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Circolare

Circolare numero 82 del 6-8-2008

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo per il datore di lavoro e per il lavoratore, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, sgravio che sostituisce il precedente regime di decontribuzione abrogato dalla stessa data. Si comunicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio in questione, modalità che prevedono la richiesta esclusivamente in via telematica e si forniscono le specifiche tecniche per accedere alla procedura di trasmissione delle domande di ammissione che saranno soggette a graduatoria nei limiti delle risorse assegnate dalla legge e secondo i criteri di priorità previsti dal decreto. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà portata a conoscenza in tempo utile

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione dello sgravio contributivo sperimentale introdotto dalla legge n. 247/2007 per premi ed erogazioni della contrattazione aziendale e territoriale, disciplinato dal DM interministeriale 7 maggio 2008. Vengono chiariti ambito, misura del beneficio, requisiti di accesso, esclusioni, modalità di presentazione telematica delle domande, criteri di priorità e tempi di ammissione. Il beneficio è finanziato entro un plafond annuo di 650 milioni di euro per il triennio 2008-2010 ed è subordinato al deposito dei contratti, alla presenza di erogazioni legate a produttività/qualità/competitività e alla regolarità contributiva.

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello ex legge n. 247/2007

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello

La circolare disciplina l’attuazione dello sgravio contributivo sperimentale previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 e regolato dal DM interministeriale 7 maggio 2008. Il documento chiarisce il funzionamento del beneficio, i requisiti per accedervi, le modalità di domanda e i criteri con cui l’INPS ammette le aziende nei limiti delle risorse disponibili.

Quadro normativo e dotazione finanziaria

La legge n. 247/2007 ha abrogato, dal 1° gennaio 2008, il precedente regime di decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti di secondo livello e lo ha sostituito con uno sgravio contributivo sperimentale, su domanda delle aziende, per il triennio 2008-2010. Il decreto interministeriale 7 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, ne ha dato attuazione e ha affidato all’INPS la gestione della misura, anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.

Il Fondo è dotato di 650 milioni di euro per ciascun anno del triennio e le risorse sono ripartite in misura pari al 62,5% per la contrattazione aziendale e al 37,5% per la contrattazione territoriale. Se una delle due quote non viene integralmente utilizzata, la parte residua è attribuita all’altra tipologia contrattuale.

Oggetto del beneficio e misura dello sgravio

Lo sgravio si applica agli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore. Trattandosi di un beneficio sperimentale, il decreto prevede che, per il solo anno in corso e in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse impegnate, il tetto del 3% possa essere rideterminato con successivo decreto interministeriale da emanarsi entro il 30 settembre 2008, restando fermo il limite di spesa di 650 milioni di euro annui e il tetto massimo della retribuzione contrattuale fissato dalla legge al 5%.

La misura dello sgravio è definita come segue:

  • fino a 25 punti percentuali della quota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto di eventuali riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
  • totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

La circolare riporta anche un esempio numerico per chiarire il calcolo del beneficio su un premio di risultato.

Retribuzione contrattuale e base di calcolo

Ai fini del calcolo del limite di accesso, la retribuzione contrattuale è intesa in senso ampio, come disciplina pattizia della retribuzione, e comprende quanto stabilito dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali e territoriali, nonché dagli accordi individuali, inclusi i premi oggetto di sgravio. La nozione è ricondotta al richiamo contenuto nell’art. 3, comma 4, del DM e nell’art. 1, comma 1, del DL n. 338/1989.

Il decreto precisa inoltre che i componenti da considerare sono quelli imponibili ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dal D.lgs. n. 314/1997 e successive modificazioni. Ne deriva che la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella imponibile annua ai fini previdenziali.

Requisiti dei contratti e condizioni di accesso

Per ottenere lo sgravio, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono presentare precise caratteristiche:

  • devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura degli stessi o delle associazioni cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del lavoro entro 30 giorni dalla stipula;
  • per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del decreto e non ancora depositati, il deposito deve avvenire entro 30 giorni da tale entrata in vigore;
  • devono prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare, collegate a parametri che misurino produttività, qualità o altri elementi di competitività.

La circolare evidenzia che è sufficiente la presenza anche di uno solo dei parametri indicati. Per i contratti territoriali, quando non siano disponibili indicatori aziendali, i criteri di erogazione possono essere correlati all’andamento delle imprese del settore sul territorio.

Il deposito presso la Direzione provinciale del lavoro competente è condizione necessaria: in mancanza di esso, i contratti non possono essere ammessi allo sgravio.

Per le imprese di somministrazione lavoro, ai fini dell’accesso al beneficio si deve fare riferimento alla contrattazione di secondo livello dell’impresa utilizzatrice o delle organizzazioni a cui essa aderisce.

Inoltre, il beneficio è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e osservanza della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Esclusioni e conseguenze dell’uso indebito

Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165/2001, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.

Lo sgravio non spetta anche alle aziende che abbiano corrisposto, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del DL n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.

In caso di indebita fruizione, fermo restando l’eventuale rilievo penale, i datori di lavoro devono versare i contributi dovuti e pagare le sanzioni civili previste dalla normativa vigente.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. La presentazione può avvenire direttamente da parte dei datori di lavoro oppure tramite intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 12/1979.

La domanda può riguardare una singola matricola oppure più matricole tramite caricamento in flusso XML; per le aziende agricole, la matricola è sostituita dal codice azienda.

Le domande devono contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale o di secondo livello;
  • la data di deposito presso la Direzione provinciale del lavoro competente;
  • l’importo annuo complessivo delle erogazioni che si intende ammettere allo sgravio, entro il limite individuale del 3% della retribuzione imponibile, e il numero dei lavoratori interessati;
  • l’ammontare dello sgravio relativo ai contributi dovuti dal datore di lavoro, entro il limite di 25 punti percentuali della sua aliquota;
  • l’ammontare dello sgravio relativo ai contributi dovuti dal lavoratore;
  • l’indicazione dell’ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

Gli importi di cui alle lettere relative all’erogazione e agli sgravi devono essere indicati per ciascuno degli anni per i quali le erogazioni contrattuali sono dovute.

Decorrenza delle domande e contratti territoriali

Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre 2008, una volta completate le verifiche sulle funzionalità delle procedure telematiche.

Per i contratti territoriali, la circolare consente alle aziende aderenti agli accordi di presentare le domande in un unico file, anche con riferimento a più accordi territoriali, tramite intermediari autorizzati. Le domande correttamente presentate saranno ammesse globalmente al beneficio nei limiti delle risorse disponibili.

Criteri di priorità e ammissione allo sgravio

Ai fini della concessione dello sgravio, l’art. 4 del decreto stabilisce criteri di priorità legati alla data di stipula e deposito del contratto e all’ordine cronologico di presentazione della domanda:

  • hanno priorità i contratti aziendali e territoriali stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti proseguono oltre tale data, secondo l’ordine di inoltro della domanda;
  • seguono i contratti stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, sempre secondo l’ordine cronologico di presentazione, tenendo conto prioritariamente della data di stipula.

A ciascuna domanda è attribuito un protocollo informatico. Nel caso di invio tramite flusso, tutte le domande contenute nel file ricevono la stessa data e ora di trasmissione.

Tempi della lavorazione e fruizione del beneficio

L’INPS provvede all’ammissione delle aziende entro 45 giorni dalla data dalla quale è possibile inoltrare le domande e comunica tempestivamente l’esito alle aziende e agli intermediari. Tuttavia, la concreta fruizione del beneficio resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva, controllati secondo la procedura richiamata dalla circolare n. 51 del 18 aprile 2008 e dal messaggio n. 14521 del 25 giugno 2008.

La circolare anticipa che con successivo messaggio saranno definite le modalità operative per la fruizione delle somme spettanti con effetto dal 1° gennaio 2008 e per la regolarizzazione, mediante compensazione, di quanto eventualmente già fruito a titolo di decontribuzione ex L. n. 135/1997.

Soggetti abilitati e accesso ai servizi INPS

Possono trasmettere le domande i datori di lavoro e gli intermediari incaricati e abilitati a svolgere gli adempimenti di cui alla legge n. 12/1979. L’accesso alla procedura telematica è subordinato alla registrazione dell’utente e al rilascio di un PIN da parte dell’INPS.

I soggetti già muniti di PIN e già abilitati alla trasmissione delle denunce mensili obbligatorie non devono effettuare ulteriori adempimenti: il nuovo servizio viene automaticamente aggiunto ai servizi telematici disponibili. L’accesso avviene dal sito www.inps.it, nell’area ‘Servizi Online’, selezionando ‘Aziende, consulenti e professionisti’ e poi il servizio ‘Sgravio contrattazione secondo livello’.

Documentazione allegata

La circolare segnala infine la disponibilità di guida operativa e specifiche tecniche in allegato, utili per la compilazione e l’invio telematico delle domande.

Punti principali

Quadro normativo e risorse disponibili

La circolare richiama l’abrogazione, dal 1° gennaio 2008, del precedente regime di decontribuzione previsto per le erogazioni da contratti di secondo livello e la sua sostituzione con uno sgravio contributivo sperimentale. Il DM 7 maggio 2008 ripartisce il Fondo di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinando il 62,5% alla contrattazione aziendale e il 37,5% a quella territoriale, con possibilità di riallocare le quote residue tra le due tipologie in caso di mancato utilizzo.

Oggetto, misura e limite del beneficio

Lo sgravio riguarda le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, nei limiti del 3% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore. Il decreto prevede che, per il 2008, il tetto del 3% possa essere rideterminato entro il 30 settembre 2008 in relazione al monitoraggio delle domande, fermo restando il limite complessivo di spesa e il tetto massimo della retribuzione contrattuale pari al 5%. Lo sgravio opera entro 25 punti percentuali della contribuzione datoriale e in misura totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

Nozione di retribuzione contrattuale

Per individuare il limite di accesso al beneficio, la circolare chiarisce che la retribuzione contrattuale va intesa in senso ampio, comprensiva della disciplina pattizia della retribuzione contenuta nei contratti e accordi collettivi, anche aziendali e territoriali, nonché negli accordi individuali, inclusi i premi oggetto di sgravio. Ai fini del calcolo, rileva la retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali, cioè gli elementi imponibili ex art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dal D.lgs. n. 314/1997.

Requisiti dei contratti e condizioni di accesso

Per accedere al beneficio i contratti di secondo livello devono essere sottoscritti e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula, oppure, per i contratti già stipulati tra il 1° gennaio 2008 e l’entrata in vigore del decreto e non ancora depositati, entro 30 giorni da tale entrata in vigore. I contratti devono prevedere erogazioni variabili, non certe nella corresponsione o nell’ammontare, correlate ad aumenti di produttività, qualità o altri elementi di competitività; è sufficiente la presenza anche di uno solo di tali parametri. Per i contratti territoriali, se non sono disponibili indicatori aziendali, i criteri possono essere riferiti agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Soggetti ammessi, esclusioni e regolarità contributiva

La circolare precisa che, per le imprese di somministrazione, occorre fare riferimento alla contrattazione di secondo livello dell’impresa utilizzatrice o delle organizzazioni cui essa aderisce. Il beneficio è subordinato anche al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e rispetto della parte economica dei contratti collettivi. Sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 e le aziende che nel periodo di riferimento abbiano corrisposto trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del DL n. 338/1989.

Modalità di domanda e contenuti obbligatori

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, direttamente o tramite intermediari autorizzati. La domanda può riferirsi a una singola matricola o a più matricole tramite flusso XML e deve contenere i dati identificativi dell’azienda, le date di stipula e di deposito del contratto, l’importo annuo delle erogazioni da assoggettare allo sgravio, il numero dei lavoratori interessati, l’ammontare dello sgravio a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché l’ente previdenziale destinatario dei contributi pensionistici. Per le aziende agricole la matricola è sostituita dal codice azienda.

Decorrenza dell’invio e gestione dei contratti territoriali

Le domande possono essere inviate dalle ore 15.00 del 15 settembre 2008, a seguito della messa a punto delle procedure telematiche. Per i contratti territoriali la circolare consente alle aziende aderenti di presentare le domande in un unico file anche per più accordi territoriali, tramite intermediari autorizzati. Le domande formalmente corrette saranno ammesse globalmente nei limiti delle risorse disponibili.

Criteri di priorità, protocollo e ammissione

L’ammissione avviene nel rispetto dei limiti di spesa secondo criteri di priorità: prima i contratti stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007 con effetti successivi a tale data, poi i contratti stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, in entrambi i casi secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e, per i contratti territoriali, secondo le indicazioni specifiche richiamate dalla circolare. A ogni domanda è attribuito un protocollo informatico; per i flussi, tutte le domande trasmesse ricevono la stessa data e ora di invio.

Tempi dell’ammissione e fruizione del beneficio

L’INPS provvede all’ammissione entro 45 giorni dalla data dalla quale è possibile inoltrare le domande, comunicandone l’esito alle aziende e agli intermediari. La concreta fruizione resta comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva. Con successivo messaggio verranno rese note le modalità operative per utilizzare le somme spettanti con effetto dal 1° gennaio 2008 e per regolarizzare, tramite compensazione, quanto eventualmente già fruito a titolo di decontribuzione ex L. n. 135/1997.

Soggetti abilitati e accesso ai servizi telematici

Possono trasmettere le domande i datori di lavoro e gli intermediari incaricati abilitati ai sensi della legge n. 12/1979. L’accesso richiede registrazione e PIN INPS; i soggetti già titolari di PIN e abilitati alle denunce obbligatorie non devono svolgere ulteriori adempimenti, perché il nuovo servizio viene automaticamente aggiunto. L’accesso avviene dal sito INPS, nella sezione ‘Servizi Online’, area ‘Aziende, consulenti e professionisti’, tramite il servizio ‘Sgravio contrattazione secondo livello’.

Responsabilità per indebita fruizione

In caso di indebita fruizione del beneficio, resta ferma l’eventuale responsabilità penale e i datori di lavoro devono restituire i contributi dovuti, oltre al pagamento delle sanzioni civili previste dalla normativa vigente.

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