Circolare numero 14 del 07-08-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra, alla luce dell’art. 14-bis del D.L. n. 159/2007 e dell’intesa con il MiBAC, le condizioni e le modalità per consentire a imprese, enti e organismi di spettacolo in stato di crisi di ottenere la rateizzazione dei debiti contributivi iscritti a ruolo al 30 settembre 2007. Il beneficio è subordinato all’attestazione dello stato di crisi, alla presentazione dell’istanza entro il 31 dicembre 2008 e alla regolarità rispetto ai debiti successivi e ai contributi correnti. Sono inoltre disciplinati l’iter istruttorio, il ruolo della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, la revoca in caso di inadempienza e il trasferimento delle sovvenzioni al posto del debitore nei limiti del debito residuo.
Regolarizzazione rateale dei debiti contributivi per imprese dello spettacolo in stato di crisi
Regolarizzazione rateale dei debiti contributivi per imprese dello spettacolo in stato di crisi
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 14-bis del D.L. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007, per le imprese, gli enti e gli organismi di spettacolo in stato di crisi. L’obiettivo è consentire, nei limiti previsti, la regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi iscritti a ruolo al 30 settembre 2007, utilizzando come garanzia l’accantonamento sulle sovvenzioni del Fondo unico per lo spettacolo.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il beneficio riguarda esclusivamente i soggetti dello spettacolo che si trovino in stato di crisi attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. L’agevolazione opera solo per i debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007; restano fuori, salvo diversi adempimenti richiesti, le posizioni ulteriori o successive.
Termine di presentazione e contenuto della domanda
L’istanza deve essere presentata all’Enpals entro il 31 dicembre 2008, termine perentorio indicato a pena di inammissibilità. La domanda deve essere inoltrata alla sede territorialmente competente e deve contenere l’indicazione del numero di rate richieste, entro il limite massimo di sessanta mesi. Alla richiesta va allegata l’attestazione dello stato di crisi rilasciata dalla DPL.
Ulteriori condizioni richieste all’impresa
Per ottenere l’ammissione al beneficio, l’impresa deve dimostrare la regolarizzazione di eventuali debiti contributivi e accessori iscritti a ruolo successivamente al 30 settembre 2007, nonché di altri debiti contributivi non iscritti a ruolo. In alternativa, per tali debiti, può essere prodotta copia dell’istanza di rateazione presentata a Equitalia S.p.A. La circolare richiede inoltre che l’impresa sia corrente con il versamento dei contributi maturati dopo la data di presentazione dell’istanza e che si impegni a corrispondere eventuali compensi e rimborsi spese richiesti da Equitalia all’Enpals per l’attività di riscossione.
Istruttoria e valutazione dell’affidabilità
Gli uffici periferici dell’Enpals devono comunicare tempestivamente alla Direzione Contributi l’avvenuta presentazione della domanda e mantenerla aggiornata sugli esiti degli accertamenti fino alla conclusione del procedimento. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del MiBAC valuta la sussistenza di condizioni che prefigurino la capacità dell’impresa di rientrare dall’esposizione debitoria e trasmette il proprio parere all’Enpals entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Provvedimento di concessione
Ricevuto il parere del MiBAC, l’Enpals comunica all’impresa, e per conoscenza alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, l’accoglimento o il rigetto dell’istanza con provvedimento motivato. La rateazione è consentita nel limite massimo di sessanta mesi. L’accantonamento di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 7/1979 costituisce garanzia ai fini dell’ammissione al beneficio.
Decadenza e revoca
La circolare richiama la disciplina generale sulla rateazione per i casi di decadenza. Se, dopo la concessione, intervengono inadempienze come la sospensione del versamento dei contributi correnti, la sospensione del pagamento delle rate o il tardivo pagamento delle rate, l’autorizzazione viene revocata. La revoca è comunicata all’impresa e al MiBAC con l’indicazione dell’ammontare delle somme residue non versate.
Effetti della revoca e trasferimento delle sovvenzioni
In caso di revoca, la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo sospende l’erogazione delle sovvenzioni e trasferisce all’Enpals, entro novanta giorni dalla comunicazione, le sovvenzioni liquide ed esigibili riferite all’impresa. È prevista anche la rimessione delle sovvenzioni da assegnare negli esercizi successivi. Tali trasferimenti hanno effetto liberatorio per il Ministero e per l’impresa solo fino alla concorrenza del debito residuo estinto.
Coordinamento procedurale e riferimenti applicativi
Per gli aspetti non disciplinati espressamente dalla circolare si rinvia alle norme e alle istruzioni amministrative già vigenti, incluse le circolari Enpals nn. 15/2002, 17/2003, 18/2004 e 9/2006. L’allegata convenzione tra Enpals e MiBAC formalizza i flussi informativi, i tempi del procedimento, le modalità di trasferimento delle sovvenzioni e la durata dell’intesa, fissata fino al 31 dicembre 2008.
Punti principali
Ambito di applicazione del beneficio
Possono accedere alla regolarizzazione rateale solo le imprese, enti e organismi di spettacolo in stato di crisi, attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Il beneficio riguarda esclusivamente i debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007 e si collega all’accantonamento disposto dal MiBAC sulle sovvenzioni, contributi e premi del Fondo unico per lo spettacolo.
Termine per la presentazione dell’istanza
Le domande devono essere presentate all’Enpals entro e non oltre il 31 dicembre 2008, a pena di inammissibilità. L’istanza va inviata alla sede territorialmente competente e deve indicare il numero di rate richieste, nel limite massimo di sessanta mesi.
Documentazione e condizioni per l’accesso
Alla domanda devono essere allegati l’attestazione dello stato di crisi della DPL e una dichiarazione di regolarizzazione dei debiti contributivi successivi al 30 settembre 2007 e di eventuali altri debiti non iscritti a ruolo, oppure la copia dell’istanza presentata a Equitalia per la relativa dilazione. L’impresa deve inoltre impegnarsi a restare corrente con i contributi successivi alla domanda e a rimborsare eventuali compensi e spese richiesti da Equitalia all’Enpals.
Procedimento e valutazione
Gli uffici periferici dell’Enpals comunicano la presentazione dell’istanza alla Direzione Contributi e la informano sugli esiti degli accertamenti. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo esprime un parere sulla capacità di rientro dell’esposizione debitoria dell’impresa, che deve essere trasmesso all’Enpals entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Esito, garanzia e durata della rateazione
L’Enpals decide con provvedimento motivato sull’accoglimento o sul rigetto dell’istanza entro trenta giorni dalla ricezione del parere del MiBAC. La dilazione può arrivare fino a sessanta mesi. L’accantonamento ex art. 2, comma 4, L. n. 7/1979 costituisce garanzia per l’ammissione al beneficio.
Decadenza e revoca del beneficio
La rateazione è revocata in caso di sospensione del pagamento dei contributi correnti o delle rate, o di tardivo versamento, secondo la disciplina generale richiamata dalla circolare Enpals n. 18/2004. La revoca viene comunicata all’impresa e al MiBAC, con indicazione delle somme residue non versate.
Trasferimento delle sovvenzioni e effetto liberatorio
In caso di revoca, la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo sospende l’erogazione delle sovvenzioni e trasferisce all’Enpals, entro novanta giorni, le somme liquide ed esigibili riferite all’impresa. Il trasferimento, così come la rimessione delle sovvenzioni future, ha effetto liberatorio per il Ministero e per l’impresa fino alla concorrenza del debito residuo.
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