Ordinanza ingiunzione o revoca n. 476 del 12/10/2023
Provvedimento del 12 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Onda Più S.r.l., nel processo di acquisizione clienti per la fornitura di energia tramite agenzie door to door e firma OTP, ha trattato dati personali in modo non conforme al GDPR, consentendo l’attivazione di contratti non richiesti sulla base di dati inesatti e non aggiornati. L’Autorità ha ritenuto inadeguate le misure tecniche e organizzative adottate per verificare l’operato dei responsabili del trattamento e per prevenire anomalie nella contrattualizzazione, ravvisando la violazione dei principi di correttezza, esattezza e responsabilizzazione. Oltre alla sanzione amministrativa di 200.000 euro, sono state impartite prescrizioni correttive, tra cui sistemi di alert, controlli periodici, verifica della ricezione delle comunicazioni, audit sui responsabili e limitazione del trattamento per i contratti sospetti e per le 196 proposte non richieste individuate.
Onda Più S.r.l. sanzionata per contratti energia non richiesti e trattamento illecito di dati inesatti nell'acquisizione clienti tramite agenzia door to door
Onda Più S.r.l. – contratti energia non richiesti e trattamento illecito di dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato l'illiceità del trattamento effettuato da Onda Più S.r.l. nell'ambito dei processi di acquisizione clienti per la fornitura di energia elettrica e gas, svolti anche tramite agenzie door to door e firma digitale OTP. Il provvedimento trae origine da un reclamo presentato da una cliente che aveva subito l'attivazione di una fornitura non richiesta.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il reclamo, presentato l'11 novembre 2021 ai sensi dell'art. 77 GDPR, denunciava l'attivazione a insaputa dell'interessata di una fornitura di energia, con conseguente utilizzo illecito dei suoi dati personali. L'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy, richiedendo chiarimenti alla società e acquisendo ulteriori elementi anche tramite il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza. Nel corso delle verifiche sono stati effettuati accertamenti ispettivi e sono state esaminate le procedure interne di contrattualizzazione e controllo.
Contesto operativo del trattamento
Onda Più S.r.l. ha descritto un modello di vendita fondato su canali fisici, agenti door to door e, dal 2020, su una modalità di sottoscrizione tramite firma digitale OTP. I dati dei clienti erano conservati in un database in hosting presso un fornitore nominato responsabile del trattamento. Il processo prevedeva l'inserimento dei dati nel gestionale ERP, la scansione dei contratti cartacei, la firma OTP, una verifica di backoffice con pre-check sul Sistema informativo integrato, una check call, un ulteriore controllo di regolarità, la call di preattivazione, il caricamento sul portale SII e, dopo l'attivazione, la welcome call e l'invio della welcome letter.
Fatti specifici relativi alla reclamante
Nel caso della reclamante, la società ha riferito che il contratto sarebbe stato stipulato il 20 aprile 2021 in modalità remota con OTP, confermato il 22 aprile 2021 con check call, seguito dalla pre-attivazione del 6 maggio 2021 e dall'invio della welcome letter il 24 maggio 2021. Solo in un momento successivo, in particolare a partire dal 1° giugno 2021, sarebbero emerse anomalie nelle telefonate di benvenuto e nei tentativi di contatto successivi. A seguito del reclamo, la società ha stornato le fatture emesse e ha riconosciuto la procedura di ripristino per contratti non richiesti.
Criticità organizzative riscontrate
L'Autorità ha ritenuto che il sistema di contrattualizzazione presentasse limiti strutturali, poiché fondato sui recapiti forniti dagli agenti e privo di adeguati strumenti per verificare che il numero di telefono o l'indirizzo email fossero effettivamente riconducibili al reale utilizzatore dell'utenza. È stato inoltre rilevato che l'invio dei documenti contrattuali via SMS o email non era accompagnato da sistemi idonei a provare l'effettiva ricezione o lettura da parte del cliente.
Presenza di anomalie e casi di contratti non richiesti
Nel 2021 erano emersi comportamenti fraudolenti riconducibili all'agenzia Castiello Coop A.r.l., incaricata di acquisire clienti. La società ha accertato numeri di telefono spenti o irraggiungibili, IP simili o geolocalizzati in luoghi diversi rispetto alla residenza/fornitura e indirizzi email temporanei. Per questi profili erano stati bloccati o annullati numerosi contratti. In totale, per il periodo aprile-maggio 2021, il Garante ha considerato circa 196 proposte contrattuali non richieste, pari al 22% delle proposte acquisite tramite rete di vendita door to door nel periodo considerato.
Valutazione giuridica del Garante
Il Garante ha ritenuto che i trattamenti posti in essere fossero illeciti per violazione dei principi di correttezza ed esattezza dei dati, sanciti dall'art. 5, par. 1, lett. a) e d), e del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2 GDPR, in combinato disposto con l'art. 24 GDPR. Pur essendo alcuni trattamenti materialmente eseguiti da responsabili del trattamento, l'Autorità ha attribuito alla società titolare la responsabilità generale dell'organizzazione del trattamento, evidenziando la necessità di misure tecniche e organizzative adeguate, comprovabili e realmente efficaci.
Inadeguatezza delle misure di controllo sui responsabili
È stato rilevato che la società non aveva fornito evidenze adeguate di audit periodici, formazione dei responsabili o policy interne sanzionatorie nei confronti degli agenti e dei partner commerciali. Il Garante ha quindi giudicato insufficienti i meccanismi di verifica dell'operato dei responsabili ex art. 28 GDPR, soprattutto in un settore già noto per il fenomeno delle attivazioni non richieste. Il richiamo al precedente provvedimento dell'11 dicembre 2019 nel settore energia è stato utilizzato per ribadire che il titolare deve predisporre controlli preventivi idonei a intercettare comportamenti scorretti o fraudolenti.
Provvedimenti correttivi impartiti
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, il Garante ha ingiunto a Onda Più S.r.l. di adottare entro nove mesi:
- meccanismi di alert per anomalie quali recapiti ricorrenti, difformità tra indirizzo di fornitura e contatto, dati incompleti o contratti multipli;
- controlli settimanali e mensili su domini email, numeri mobili, ripetitività e orari di firma;
- strumenti per accertare l'effettiva ricezione delle comunicazioni, inclusa la trasmissione della welcome letter all'indirizzo fisico di fornitura;
- audit periodici sulle agenzie incaricate ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- un sistema di limitazione e segregazione dei dati dei clienti per i quali sia opportuno sospendere la contrattualizzazione o in relazione ai quali sia stato presentato reclamo.
Limitazione definitiva del trattamento per le 196 proposte non richieste
Il Garante ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, la limitazione definitiva di ogni ulteriore attività di trattamento dei dati personali riferiti ai clienti oggetto delle 196 proposte contrattuali non richieste procacciate dall'agenzia Castiello Coop A.r.l., consentendo solo le attività connesse alla segregazione delle informazioni.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Per la violazione degli artt. 5 e 24 GDPR è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 euro, ai sensi dell'art. 83 GDPR e dell'art. 166 del Codice. Nella quantificazione il Garante ha valorizzato la gravità delle violazioni, la loro diffusione in un arco temporale ristretto, il carattere sistemico delle carenze, il pregiudizio subito dalla reclamante e dagli altri interessati, il grado di responsabilità del titolare, la cooperazione prestata nel procedimento, l'assenza di precedenti e le misure mitigatorie nel frattempo adottate.
Pubblicazione del provvedimento e rimedi
È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, in ragione della rilevanza delle violazioni e del pregiudizio arrecato agli interessati. È stata inoltre prevista la possibilità di definizione agevolata nei limiti di legge e l'opposizione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall'art. 78 GDPR, dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo dell'11 novembre 2021 con cui la reclamante lamentava l'attivazione a sua insaputa di una fornitura di energia da parte di Onda Più S.r.l., a seguito di un contratto non richiesto e del trattamento illecito di dati personali riferiti alla stessa. L'istruttoria è stata svolta anche tramite richieste di informazioni ex art. 157 Codice e accertamenti del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza.
Trattamento esaminato e criticità nel processo di contrattualizzazione
Il Garante ha esaminato il processo di acquisizione clienti tramite canale door to door e firma digitale OTP, basato su inserimento dati nel gestionale, invio di SMS/email, check call, pre-attivazione e successiva attivazione della fornitura. È emerso che i controlli si fondavano sui recapiti indicati dall'agente e non davano sufficiente certezza dell'effettiva corrispondenza con il reale intestatario/utilizzatore dell'utenza, con rischio di contratti non richiesti e dati inesatti o non aggiornati.
Violazioni accertate
L'Autorità ha ritenuto violati i principi di correttezza ed esattezza dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e d), nonché il principio di responsabilizzazione ex art. 5, par. 2 e l'art. 24 GDPR. Le misure organizzative e tecniche adottate da Onda Più S.r.l. sono state giudicate inadeguate rispetto alla natura, al contesto, alle finalità e ai rischi del trattamento, anche in relazione al controllo dell'operato dei responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
Sanzione e misure correttive
Per la violazione accertata è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 euro, ai sensi dell'art. 83 GDPR. Il Garante ha inoltre ingiunto, entro nove mesi dalla notifica, l'adozione di specifiche misure correttive: sistemi di alert per anomalie contrattuali, controlli periodici su email, numeri di telefono e orari di firma, verifica dell'effettiva ricezione delle comunicazioni, audit periodici sulle agenzie, e limitazione del trattamento per i contratti sospetti e per le 196 proposte non richieste procacciate dall'agenzia Castiello Coop A.r.l.
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