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Legge

L.R. Liguria 3/2008

Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale aggiorna alcune disposizioni del R.R. 2 aprile 1997, n. 1 sulle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie). Il testo fornito non riporta il contenuto delle modifiche, ma solo i commi interessati. Trattandosi di modifica di un regolamento del 2008, oggi va letto insieme alla disciplina vigente successivamente consolidata.

Modifiche al regolamento su aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie

Modifiche al regolamento regionale sulle strutture private per la caccia

Il regolamento regionale dell’1 agosto 2008, n. 3 interviene sul Regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1, relativo all’istituzione delle strutture private per la caccia nelle Marche, in particolare alle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie previste dalla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29. Il testo fornito non contiene il tenore letterale delle nuove disposizioni, ma indica soltanto gli articoli e i commi oggetto di sostituzione o modifica.

Ambito delle modifiche

L’atto aggiorna la disciplina regolamentare già vigente in materia di strutture private per la caccia, incidendo su:

  • articolo 17, comma 3;
  • articolo 17, comma 4;
  • articolo 20, comma 1;
  • articolo 31, comma 3;
  • articolo 31, comma 4;
  • articolo 33, comma 1.

Le modifiche riguardano quindi profili applicativi della gestione delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, ma dal testo fornito non è possibile ricostruire il contenuto sostanziale delle singole previsioni.

Contenuto normativo ricavabile dal testo fornito

Dalla documentazione disponibile si evince solo che:

  • alcuni commi sono stati sostituiti integralmente;
  • altri sono stati semplicemente modificati;
  • il regolamento del 1997 resta il corpo normativo di riferimento, come emendato dalle successive modifiche.

Non risultano, nel testo trasmesso, ulteriori disposizioni autonome su procedure, requisiti, finanziamenti, controlli o sanzioni.

Valutazione di attualità

Si tratta di un atto di modifica del 2008, funzionale alla ricostruzione del testo vigente del regolamento del 1997. Considerato da solo, è oggi di utilità limitata perché la disciplina applicabile va desunta dal regolamento consolidato risultante dalle successive modifiche; pertanto l’atto è da considerarsi sostanzialmente superato come fonte autonoma di riferimento.

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