Cassazione Penale, Sentenza n. 13543/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordine di esecuzione notificato e l'arresto del La Mantia (periodo di detenzione 5/7/2023-14/8/2023) ritenendo illegittimo l'ordine emesso sulla scorta di un erroneo decreto di irreperibilità e la mancata concessione della sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 4‑quater c.p.p., con violazione delle norme di notifica e conseguente pregiudizio al diritto di richiedere misure alternative alla detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo. Ha affermato che l'art. 314 c.p.p., alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, può dare luogo a riparazione anche quando la detenzione sia derivata da un ordine di esecuzione inefficace o emesso per errore (es. decreto di irreperibilità errato). Ha disposto che in sede di rinvio la Corte d'appello verifichi, tra l'altro, l'esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato che abbia concorso all'errore dell'autorità e se il soggetto sia stato ammesso a misure alternative (es. affidamento in prova), circostanze che influenzano la riconoscibilità e la misura della riparazione.
Norme richiamate
Riconosciuto applicabile anche alla detenzione ingiustamente patita per ordine di esecuzione erroneo o inefficace, alla luce della sentenza n. 310/1996 della Corte costituzionale e del diritto CEDU.
art. 656, comma 4‑quater, cod. proc. pen.
Norma che impone la sospensione dell'esecuzione per pene brevi e l'assegnazione di un termine per chiedere misure alternative; la mancata osservanza di tale disciplina può rendere inefficace l'ordine di esecuzione e integrare motivo di riparazione.
Citato nel ricorso; in termini generali richiamato nell'ambito delle norme processuali sulla esecuzione e notifiche (interpretazione compiuta in funzione integrativa del motivo).
Cost. sent. n. 310/1996
Dichiarata l'illegittimità dell'art. 314 nella parte che non prevedeva equa riparazione anche per detenzione derivante da erroneo ordine di esecuzione; punto di riferimento per estendere il rimedio.
Cedu art. 5
Principio che garantisce il diritto alla riparazione per arresto o detenzione ingiusta senza distinzione di sorta; richiamato per rafforzare l'interpretazione estensiva dell'art. 314 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez.4 n. 25092/2021, Sez.4 n. 57203/2017, ecc.)
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che il diritto alla riparazione può sorgere anche per vicende successive alla condanna (modalità di esecuzione, errori dell'autorità) salvo concorso di colpa grave o dolosa dell'interessato; inoltre ha delineato limiti e modalità di intervento del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La detenzione subita in esecuzione di un ordine di esecuzione formato su un decreto di irreperibilità errato può dare diritto all'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., alla luce della sentenza n. 310/1996 e del art. 5 CEDU.
- Non è decisivo che l'ordine di esecuzione sia stato 'formalmente' valido al momento dell'emissione: se esso risulta inefficace per violazioni procedurali (es. errata notifica, omessa sospensione prevista) la detenzione è potenzialmente ingiusta e indennizzabile.
- In sede di valutazione del diritto alla riparazione il giudice deve escludere la responsabilità dell'interessato: se sussiste un comportamento doloso o gravemente colposo dell'imputato che abbia contribuito all'errore, il diritto all'indennizzo può essere escluso o ridotto.
- Periodi passati sotto misure alternative che non determinano privazione della libertà personale (es. affidamento in prova) non sono indennizzabili come conseguenze dell'ingiusta detenzione e vanno verificati dal giudice della riparazione.
- Prima di richiedere l'indennizzo è opportuno aver tempestivamente contestato l'esecuzione (es. istanza ex art. 670 c.p.p. per declaratoria di inefficacia temporanea) e raccogliere documentazione probatoria rilevante (certificati di residenza, atti che dimostrano la conoscenza dell'indirizzo da parte della Procura, notifiche).
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