Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 24332 del 2-8-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che, dopo il passaggio delle funzioni INPDAI all’INPS dal 1° gennaio 2003, per i dirigenti d’azienda restano ferme le regole già vigenti: i trattamenti economici per congedi di maternità/paternità, parentali e riposi per allattamento restano a carico del datore di lavoro, sono soggetti a contribuzione obbligatoria e non sono conguagliabili con contributi INPS. Solo per i congedi parentali retribuiti in misura ridotta o non retribuiti è riconosciuta contribuzione figurativa nei limiti previsti dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 151/2001.

Soppressione INPDAI e trattamento contributivo delle retribuzioni per maternità/paternità dei dirigenti

Soppressione INPDAI e riflessi sui trattamenti di maternità dei dirigenti

Il messaggio dell’INPS del 2 agosto 2004 interviene per chiarire gli effetti della soppressione dell’INPDAI, disposta dall’art. 42 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, con trasferimento delle funzioni all’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2003. Il documento precisa che tale trasferimento non ha modificato il regime delle prestazioni e dei trattamenti previdenziali già previsti in favore dei dirigenti d’azienda, con particolare riguardo alle assenze per maternità e paternità.

Ambito di applicazione

Le precisazioni riguardano i dirigenti d’azienda e i trattamenti economici corrisposti in occasione di:

  • congedi di maternità/paternità;
  • congedi parentali;
  • riposi giornalieri cosiddetti "per allattamento".

Il riferimento normativo richiamato è il D.Lgs. 151 del 2001, testo unico a tutela della maternità e della paternità.

Regime dei trattamenti economici

Il documento afferma che, di regola, i trattamenti economici erogati ai dirigenti durante tali periodi di assenza dal lavoro restano a carico dell’azienda presso cui il dirigente presta attività lavorativa. In altri termini, non è prevista alcuna indennità a carico dell’INPS, poiché la categoria dirigenziale non dispone di una specifica posizione assicurativa per la maternità presso l’Istituto.

La retribuzione corrisposta può essere:

  • intera, se previsto;
  • ridotta, secondo quanto stabilito dal CCNL applicabile.

Riflessi contributivi

Il messaggio precisa che le retribuzioni erogate ai dirigenti per i periodi di assenza per maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento sono assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Viene inoltre chiarito che, solo per i periodi di congedo parentale, se la retribuzione è riconosciuta in misura ridotta oppure non è corrisposta, spetta la contribuzione figurativa per la parte di retribuzione mancante o per l’intera retribuzione mancante, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 151/2001.

Esclusione del conguaglio con i contributi INPS

In assenza di uno specifico rapporto assicurativo per la maternità con l’INPS, le retribuzioni erogate a titolo di:

  • congedo di maternità/paternità;
  • congedo parentale;
  • riposi giornalieri per allattamento,

non possono essere portate a conguaglio con i contributi, a vario titolo, dovuti all’INPS.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.