L.R. Umbria 15/2004
Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria il noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della L. 218/2003: autorizzazioni regionali, requisiti delle imprese, registro, documentazione fiscale, uso di autobus acquistati con contributi pubblici, sanzioni e sospensione/revoca. Prevede una disciplina transitoria per sostituire le vecchie licenze comunali entro 6 mesi dall’entrata in vigore, ormai ampiamente superata.
Noleggio di autobus con conducente
Noleggio di autobus con conducente in Umbria
La legge regionale disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente nel territorio dell’Umbria, in coerenza con la legge statale n. 218/2003. Definisce il quadro autorizzatorio, gli obblighi delle imprese, i controlli e il sistema sanzionatorio.
Ambito di applicazione e definizioni
L’intervento regionale riguarda esclusivamente le imprese che svolgono noleggio di autobus con conducente in Umbria. Per definizioni e classificazioni si rinvia alla disciplina statale di riferimento.
Autorizzazione regionale all’attività
La Regione rilascia l’autorizzazione alle imprese in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore di persone, purché abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio regionale.
Per ottenere l’autorizzazione l’impresa deve presentare domanda e dichiarare, tra l’altro:
- denominazione aziendale;
- sede legale o della principale organizzazione;
- possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, nonché di aggiornamento professionale;
- numero di autobus disponibili e di eventuali autobus acquistati con finanziamento pubblico o cofinanziati;
- possesso dell’attestato di idoneità professionale estesa all’attività internazionale, se presente;
- natura giuridica del rapporto del personale;
- possesso della patente/abilitazione professionale dei conducenti;
- numero dei conducenti;
- iscrizione al ruolo regionale prevista dalla normativa sulle auto/noleggio con conducente.
Alla domanda vanno allegati anche:
- dichiarazione del legale rappresentante sulla qualità di dipendente, lavoratore con contratti temporanei consentiti o, per titolari/soci/collaboratori familiari, la documentazione di iscrizione al registro imprese;
- documentazione sui contratti collettivi di categoria applicati.
La Regione stabilisce modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti; la verifica è effettuata ogni due anni. Le variazioni dei requisiti dichiarati devono essere comunicate entro 15 giorni.
Registro regionale delle imprese
La Giunta regionale istituisce il registro regionale delle imprese autorizzate e trasmette annualmente al Ministero competente l’elenco delle imprese titolari di autorizzazione, con il numero di autobus in dotazione e l’annotazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche.
Obblighi documentali e abilitazione dei conducenti
L’impresa deve compilare per ogni servizio il documento fiscale previsto dalla normativa statale.
Le imprese autorizzate sono considerate abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente anche ai fini della disciplina nazionale sulle auto/noleggio con conducente, ma devono:
- presentare domanda di iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti;
- far iscrivere i conducenti al ruolo, previo superamento dell’esame previsto dalla normativa regionale di settore.
Autobus acquistati con contributi pubblici
In linea generale non è consentito l’uso, per il noleggio disciplinato dalla legge, di autobus acquistati con contributi pubblici.
Sono però previste eccezioni e autorizzazioni specifiche per autobus acquistati con contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. In tali casi la Regione può rilasciare autorizzazione annuale, per ciascun autobus, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo 1 aprile-30 settembre, purché i mezzi abbiano le caratteristiche tecniche richieste dal D.M. 23 dicembre 2003.
Per gli autobus immatricolati entro il 2003 acquistati con contributo pubblico e cofinanziati, l’autorizzazione è subordinata anche al pagamento all’ente concedente di una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell’autobus, determinata in base ai contributi pubblici ricevuti. Se si tratta di autobus cofinanziati e destinati al trasporto pubblico locale, è necessario il nulla osta dell’ente concedente.
È inoltre prevista la possibilità, in caso di calamità naturali, di autorizzare l’uso di autobus acquistati con contributo pubblico.
Requisiti dei mezzi e della dotazione di servizio
L’impresa deve destinare al servizio autobus:
- revisionati;
- dotati di cronotachigrafo funzionante;
- muniti di estintore omologato;
- iscritti nel registro regionale;
- condotti da conducenti in possesso dell’abilitazione professionale.
A bordo del veicolo devono essere conservati:
- l’autorizzazione regionale;
- il documento fiscale;
- l’eventuale nulla osta dell’ente concedente nei casi previsti.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per diverse violazioni:
- da 500 a 3.000 euro per l’inosservanza delle regole su autobus cofinanziati/alla disciplina dell’uso autorizzato e dei requisiti tecnici dei mezzi;
- da 500 a 2.000 euro per la violazione delle disposizioni sull’autorizzazione e sull’uso di conducenti abilitati;
- da 200 a 1.500 euro per la mancata tenuta a bordo dei documenti obbligatori;
- da 500 a 3.000 euro per l’esercizio del noleggio senza autorizzazione.
I proventi delle sanzioni sono incamerati dalla Regione.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
La legge prevede la sospensione dell’autorizzazione in relazione al numero e alla gravità delle infrazioni commesse nel corso dell’anno, con soglie parametrate anche al numero di autobus disponibili. In particolare:
- per alcune violazioni documentali/di bordo, sospensione da 20 a 40 giorni, oppure da 30 a 60 giorni in caso di almeno due infrazioni gravi;
- per le violazioni sanzionate ai sensi della disciplina generale, sospensione da 7 a 30 giorni, oppure da 20 a 45 giorni in caso di almeno due infrazioni gravi.
È considerata grave l’infrazione punita con sanzione superiore alla metà del massimo edittale.
L’autorizzazione è revocata se l’impresa:
- svolge il servizio con autorizzazione sospesa;
- non adotta la separazione contabile quando svolge anche trasporto pubblico locale;
- nel quinquennio subisce sospensioni complessivamente superiori a 180 giorni.
Regime transitorio
Le vecchie licenze comunali per il noleggio con conducente mediante autobus dovevano essere sostituite, su richiesta entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con l’autorizzazione regionale.
Decorso tale termine, le licenze comunali cessavano di efficacia e la nuova richiesta non poteva essere presentata prima di un anno, a pena di inammissibilità. Si tratta di una disciplina transitoria storica, ormai esaurita.
Circolazione gratuita per pubblica sicurezza
È consentita la circolazione gratuita sui mezzi del trasporto pubblico locale, per finalità di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale.
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