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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 377 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'avviso di accertamento riguardava maggiori IVA e IRAP per il 2002, derivanti da: omessa contabilizzazione delle royalties per l'utilizzo del marchio "P." e loro asserita compensazione con servizi amministrativi; differenze inventariali di magazzino non giustificate; deduzione nel 2002 di un costo relativo a una prestazione professionale ultimata nel 2001. La società contestava, in particolare, l'esistenza nel 2002 di un accordo oneroso per le royalties e di un nesso di corrispettività con i servizi amministrativi, nonché la legittimità del recupero fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della società, rilevando che la CTR aveva motivato in modo insufficiente e generico l'esistenza di un accordo verbale del 2002 che collegasse lo sfruttamento del marchio alla fornitura di servizi amministrativi. La sentenza è stata quindi cassata su questo punto con rinvio alla Commissione tributaria regionale. Sono stati invece accolti entrambi i motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate: le differenze inventariali sono soggette alla presunzione legale di cessione o acquisto non contabilizzato e non possono essere giustificate dalla mera esiguità dell'ammanco o da generiche considerazioni di esperienza; inoltre, il costo della prestazione professionale ultimata nel 2001 doveva essere imputato a tale esercizio secondo il principio di competenza, indipendentemente dalla fatturazione, dal pagamento o dall'effettivo utilizzo dei modelli nell'anno successivo. Su tali due capi la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 11

    La concessione dell'utilizzo di un marchio verso corrispettivo costituisce prestazione di servizi ai fini IVA. Se la concessione del marchio e altre prestazioni sono dedotte nello stesso rapporto come reciproche controprestazioni, può configurarsi un'operazione permutativa imponibile ai sensi dell'art. 11.

  • D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1, 2 e 4

    Le differenze tra consistenza fisica del magazzino e risultanze contabili fanno operare presunzioni legali, cosiddette miste, di cessione o acquisto non contabilizzato. Il contribuente può superarle soltanto con le modalità e la documentazione tassativamente previste dalla normativa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 2, lett. b), nel testo vigente per il 2002

    "I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate"

    Il costo dei servizi va imputato all'esercizio in cui la prestazione è ultimata, secondo il principio di competenza economica, senza dipendere dalla data della fattura, del pagamento o dalla successiva produzione di ricavi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109

    La deducibilità richiede l'inerenza del costo all'attività d'impresa, intesa come collegamento con un'attività potenzialmente idonea a produrre ricavi; non è necessaria la dimostrazione che il costo abbia già generato ricavi nello stesso esercizio.

  • Codice civile, art. 2423-ter, ultimo comma

    Le poste di bilancio devono essere esposte separatamente e non possono essere compensate quando ciò pregiudichi la chiarezza e la rappresentazione corretta del bilancio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La motivazione della decisione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice e indicare gli elementi probatori decisivi; una motivazione generica o priva di collegamento tra prova e conclusioni può comportare la cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione sostiene l'esistenza di un accordo orale o di una compensazione tra società collegate, il giudice deve individuare concretamente le prove dell'accordo, delle obbligazioni reciproche e del loro nesso di corrispettività; non è sufficiente una motivazione meramente assertiva.
  • Le rinunce o remissioni di un credito possono costituire un indizio dell'esistenza originaria del credito stesso, anche se il credito non è ancora liquido; tuttavia tale indizio non dimostra automaticamente l'esistenza di ulteriori obbligazioni o di un contratto sinallagmatico diverso.
  • In presenza di differenze inventariali, la semplice esiguità percentuale dell'ammanco, la normale possibilità di errori di conteggio o il rischio generico di furti non bastano a superare la presunzione fiscale. Occorre fornire la documentazione e le comunicazioni previste dalla normativa.
  • Il principio di competenza impone di imputare i costi dei servizi all'esercizio in cui la prestazione è ultimata, non a quello in cui il servizio viene concretamente utilizzato per realizzare ricavi o in cui viene emessa la fattura.
  • Per dedurre un costo non è necessario dimostrare che abbia prodotto ricavi nello stesso periodo: è sufficiente che sia effettivamente sostenuto, inerente e collegato a un'attività d'impresa potenzialmente produttiva.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura apparentemente formulata come violazione di legge non può essere utilizzata per contestare genericamente la valutazione delle prove; se la doglianza riguarda il ragionamento probatorio, deve rispettare i requisiti propri del vizio di motivazione.

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