Messaggio numero 24332 del 2-8-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce che, dopo il passaggio delle funzioni INPDAI all’INPS dal 1° gennaio 2003, per i dirigenti d’azienda restano ferme le regole già vigenti: i trattamenti economici per congedi di maternità/paternità, parentali e riposi per allattamento restano a carico del datore di lavoro, sono soggetti a contribuzione obbligatoria e non sono conguagliabili con contributi INPS. Solo per i congedi parentali retribuiti in misura ridotta o non retribuiti è riconosciuta contribuzione figurativa nei limiti previsti dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 151/2001.
Soppressione INPDAI e trattamento contributivo delle retribuzioni per maternità/paternità dei dirigenti
Soppressione INPDAI e riflessi sui trattamenti di maternità dei dirigenti
Il messaggio dell’INPS del 2 agosto 2004 interviene per chiarire gli effetti della soppressione dell’INPDAI, disposta dall’art. 42 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, con trasferimento delle funzioni all’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2003. Il documento precisa che tale trasferimento non ha modificato il regime delle prestazioni e dei trattamenti previdenziali già previsti in favore dei dirigenti d’azienda, con particolare riguardo alle assenze per maternità e paternità.
Ambito di applicazione
Le precisazioni riguardano i dirigenti d’azienda e i trattamenti economici corrisposti in occasione di:
- congedi di maternità/paternità;
- congedi parentali;
- riposi giornalieri cosiddetti "per allattamento".
Il riferimento normativo richiamato è il D.Lgs. 151 del 2001, testo unico a tutela della maternità e della paternità.
Regime dei trattamenti economici
Il documento afferma che, di regola, i trattamenti economici erogati ai dirigenti durante tali periodi di assenza dal lavoro restano a carico dell’azienda presso cui il dirigente presta attività lavorativa. In altri termini, non è prevista alcuna indennità a carico dell’INPS, poiché la categoria dirigenziale non dispone di una specifica posizione assicurativa per la maternità presso l’Istituto.
La retribuzione corrisposta può essere:
- intera, se previsto;
- ridotta, secondo quanto stabilito dal CCNL applicabile.
Riflessi contributivi
Il messaggio precisa che le retribuzioni erogate ai dirigenti per i periodi di assenza per maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento sono assoggettate a contribuzione obbligatoria.
Viene inoltre chiarito che, solo per i periodi di congedo parentale, se la retribuzione è riconosciuta in misura ridotta oppure non è corrisposta, spetta la contribuzione figurativa per la parte di retribuzione mancante o per l’intera retribuzione mancante, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 151/2001.
Esclusione del conguaglio con i contributi INPS
In assenza di uno specifico rapporto assicurativo per la maternità con l’INPS, le retribuzioni erogate a titolo di:
- congedo di maternità/paternità;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri per allattamento,
non possono essere portate a conguaglio con i contributi, a vario titolo, dovuti all’INPS.
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