
- Per contestare la legittimazione o la sottoscrizione di atti amministrativi è necessario impostare la censura in modo circostanziato, indicando esattamente quale parte del procedimento o quale documento sarebbe affetto da nullità e come ciò abbia inciso sul decisum.
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