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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14852/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato la nullità della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, disposta nei confronti di Pugliese anche per il reato ex art. 416-bis c.p., per presunta violazione del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 299, commi 3-bis e 4-bis c.p.p., in quanto, secondo il Pubblico Ministero, la decisione era stata assunta in assenza del parere dell'organo dell'accusa; il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il contraddittorio si era regolarmente perfezionato con la fissazione dell'udienza per il conferimento dell'incarico peritale e l'indicazione dei termini per il deposito dell'elaborato, udienza sollecitata dallo stesso Pubblico Ministero al quale era comunque rimasta la facoltà di intervenire e di esprimere il proprio parere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (ha ritenuto il ricorso fondato) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro. Il Collegio ha ritenuto che il contraddittorio relativo alla revoca o sostituzione della misura cautelare per incompatibilità delle condizioni di salute nasca al momento della fissazione dell'udienza per il conferimento dell'incarico peritale, quando vengono indicati i termini per il deposito della perizia; in tale quadro il giudice non è tenuto a comunicare alle parti l'avvenuto deposito della perizia se questo avviene nei termini fissati, essendo onere delle parti informarsi per esercitare eventuali facoltà di interlocuzione e, per il pubblico ministero, per esprimere il parere ex art. 299 c. 3-bis. La comunicazione è invece necessaria solo se la perizia è depositata in anticipo o oltre il termine. Pertanto l'ordinanza che aveva annullato la sostituzione della misura cautelare è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al potere di emanare ordinanze cautelari; contestualizza il provvedimento impugnato come ordinanza ai sensi di tale articolo

  • art. 299 cod. proc. pen. (commi 3-bis, 4-bis e 4-ter)

    Il Collegio interpreta il subprocedimento previsto da tali commi come instaurante il contraddittorio sulla revoca/sostituzione della misura cautelare basata sulle condizioni di salute al momento della fissazione dell'udienza per il conferimento dell'incarico peritale, con l'indicazione del termine per il deposito dell'elaborato; il giudice non è obbligato a comunicare il deposito se avviene nei termini fissati

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 4-bis)

    Riferimento alla fattispecie di incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con il regime detentivo quale motivo di revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte collega tale causa al subprocedimento di cui ad art. 299

  • art. 178 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b)

    Richiamato nella motivazione per valutare se l'ordinanza di sostituzione fosse viziata; la Corte conclude che non si è configurata la violazione contestata ai sensi di tale norma

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    Norma che consente la trattazione scritta in Cassazione; applicata per lo svolgimento del giudizio di legittimità senza discussione orale su richiesta non avanzata nei termini

Massime di principio

  • Il contraddittorio relativo alla revoca o sostituzione della custodia in carcere per incompatibilità di salute si perfeziona con la fissazione dell'udienza per il conferimento dell'incarico peritale e con l'indicazione dei termini per il deposito della perizia; da quel momento decorrono i termini per l'intervento delle parti
  • Il giudice non è obbligato a comunicare alle parti l'avvenuto deposito della perizia se questo avviene nei termini fissati nell'udienza di conferimento dell'incarico; è onere delle parti, e soprattutto del pubblico ministero, monitorare i termini e informarsi per esprimere il proprio parere
  • Una comunicazione obbligatoria dell'avvenuto deposito è richiesta soltanto se la perizia è depositata in anticipo rispetto al termine fissato o oltre tale termine, dato che in questi casi l'elemento procedurale varia rispetto alla tempistica originaria
  • L'assenza del pubblico ministero all'udienza di conferimento dell'incarico non determina automaticamente la nullità del provvedimento di sostituzione della misura purché siano state rispettate le regole del subprocedimento e siano stati fissati termini che consentano l'esercizio del contraddittorio
  • In casi simili, difesa e accusa dovrebbero attivarsi per ottenere la fissazione dell'udienza di conferimento dell'incarico peritale e annotare i termini assegnati per il deposito della perizia; chi riceve l'incarico peritale deve rispettare i termini per evitare conseguenze processuali

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