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Circolare

Circolare numero 83 del 8-8-2008

istruzioni operative e contabili per l’attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed AEG

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’operatività della convenzione stipulata con AEG, che si sostituisce ai lavoratori nel pagamento dei contributi volontari al Fondo integrativo per il personale delle aziende private del gas. Vengono indicati i soggetti interessati, i termini per presentare la domanda, i requisiti per ottenere l’autorizzazione, le modalità di calcolo della contribuzione, la decorrenza, i criteri di versamento e gli obblighi di comunicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Sono richiamate anche le istruzioni già fornite per la precedente convenzione INPS-ENI.

Convenzione AEG-INPS per il pagamento dei contributi volontari al Fondo integrativo gas

Convenzione AEG per la prosecuzione volontaria dei contributi al Fondo gas

La circolare disciplina l’attuazione della convenzione stipulata con AEG, in base alla quale la società si sostituisce ai lavoratori nel pagamento dei contributi volontari al Fondo integrativo per il personale dipendente da aziende private del gas. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002 e del DM 16 giugno 2003, già oggetto della circolare n. 6 del 27 gennaio 2005.

Ambito soggettivo e presupposti

Le disposizioni riguardano il personale dipendente delle aziende private del gas di cui alla legge n. 1084/1971, che ha perso l’iscrizione al Fondo per effetto di separazioni societarie conseguenti agli obblighi del d.lgs. n. 164/2000 oppure per messa in mobilità. La circolare richiama il processo di riorganizzazione del settore avvenuto nel periodo 2002/2004, che ha comportato il trasferimento di personale dalle imprese di distribuzione alle nuove società di vendita, con conseguente perdita del titolo all’iscrizione obbligatoria al Fondo.

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve contenere il richiamo espresso all’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002 ed essere sottoscritta dall’interessato. Essa va presentata alla sede INPS territorialmente competente oppure direttamente alla Direzione Sub-Provinciale di Ivrea, che accentra tutte le pratiche.

Alla domanda devono essere allegati:

  • la dichiarazione di AEG di assunzione dell’onere del pagamento della contribuzione volontaria;
  • la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi.

È inoltre previsto uno specifico modulo di domanda allegato alla circolare.

Termini per la presentazione

I termini per l’esercizio della facoltà sono stabiliti dall’articolo 1 della convenzione:

  • entro 6 mesi dalla stipula della convenzione per i soggetti che, alla data della stipula, erano già nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, per effetto degli obblighi derivanti dall’articolo 21 del d.lgs. n. 164/2000 o per messa in mobilità dovuta a ristrutturazione aziendale;
  • entro 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale per i soggetti il cui transito avvenga successivamente.

Il rispetto del termine è richiesto per evitare soluzioni di continuità nella copertura assicurativa con il Fondo.

Requisiti per l’autorizzazione e decorrenza

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è riconosciuta a chi possa far valere i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997, ossia 3 anni di contribuzione, pari a 1.080 giorni, nel quinquennio antecedente la domanda.

La decorrenza è regolata come segue:

  • se la domanda è presentata nei termini, l’autorizzazione decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo;
  • se la domanda è presentata oltre i termini, l’autorizzazione decorre dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di versare anche per i 180 giorni precedenti, individuati a ritroso da tale data.

In caso di domanda tardiva, resta comunque scoperto il periodo tra la cessazione dell’obbligo di iscrizione e il primo contributo volontario.

Determinazione della contribuzione volontaria

La contribuzione volontaria si calcola applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo, attualmente pari all’1,7% (DM 25 luglio 2000, pubblicato in G.U. n. 204 del 1° settembre 2000), all’ammontare della retribuzione imponibile percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo.

La retribuzione imponibile è costituita dalla retribuzione globale mensile, comprensiva di tutte le voci fisse e continuative, ma con esclusione:

  • delle quote delle doppie mensilità;
  • delle somme liquidate a titolo di rimborso spese, anche forfettizzate.

Vi rientra anche la 13ª mensilità.

Una volta individuato l’ultimo anno contributivo di 360 giorni e le relative retribuzioni, desumibili dalla sezione 2 delle certificazioni annuali con codice F oppure dall’elemento Fondo GAS della denuncia EMens, si determina l’importo annuo della contribuzione volontaria, pari a 360 contributi giornalieri.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997, l’imponibile va rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice ISTAT di incremento del costo della vita relativo all’anno precedente; sul nuovo imponibile si ricalcola il contributo volontario.

Notifica del provvedimento e modalità di versamento

Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato sia all’interessato sia ad AEG con lettera raccomandata.

L’articolo 4 della convenzione conferma la periodicità e i termini già previsti per i prosecutori volontari dall’articolo 8 del d.lgs. n. 184/1997. I versamenti devono quindi essere effettuati:

  • entro la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento, per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza e la fine del trimestre in corso alla data di notifica;
  • entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui si riferisce la contribuzione, per ogni versamento successivo.

I versamenti effettuati in ritardo devono essere rimborsati ad AEG senza maggiorazione di interessi.

Modalità operative e onere economico

L’onere dei versamenti è interamente a carico di AEG. La società effettua il pagamento in forma cumulativa, trasmettendo i dati necessari alla banca con funzioni di tesoreria; quest’ultima provvede al versamento cumulativo alla Direzione sub-provinciale INPS di Ivrea secondo la normale procedura TEF.

Cessazione del rapporto e passaggio al pagamento diretto del lavoratore

Se cessa il rapporto di lavoro che ha dato origine all’onere assunto da AEG, l’azienda deve darne comunicazione scritta alla sede di Ivrea entro 8 giorni dalla cessazione.

Il lavoratore che mantenga i requisiti per la prosecuzione volontaria e intenda provvedere personalmente al pagamento dei contributi deve comunicare per iscritto alla sede di Ivrea la propria volontà entro il trimestre successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione.

Richiami contabili e disposizione finale

Per la contabilizzazione dei contributi volontari si rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 111 del 2 agosto 2007.

La parte finale della circolare richiama, con riferimento alla convenzione INPS-ENI, analoghi obblighi di comunicazione presso la sede di Torino e prevede, per i rapporti cessati prima della pubblicazione della circolare, un termine di 30 giorni dalla pubblicazione per le comunicazioni scritte da parte dell’azienda e del lavoratore.

Punti principali

Ambito e finalità della convenzione

AEG ha chiesto di sostituirsi, in base ad accordi sindacali, nel pagamento dei contributi volontari al Fondo integrativo per i dipendenti che rientrano nelle condizioni dell’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002 e del DM 16 giugno 2003. La convenzione è entrata in vigore il 25 giugno 2008 ed è riferita al personale delle aziende private del gas che ha perso l’iscrizione al Fondo per separazioni societarie o per messa in mobilità.

Soggetti interessati e presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve richiamare espressamente l’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, essere sottoscritta dall’interessato e presentata alla sede INPS competente per territorio, oppure direttamente alla Direzione Sub-Provinciale di Ivrea. Alla domanda va allegata una dichiarazione di AEG di assunzione dell’onere contributivo e deve essere inclusa la delega al datore di lavoro per il versamento. È previsto uno specifico modulo allegato alla circolare.

Termini per la domanda

Per chi già si trovava nelle condizioni previste alla data della convenzione, la domanda va presentata entro 6 mesi dalla stipula. Per chi transita successivamente in tali condizioni, il termine è di 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale. Il rispetto di tali termini è necessario per evitare soluzioni di continuità nella copertura assicurativa.

Autorizzazione e decorrenza

L’autorizzazione è concessa a chi può far valere i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997, cioè 3 anni, pari a 1.080 giorni, nel quinquennio precedente la domanda. Se la domanda è tempestiva, l’autorizzazione decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo. Se la domanda è tardiva, la decorrenza è dalla data di presentazione, con possibilità di coprire anche i 180 giorni precedenti, restando però scoperto il periodo tra cessazione dell’obbligo e primo versamento volontario.

Calcolo della contribuzione volontaria

La contribuzione volontaria si calcola applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo, pari al 1,7%, alla retribuzione imponibile percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo. La retribuzione imponibile comprende la retribuzione globale mensile, con le voci fisse e continuative, esclusi doppie mensilità e rimborsi spese, oltre alla 13ª mensilità. L’importo annuo così ottenuto corrisponde a 360 contributi giornalieri. L’imponibile va rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita dell’anno precedente.

Notifica e versamento

Il provvedimento di autorizzazione va notificato all’interessato e ad AEG con raccomandata. I versamenti seguono la periodicità prevista per i prosecutori volontari dall’articolo 8 del d.lgs. n. 184/1997: per la contribuzione relativa al periodo iniziale, il pagamento va effettuato entro la fine del trimestre solare successivo alla notifica; per i versamenti successivi, entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui si riferisce la contribuzione. I versamenti tardivi devono essere rimborsati ad AEG senza interessi.

Onere a carico di AEG e procedure operative

L’onere dei versamenti volontari è a carico di AEG, che effettua un pagamento cumulativo fornendo i dati alla banca con funzioni di tesoreria. La banca esegue il versamento cumulativo alla Direzione sub-provinciale INPS di Ivrea tramite la procedura TEF. La domanda e le pratiche vengono accentrate presso la Direzione Sub-Provinciale di Ivrea.

Cessazione del rapporto di lavoro e nuove comunicazioni

Se cessa il rapporto di lavoro su cui si fonda l’onere assunto da AEG, l’azienda deve comunicarlo per iscritto alla sede di Ivrea entro 8 giorni dalla cessazione. Il lavoratore che mantenga i requisiti per la prosecuzione volontaria e intenda pagare personalmente deve comunicare per iscritto alla stessa sede, entro il trimestre successivo alla cessazione.

Richiamo alla convenzione INPS-ENI

Per la contabilizzazione dei contributi volontari si rinvia alle istruzioni della circolare n. 111 del 2 agosto 2007. Per analogia con la circolare relativa alla convenzione INPS-ENI, si ribadiscono obblighi di comunicazione a carico dell’azienda e del lavoratore e, per i rapporti cessati prima della pubblicazione della circolare, un termine di 30 giorni dalla pubblicazione per le comunicazioni scritte alla sede di Torino.

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