L.R. Umbria 6/2004
Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove incontri e visite di studenti e docenti delle scuole umbre al Consiglio regionale, con domande annuali entro il 30 settembre e contributi agli istituti nei limiti di bilancio. Per il 2004 il finanziamento è coperto con risorse già disponibili; per gli anni successivi la spesa è determinata con la legge finanziaria regionale. Abrogate due precedenti leggi regionali del 1982.
Promozione di visite e incontri di scuole umbre con il Consiglio regionale
Promozione di attività di informazione e partecipazione tra scuole e istituzioni regionali
La legge della Regione Umbria disciplina iniziative rivolte alle scuole umbre per favorire la conoscenza del Consiglio regionale da parte di studenti e docenti, la partecipazione alla vita democratica e l’educazione alla cittadinanza consapevole.
Finalità e destinatari
Il provvedimento mira a rafforzare il rapporto tra istituzioni regionali e giovani generazioni attraverso incontri e visite presso la sede del Consiglio regionale.
I destinatari dell’iniziativa sono:
- studenti delle scuole umbre;
- docenti delle scuole umbre.
Domande di partecipazione e programmazione degli accessi
Le scuole interessate devono presentare apposita richiesta al Presidente del Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, indicando l’importo delle spese da sostenere.
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale predispone il programma degli accessi alla sede consiliare sulla base di criteri e modalità previamente stabiliti con propria deliberazione.
Contributi e agevolazioni per l’accesso
La Giunta regionale eroga contributi ai singoli istituti scolastici, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo il piano di riparto previsto nel programma degli accessi, per finanziare la realizzazione delle visite.
Per agevolare l’accesso di studenti e docenti alla sede del Consiglio regionale, è inoltre prevista la stipula di convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale.
Disciplina finanziaria
Per l’anno 2004 la copertura finanziaria degli interventi è assicurata con le risorse già disponibili previste dalla legge regionale 12 agosto 1982, n. 40, nell’unità previsionale di base 10.1.001 relativa agli interventi per il diritto allo studio nell’istruzione prescolastica, primaria e secondaria.
Per gli anni 2005 e successivi, l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, secondo la legge regionale di contabilità vigente.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia di cassa.
Abrogazioni
Sono abrogate la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40, e la legge regionale 27 dicembre 1982, n. 60.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La disciplina è strutturata come intervento annuale e finanziariamente dipendente dalle previsioni di bilancio e dalla legge finanziaria regionale. Le disposizioni relative al finanziamento iniziale del 2004 hanno ormai esaurito la loro funzione, mentre la parte ordinamentale resta riferita alle attività di visita e partecipazione delle scuole umbre al Consiglio regionale.
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