Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 154/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza, ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lett. b) c.p.a., della sentenza del TAR della Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1516/2025, pubblicata il 2.05.2025.

Giustizia amministrativa202503962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: deliberazioni regionali del 22 e 24 settembre 2025 sull’individuazione dei valichi montani e sulle limitazioni all’attività venatoria, asseritamente elusive del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia n. 1516/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., chiedendo la declaratoria di nullità delle deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia adottate in materia di valichi montani e limitazioni all’attività venatoria, deducendone la violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia n. 1516/2025, allora sub iudice in appello. Il ricorso è stato notificato alla Regione e al Consiglio regionale, ma non a tutte le associazioni che erano state parti del giudizio definito dalla sentenza della quale si chiede l’ottemperanza. Alcune associazioni sono intervenute spontaneamente ad opponendum nel nuovo giudizio; altre tre associazioni, anch’esse parti del precedente processo e destinatarie della sentenza, non si sono costituite. La ricorrente ha successivamente notificato spontaneamente il ricorso anche a tali associazioni, ma il Collegio ha ritenuto che tale iniziativa non equivalesse all’integrazione formale del contraddittorio, non contenendo le necessarie indicazioni relative alla natura dell’atto e allo stato del processo.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi sulle ulteriori questioni di rito e di merito, ha rilevato che il ricorso per ottemperanza deve essere notificato, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza. L’omessa notifica ad alcune di tali parti non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso, poiché il contraddittorio può essere integrato ai sensi dell’art. 27 c.p.a. Il Collegio ha però escluso che la mera notificazione spontanea dell’atto introduttivo fosse sufficiente, in quanto l’integrazione deve consentire al destinatario di conoscere sia la domanda sia lo stato raggiunto dal processo e di difendersi all’udienza fissata. È stata quindi ordinata, ai sensi degli artt. 49 e 114, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Unione Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale Lombarda, Associazione Nazionale Libera Caccia e Italcaccia - Associazione Italiana della Caccia - Regione Lombardia. La notificazione del ricorso dovrà indicare espressamente che si tratta di integrazione del contraddittorio e riportare la data della prossima camera di consiglio; dovrà essere eseguita entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, con deposito della prova della notificazione entro i cinque giorni successivi. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza, comprese le associazioni intervenienti nel giudizio presupposto.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda di declaratoria di nullità degli atti asseritamente adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 27 c.p.a.

    Consente l’integrazione del contraddittorio quando il giudizio sia stato promosso soltanto contro alcune delle parti, purché non sia maturata alcuna decadenza.

  • art. 49 c.p.a.

    Fornisce la disciplina generale dell’integrazione del contraddittorio, applicata dal TAR insieme all’art. 114, comma 1, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato non soltanto all’amministrazione, ma anche a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza, comprese le parti intervenienti nel giudizio presupposto.
  • L’omessa notificazione del ricorso per ottemperanza ad alcune parti necessarie non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso quando il contraddittorio possa essere integrato e non sia maturata alcuna decadenza.
  • La mera notificazione spontanea dell’atto introduttivo alle parti pretermesse non equivale necessariamente all’integrazione del contraddittorio: l’atto deve indicare espressamente tale funzione, informare il destinatario dei termini dell’impugnazione e dello stato del processo, nonché consentirgli di difendersi in vista dell’udienza fissata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.